Dimissioni del Sindaco Galiano a Trani: scatta L'iter del Tuel. Ecco cosa prevede la legge tra finestra di revoca e commissariamento
Il percorso normativo dopo le dimissioni del Primo Cittadino: l’iter per l'eventuale revoca, il ruolo del Prefetto e il destino dei dossier caldi, dal dimensionamento scolastico alle partecipate
venerdì 25 settembre 2026
17.50
Con la formalizzazione delle dimissioni del sindaco Marco Galiano si apre per il Comune di Trani una fase istituzionale dai binari procedurali rigidamente tracciati. Il percorso amministrativo che prende avvio è disciplinato in modo puntuale dal Testo Unico degli Enti Locali (TUEL, D.Lgs. 267/2000), che all'articolo 53 definisce tempistiche, effetti sugli organi politici e passaggi obbligati per la gestione dell'ente.
© Riproduzione Riservata
La finestra dei venti giorni per l'eventuale revoca
Il primo snodo procedurale riguarda l'efficacia dell'atto. In base al comma 3 dell'articolo 53 del TUEL, le dimissioni presentate dal primo cittadino diventano efficaci e irrevocabili soltanto una volta trascorso il termine perentorio di venti giorni dalla loro acquisizione al protocollo dell'ente. Durante questo intervallo temporale, il sindaco conserva la facoltà di ritirare l'atto con una comunicazione formale, determinando l'immediata chiusura della crisi e la riassunzione della pienezza delle funzioni. Nel corso dei venti giorni la Giunta e il Consiglio comunale rimangono formalmente in carica, ma l'attività dell'esecutivo e degli uffici subisce un fisiologico rallentamento, rimanendo confinata al disbrigo degli affari correnti e degli atti indifferibili e urgenti. In questa fase di sospensione politica, l'amministrazione non può procedere all'adozione di provvedimenti discrezionali o di nuovi atti di indirizzo strategico.Lo scioglimento degli organi e l'arrivo del Prefetto
Qualora entro il ventesimo giorno non intervenga la revoca, le dimissioni si consolidano come definitive. A quel punto scatta l'intervento dell'autorità governativa: il Prefetto della BAT attiva la procedura di scioglimento del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera b), n. 2 del TUEL. Nelle more dell'emanazione del formale Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) che sancisce lo scioglimento dell'assise, il Prefetto dispone in via cautelare la sospensione immediata del Consiglio per motivi di grave e urgente necessità, nominando contestualmente un Commissario prefettizio alla guida di Palazzo di Città.I poteri della gestione commissariale
L'insediamento del funzionario prefettizio determina la decadenza simultanea di tutti gli organi politici elettivi: cessano definitivamente dalle cariche il sindaco, i componenti della Giunta e i consiglieri comunali. Al Commissario prefettizio — la cui figura viene successivamente confermata come Commissario straordinario con il perfezionamento del DPR — la legge conferisce la totalità delle prerogative amministrative, assommando in un unico organo i poteri spettanti al sindaco, alla Giunta municipale e al Consiglio comunale. A lui spetterà la gestione sia ordinaria che straordinaria della macchina comunale, garantendo la continuità dei servizi essenziali e la gestione contabile dell'ente.I tempi per il ritorno alle urne
Il percorso avviato dalle dimissioni proietta la città verso una conclusione anticipata della consiliatura e il ritorno al voto. La normativa elettorale dispone che il rinnovo del Consiglio e l'elezione del nuovo sindaco avvengano nel primo turno elettorale utile stabilito dalla legge, collocato ordinariamente nella finestra primaverile compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. Fino a quel momento, la guida amministrativa della città resterà affidata alla gestione tecnica della prefettura, chiamata a traghettare Palazzo di Città attraverso i mesi che separano la crisi odierna dalle prossime elezioni amministrative.© Riproduzione Riservata