Caso Lampare, arriva la nuova replica del gestore
Gli avvocati: «Ricostruzione diffamante quella di Trani#aCapo»
mercoledì 29 marzo 2017
0.39
Riceviamo e integralmente pubblichiamo la risposta dei legali del gestore del ristorante "Le Lampare al Fortino" a seguito della conferenza stampa tenuta dai responsabili del movimento Yrani#aCapo, che da diverso tempo si stanno battendo sulla vicenda.
«In nome e per conto della società Le Lampare s.a.s, titolare del ristorante "Le Lampare al Fortino", ci vediamo costretti ad intervenire nuovamente (e speriamo per l'ultima volta) all'esito della vivace conferenza stampa tenuta dal Movimento politico Trani a Capo, la mattina del 25 u.s. In merito alle dichiarazioni rese in tale sede, dobbiamo ancora una volta esprimere il nostro vibrato disappunto per la parziale e a tratti diffamante ricostruzione dei fatti.
Ed allora ci permettiamo di allegare alla presente, con espressa richiesta di pubblicazione dei documenti, anzitutto il disciplinare di assegnazione del sito ex chiesa di Sant'Antuono - documento posseduto dal Movimento Trani a capo e consegnato per estratto ai giornalisti presenti – (articoli da 9 a 13). Come è chiaramente evincibile l'atto sottoscritto tra il Comune di Trani (concedente) e Le Lampare s.a.s. (concessionario), mentre per un verso all'art. 7 imponeva al concessionario le sole spese di ordinaria manutenzione, per altro verso all'art. 6 fissava il termine di 150 giorni dalla sottoscrizione dell'atto per esercitare l'attività sull'immobile, pena la risoluzione del contratto!
Pare finanche pleonastico sottolineare che, essendo condizione essenziale l'inizio attività nei termini imposti dal disciplinare, pena la risoluzione del contratto, la società, pur di rispettarlo, si facesse carico di "anticipare" i costi per le opere straordinarie che, per contratto dovevano restare a carico del Comune. E' pur vero che il dirigente dell'Utc in sede di rilascio del permesso alla esecuzione delle ridette opere straordinarie, prevedesse che tutti gli oneri dovessero restare a carico del concessionario, ma ciò non solo risultava in contrasto con il disciplinare sopra richiamato, ma finanche con le normali regole dell'iter amministrativo.
Assai significativo è sul punto il parere rilasciato dal Legale dell'Ente, che pure qui si allega e di cui si chiede l'integrale pubblicazione, nella parte in cui chiarisce come l'inciso contenuto nella determina dirigenziale relativo agli oneri dovesse considerarsi "tamquam non esset". Ne consegue dunque come la società Le Lampare s.a.s, in perfetta buona fede, abbia sempre preteso unicamente il rispetto del disciplinare allora sottoscritto. Sull'intera questione, inoltre, varrà il caso di segnalare un ulteriore elemento a comprova della linearità dell'intera operazione imprenditoriale. Il sito oggetto della concessione comunale è denominato, sin anche negli atti amministrativi "ex chiesa di Sant'Antuono" proprio perché da decenni lo stesso aveva perso la funzione religiosa, tanto che la Curia, che oggi si duole, non si è mai premurata di rivendicarne altro uso quando negli anni il sito era adibito a deposito e ricettacolo di rifiuti! E di tanto ne ha memoria la città tutta!
Quanto alla questione canoni e fideiussione, il movimento Trani a Capo ha una visione distorta e non corretta degli atti, e ciò pur avendo acquisito l'intera documentazione presso l'ufficio patrimonio nella giornata del 24 u.s. Il debito pregresso delle Lampare s.a.s. oggi è ridotto a poco meno di €. 110.000,00 contro i 250.000,00 iniziali e la fideiussione rilasciata in favore del Comune dalle Lampare è in corso di validità e sarà rinnovata alla scadenza. Auspichiamo che questo ulteriore chiarimento ponga fine ad una querelle assolutamente sterile e foriera di notevole danno d'immagine.
Infine, quanto alle paventate minacce di denunzie per le parole ritenute diffamanti, al di la del significato etimologico del termine "delirante" a cui semplicemente ci si riporta, secondo nostro costume attenderemo con doveroso e sommesso rispetto le decisioni dell'Autorità Giudiziaria, non mancando tuttavia di evidenziare che la diffamazione richiede strutturalmente requisiti che nella nota non sono presenti, cosa che ad un giornalista di cronaca giudiziaria non può sfuggire, figuriamoci ad un avvocato!».
Avv. Luigi Chiarello
Avv. Giuseppina Chiarello
«In nome e per conto della società Le Lampare s.a.s, titolare del ristorante "Le Lampare al Fortino", ci vediamo costretti ad intervenire nuovamente (e speriamo per l'ultima volta) all'esito della vivace conferenza stampa tenuta dal Movimento politico Trani a Capo, la mattina del 25 u.s. In merito alle dichiarazioni rese in tale sede, dobbiamo ancora una volta esprimere il nostro vibrato disappunto per la parziale e a tratti diffamante ricostruzione dei fatti.
Ed allora ci permettiamo di allegare alla presente, con espressa richiesta di pubblicazione dei documenti, anzitutto il disciplinare di assegnazione del sito ex chiesa di Sant'Antuono - documento posseduto dal Movimento Trani a capo e consegnato per estratto ai giornalisti presenti – (articoli da 9 a 13). Come è chiaramente evincibile l'atto sottoscritto tra il Comune di Trani (concedente) e Le Lampare s.a.s. (concessionario), mentre per un verso all'art. 7 imponeva al concessionario le sole spese di ordinaria manutenzione, per altro verso all'art. 6 fissava il termine di 150 giorni dalla sottoscrizione dell'atto per esercitare l'attività sull'immobile, pena la risoluzione del contratto!
Pare finanche pleonastico sottolineare che, essendo condizione essenziale l'inizio attività nei termini imposti dal disciplinare, pena la risoluzione del contratto, la società, pur di rispettarlo, si facesse carico di "anticipare" i costi per le opere straordinarie che, per contratto dovevano restare a carico del Comune. E' pur vero che il dirigente dell'Utc in sede di rilascio del permesso alla esecuzione delle ridette opere straordinarie, prevedesse che tutti gli oneri dovessero restare a carico del concessionario, ma ciò non solo risultava in contrasto con il disciplinare sopra richiamato, ma finanche con le normali regole dell'iter amministrativo.
Assai significativo è sul punto il parere rilasciato dal Legale dell'Ente, che pure qui si allega e di cui si chiede l'integrale pubblicazione, nella parte in cui chiarisce come l'inciso contenuto nella determina dirigenziale relativo agli oneri dovesse considerarsi "tamquam non esset". Ne consegue dunque come la società Le Lampare s.a.s, in perfetta buona fede, abbia sempre preteso unicamente il rispetto del disciplinare allora sottoscritto. Sull'intera questione, inoltre, varrà il caso di segnalare un ulteriore elemento a comprova della linearità dell'intera operazione imprenditoriale. Il sito oggetto della concessione comunale è denominato, sin anche negli atti amministrativi "ex chiesa di Sant'Antuono" proprio perché da decenni lo stesso aveva perso la funzione religiosa, tanto che la Curia, che oggi si duole, non si è mai premurata di rivendicarne altro uso quando negli anni il sito era adibito a deposito e ricettacolo di rifiuti! E di tanto ne ha memoria la città tutta!
Quanto alla questione canoni e fideiussione, il movimento Trani a Capo ha una visione distorta e non corretta degli atti, e ciò pur avendo acquisito l'intera documentazione presso l'ufficio patrimonio nella giornata del 24 u.s. Il debito pregresso delle Lampare s.a.s. oggi è ridotto a poco meno di €. 110.000,00 contro i 250.000,00 iniziali e la fideiussione rilasciata in favore del Comune dalle Lampare è in corso di validità e sarà rinnovata alla scadenza. Auspichiamo che questo ulteriore chiarimento ponga fine ad una querelle assolutamente sterile e foriera di notevole danno d'immagine.
Infine, quanto alle paventate minacce di denunzie per le parole ritenute diffamanti, al di la del significato etimologico del termine "delirante" a cui semplicemente ci si riporta, secondo nostro costume attenderemo con doveroso e sommesso rispetto le decisioni dell'Autorità Giudiziaria, non mancando tuttavia di evidenziare che la diffamazione richiede strutturalmente requisiti che nella nota non sono presenti, cosa che ad un giornalista di cronaca giudiziaria non può sfuggire, figuriamoci ad un avvocato!».
Avv. Luigi Chiarello
Avv. Giuseppina Chiarello