Agevolazioni sulla seconda rata Imu, possibili dubbi interpretativi

Il presidente dell'associazione Dottori Commercialisti scrive al Comune di Trani

lunedì 2 dicembre 2013 12.19
Il Consiglio Comunale nell'ottobre 2013 ha approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imu introducendo all'articolo 11 alcune agevolazione. Di particolare importanza quella relativa alle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di 1° grado, una norma che va incontro alle esigenze di molti nuclei familiari dove sovente accade che la casa di proprietà dei genitori sia l'abitazione dei figli, talvolta si verifica la situazione opposta. La norma in questione prevede la riduzione dell'aliquota Imu al valore dello 0.46%.

Le condizioni previste dal regolamento per poter usufruire della agevolazioni sono: che il parente utilizzi l'immobile come abitazione principale; La situazione di fatto sia documentata da un contratto di comodato d'uso gratuito regolarmente registrato; Che il comodatario, il coniuge o altro componente del nucleo familiare, non abbiano la proprietà di altra unità abitativa.

Luca Lignola, presidente dell'associazione Dottori Commercialisti di Trani, ha sollevato alcune perplessità sull'applicazione delle agevolazioni. «Le prime due condizioni – scrive Lignola in una nota indirizzata al Comune di Trani - non creano particolari problemi, probabilmente molti per poter usufruire dell'agevolazione dovranno procedere alla stesura di un contratto di comodato e alla sua successiva registrazione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso per poter godere dell'agevolazione per l'intero anno (è opportuno protocollare al Comune copia del contratto di comodato registrato), chiaramente dovrà farsi una simulazione preventiva per verificare la convenienza economica dell'adempimento previsto. Sulla terza condizione potrebbero esserci dubbi interpretativi per tutti coloro i quali sono proprietari di immobili in altri comuni e per coloro che sono proprietari di quote di altri immobili nello stesso comune, questo perché la norma parla solo di "proprietà altra unità abitativa"».

Una interpretazione letterale della norma - secondo Lignola - porterebbe ad escludere l'applicabilità dell'agevolazione nei suddetti casi. «Riteniamo che essa debba essere letta in senso più ampio ovvero la agevolazione è sicuramente preclusa a tutti coloro i quali direttamente o attraverso il coniuge e/o altri componenti del nucleo hanno la piena proprietà di altri immobili ad uso abitativo nel Comune di Trani, mentre potranno accedervi coloro i quali hanno la proprietà di altri immobili in comuni diversi, e attraverso una interpretazione estensiva anche coloro che possiedono solo quote di altri immobili abitativi nel comune di Trani potranno, ricorrendo gli altri presupposti, usufruire dell'agevolazione. Altra problematica è quella in cui i parenti in linea retta sono detentori in quote di uno stesso appartamento nel quale uno dei due vive (avendo la residenza e la titolarità delle utenze) in questa fattispecie potrebbe non essere necessario la registrazione del comodato registrato, evitando al cittadino i relativi costi. Ma queste sono solo interpretazioni personali della norma sarebbe opportuno un chiarimento nel merito».