Caso grattini, ecco cosa dice la normativa

Abbiamo chiesto ad un avvocato di Trani di chiarirci le idee

giovedì 10 luglio 2008
Sulla questione dei grattini abbiamo interpellato un avvocato tranese, il civilista Gianluca Nenna, esperto in materia di codice della strada: «Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1 lettera f, del Codice della Strada, i Comuni hanno il potere di stabilire, pre-via deliberazione della Giunta comunale, da affiggersi all'Albo pretorio per 15 giorni, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma pe-cuniaria, fissando, al riguardo, i tempi della sosta stessa e so-prattutto le tariffe in conformità a quanto disposto dai parame-tri del Ministero dei Trasporti.
Decorsi i 15 giorni d'affissione, in caso di mancata opposizione da parte degli eventuali interessati, i Comuni, con ordinanza, di-spongono le modalità d'attuazione della delibera di Giunta, così come avviene nel caso della vendita dei cosiddetti grattini, il cui servizio può essere esercitato direttamente dai Comuni o con-cesso in assegnazione a terzi (come ad esempio, nel caso di Trani, a cooperative sociali) nelle apposite aree per la sosta a pagamento dei veicoli, delimitate dalle famose "strisce blu".
Ne consegue che è preciso obbligo del cittadino quello di munirsi di apposito grattino, onde evitare d'incappare in spiacevoli sanzioni amministrative. Tali zone a pagamento devono essere per legge adeguatamente segnalate con appositi segnali (art. 7, comma 10, del Codice della Strada), che spieghino chiaramente le modalità della sosta a pagamento (fascia oraria della sosta, ta-riffa, numero dell'ordinanza comunale) così come riconosciuto in più pronunce della Suprema Corte di Cassazione. In caso di assenza di tali indicazioni, le contestazioni potrebbero essere legittimamente impugnate dai conducenti.
Ragion per cui, un cittadino o un turista, portato a conoscenza delle modalità e delle condizioni della sosta a pagamento del veicolo, nel caso in cui non dovesse rinvenire nelle immediate vicinanze delle "strisce blu" gli addetti alla vendita dei tagliandi "grattini", non potrà, evidentemente e per il sol fatto dell'assenza dei medesimi, lasciare comunque in sosta il proprio veicolo, in quanto il conducente, volontariamente e scientemente, porrebbe in essere un illecito amministrativo, sanzionabile con la volgarmente detta "multa". Sarà, dunque, suo preciso obbligo premunirsi di reperire i "grattini", ad esempio nei bar o nelle edicole autorizzate alla vendita; in caso contrario, dovrà trovare parcheggio altrove. Quanto detto trova riscontro in numerose sentenze dei Giudici di Pace a seguito dei ricorsi presentati dagli automobilisti "multati". Qualora il Comune assuma l'esercizio diretto dei parcheggi a pagamento, o lo dia in concessione a terzi, lo stesso Comune dovrà per legge (art. 7, comma 8 Codice della Strada), nelle immediate vicinanze delle zone a sosta a pagamento, o su parte della stessa area, riservare un'adeguata area di parcheggio (approssimativamente della stessa capienza delle zone a pagamento) destinata al parcheggio non a pagamento (tale obbligo, tuttavia, non sussiste, in zone di particolare rilevanza urbanistica o di particolari condizioni di traffico, zone che, però, dovranno essere sempre individuate da specifiche delibere della Giunta comunale).
Anche in questo caso, così come avviene per le aree delimitate dalle "strisce blu", tale zona deve essere appositamente e chiaramente segnalata da specifici segnali, ai sensi del richiamato art. 7., comma 10, del Codice della Strada.»

Gianluca Nenna, avvocato