
Vita di città
Cede la falesia, interdetto un tratto di costa alla "Seconda Spiaggia"
Ordinanza della Capitaneria di Barletta anche per il lungomare Mongelli
Trani - giovedì 17 aprile 2014
10.39
Due ordinanze della Capitaneria di Porto di Barletta limitano la fruizione di due tratti di costa a Trani. La prima riguarda una porzione di spiaggia lunga 230 metri in località "Matinelle" (che riguarda la c.d. "seconda spiaggia") ritenuta pericolosa per la pubblica incolumità e per la sicurezza della navigazione in quanto potrebbe essere interessata da fenomeni franosi della falesia.
A partire da lunedì scorso, dunque, sono vietate la navigazione la sosta e l'ancoraggio di tutte le unità navali, la balneazione, la pesca sia professionale sia sportiva con qualunque tecnica, nonché l'espletamento di qualsiasi attività subacquea e di superficie connessa agli usi del mare rinvenienti dal retrostante praticabile demaniale marittimo. La zona interessata è evidenziata nell'immagine allegata.
Analoga ordinanza è stata emessa per il degrado della falesia di un tratto di costa a sud del Comune di Trani, in località "lungomare senatore Mongelli". Anche in questo caso sono vietate tutte le attività si pesca, navigazione e balneazione sul tratto interessato. I contravventori - si legge sulle ordinanze - saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale e dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione.
A partire da lunedì scorso, dunque, sono vietate la navigazione la sosta e l'ancoraggio di tutte le unità navali, la balneazione, la pesca sia professionale sia sportiva con qualunque tecnica, nonché l'espletamento di qualsiasi attività subacquea e di superficie connessa agli usi del mare rinvenienti dal retrostante praticabile demaniale marittimo. La zona interessata è evidenziata nell'immagine allegata.
Analoga ordinanza è stata emessa per il degrado della falesia di un tratto di costa a sud del Comune di Trani, in località "lungomare senatore Mongelli". Anche in questo caso sono vietate tutte le attività si pesca, navigazione e balneazione sul tratto interessato. I contravventori - si legge sulle ordinanze - saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale e dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione.
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