Respinto il ricorso dell'Unione Bisceglie: confermato il 2-2 dell'andata

Secondo il Giudice Sportivo, il calciatore era in posizione regolare al momento della sfida

martedì 22 settembre 2026 18.34
A cura di Pietro Di Gregorio
Il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso dell'Unione Bisceglie in merito alla posizione del calciatore della Soccer Trani Gian Marco Neri. Ecco il comunicato ufficiale: "La società ASD UNIONE CALCIO, con tempestivo ricorso, preannunciato e ritualmente inviato alla società ASD VIGOR TRANI CALCIO, adiva questo Giudice Sportivo Territoriale, eccependo la posizione irregolare del calciatore NERI GIAN MARCO, nato il 4.12.2002, schierato in campo dalla società resistente sebbene, alla data della gara in oggetto, non avesse ancora scontato la squalifica di una giornata di gara, comminatagli con C.U. n. 6/CIT del 12.8.2024, allorché il predetto calciatore era tesserato per la società VIS PESARO, militante nel campionato di Serie C.

La ricorrente, dopo aver riepilogato lo storico dei trasferimenti del citato tesserato e ritenuto che il NERI non avesse scontato la squalifica nelle successive gare disputate con le nuove società di appartenenza, concludeva chiedendo la vittoria della gara in proprio favore.

La società ASD VIGOR TRANI CALCIO trasmetteva, nei termini abbreviati, le proprie controdeduzioni, depositando lo storico del tesseramento del calciatore nonché la distinta della gara di Serie D del 22.2.2026, disputata da una delle precedenti società di appartenenza del NERI, la NUOVA SONDRIO CALCIO. La resistente sosteneva, pertanto, la regolare posizione del tesserato, affermando che lo stesso aveva scontato la squalifica in occasione della predetta gara del 22.2.2026, nella quale non era stato schierato. L'ASD VIGOR TRANI CALCIO chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso, con conferma del risultato conseguito sul campo e, in subordine, la perdita della gara con il risultato di 0-3, senza l'esclusione della società dal torneo di COPPA ITALIA. Questo Giudice delibera nei termini abbreviati previsti dal C.U. n. 33/A del 13.8.2026 della FIGC.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dalla società ASD UNIONE CALCIO non è fondato e, pertanto, deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte. Gli atti ufficiali richiamati dalla ricorrente confermano che il calciatore NERI GIAN MARCO è stato squalificato per una giornata di gara nel corso della gara di COPPA ITALIA di Serie C del 12.8.2024, allorché era tesserato per la società VIS PESARO. Dalle risultanze dell'Ufficio Tesseramenti del C.R. PUGLIA risulta che il calciatore, dopo essersi svincolato dalla VIS PESARO, in data 31.10.2025 veniva tesserato per la società ASD FRATRES PERIGNANO, militante nel campionato di Eccellenza del C.R. TOSCANA, e, successivamente, in data 20.2.2026, per la società NUOVA SONDRIO CALCIO, militante nel campionato di Serie D. La fattispecie deve essere esaminata alla luce dell'art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC.

Il comma 2 della predetta disposizione stabilisce che: «Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7».

Il successivo comma 6 prevede che: «Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive».

Il comma 7 dispone, inoltre, che, qualora il calciatore destinatario della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza, la squalifica venga scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza.

In materia di esecuzione delle sanzioni di squalifica dal campo in amb ito FIGC, la giurisprudenza sportiva ha costantemente affermato il principio di omogeneità delle competizioni, unitamente al principio di perpetuatio sanzionatoria. In particolare, è stato affermato che: «Costituisce regola generale in materia di esecuzione delle sanzioni di squalifica dal campo, quella del principio di omogeneità, rinvenibile nell'art. 21, comma 2, CGS FIGC, a mente del quale: "Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7". L'altro principio regolatore della materia è quello della perpetuatio sanzionatoria, rinvenibile nella disposizione di cui all'art. 21, comma 6, CGS FIGC, secondo cui il calciatore deve sempre scontare la sanzione, anche laddove siano intervenuti fatti che hanno modificato il suo status, come, ad esempio, il cambio di società o disciplina o categoria di appartenenza. La concorrenza di tali principi è stata risolta nel senso di ritenere il principio di afflittività sussidiario rispetto a quello di omogeneità, che deve sempre prevalere, se non quando sia oggettivamente o soggettivamente impossibile rispettarlo» (cfr. Collegio di Garanzia, Sezione I, decisione n. 45/2024; Corte Sportiva d'Appello, Sez. III, decisione n. 0058 del 25.11.2025).

Alla luce dei richiamati principi, nel caso di specie il calciatore NERI GIAN MARCO, avendo cambiato società e categoria di appartenenza, avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima gara ufficiale della nuova società, ossia dell'ASD FRATRES PERIGNANO, militante nel campionato di Eccellenza.

La stessa società resistente, peraltro, ha dichiarato che il NERI non ha scontato la squalifica allorché era tesserato per l'ASD FRATRES PERIGNANO, bensì in occasione della prima gara del campionato di Serie D disputata dalla nuova società, NUOVA SONDRIO CALCIO, in data 22.2.2026 contro la SSD PAVIA.

Dalla distinta relativa a tale gara risulta, infatti, che, sebbene tesserato per la NUOVA SONDRIO CALCIO a decorrere dal 20.2.2026, il calciatore NERI GIAN MARCO non veniva schierato.

Tale circostanza consente di ritenere che la squalifica sia stata effettivamente scontata in occasione della predetta gara del 22.2.2026. Ne consegue che, alla data della gara oggetto del presente ricorso, il calciatore NERI GIAN MARCO (04.12.2002) risultava in posizione regolare.

Il ricorso proposto dalla società ASD UNIONE CALCIO deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente conferma del risultato conseguito sul campo. Per altro verso, questo Giudice ritiene necessario, alla luce delle dichiarazioni rese dalla società resistente, trasmettere gli atti del presente procedimento alla Procura Federale, affinché siano svolti gli opportuni accertamenti in ordine alla posizione del calciatore NERI GIAN MARCO nelle gare disputate dalla società ASD FRATRES PERIGNANO durante il periodo di durata del vincolo sportivo tra detta società e il citato calciatore. Tanto premesso, DELIBERA di rigettare il ricorso proposto dalla società ASD UNIONE CALCIO, disponendo l'addebito della relativa tassa sul conto dell'istante; per l'effetto, di confermare il risultato della gara di 2-2 conseguito sul campo; di trasmettere gli atti del presente procedimento alla Procura Federale per le indagini di propria competenza in ordine alla posizione del calciatore NERI GIAN MARCO nelle gare del campionato di Eccellenza disputate dalla società ASD FRATRES PERIGNANO durante il periodo di durata del vincolo sportivo tra detta società e il citato calciatore."