Il dramma di una famiglia tranese si trasforma in speranza grazie alla Legge “salvasuicidi”

La crisi economica, il licenziamento, la casa all’asta: con il “Piano del Consumatore” il Tribunale fissa l’udienza per l'omologa, che dispone anche la sospensione della procedura esecutiva pendente sulla prima casa.

venerdì 19 marzo 2021 8.44
A cura di Lucia De Mari
La vicenda coinvolge e travolge una famiglia tranese che, a causa della perdita del lavoro del capofamiglia licenziato in periodo pre-covid per la crisi del settore in cui operava, non riuscendo più a pagare le rate del mutuo della propria abitazione, vedevano l'immobile messo all'asta dallo stesso Istituto di credito che gli aveva erogato il mutuo.

La vicenda ha inizio nel 2018, anno in cui Nicola (nome di fantasia), con moglie casalinga e tre figli di cui uno con disabilità, perde il posto di lavoro a causa del fallimento dell'impresa in cui operava.
Nel 2005 Nicola per acquistare la casa di abitazione aveva contrato un mutuo con una banca locale. Fino al 2018, nonostante fosse una famiglia monoreddito, Nicola ha garantito una vita dignitosa ai congiunti. Ma la perdita del lavoro ed il solo percepimento dell'indennità di disoccupazione hanno determinato l'impossibilità di pagare le rate del mutuo: Nicola ha cercato di "tirare avanti" con piccoli lavoretti ma le rate rimanevano indietro.

Senza fare ricorso intanto ad altri finanziamenti ne' ricorso indiscriminato al credito, ben sapendo i coniugi dell'impegno che avevano assunto, e soprattutto per il fatto di dover salvaguardare un tetto per la propria famiglia, si sono rivolti alla banca mutuataria, offrendo alcune alternative come la possibilità di rinegoziare il mutuo con una richiesta dell'allungamento del piano di ammortamento. Ma la banca, non accettavando ogni proposta di rinegoziazione, intraprendeva l'azione esecutiva, ponendo sotto pignoramento la casa di abitazione di Nicola, e nel 2019 settembre fissava l'asta per mettere all'incanto quell'abitazione.

La vicenda del Covid ha consentito, in base ai Dpcm, di bloccare inizialmente la vendita all'asta. Intanto Nicola decideva di rivolgersi ad un legale del settore, l'avv. Domenico Preziosa, per cercare una possibilità per risolvere lo stato di crisi da sovra indebitamento.

Bisogna sottolineare che Nicola, facendo tesoro dell'esperienza maturata all'interno della ditta in cui aveva lavorato, aveva intanto deciso di mettersi in proprio ed aprire una piccola impresa artigiana, riprendendo di nuovo ad essere produttore di reddito e a garantire nuovamente una vita dignitosa alla sua famiglia. Ma la banca nel frattempo aveva posto sotto pignoramento la casa e intendeva realizzare il credito mettendola all'asta.

"La Legge 3/212, cosiddetta legge "salvasuicidi" offre la possibilità – spiega l'avv. Preziosa - di redigere il cosiddetto Piano del Consumatore per il soggetto incolpevole del mancato pagamento delle rate di mutuo a causa della perdita del lavoro, che abbia però riacquistato la possibilità di produrre un reddito. Il Piano tiene conto di quello che è il fabbisogno familiare, di calcolare una rata tale da poter consentire in questo caso a Nicola di tornare a pagare il debito che aveva nei confronti dell'istituto bancario e gli altri debiti accumulati come la tassa smaltimento rifiuti, il condominio ed altri pagamenti che necessitavano alla famiglia".

Quindi Preziosa, con l'ausilio della commercialista dott.ssa Rosapia Leo, predisponeva un Piano in cui determinando il conto delle spese fra entrate e uscite medie della famiglia, valutava una rata sostenibile, producendo l'opportuna documentazione del Piano del Consumatore. Preparata e depositata l'istanza per il Tribunale di Trani (sez. Volontaria Giurisdizione), il Presidente, ricevuta la richiesta di nomina del gestore della crisi di impresa dai coniugi indebitati, nominava come gestore l'avv. Filomena Baldino.

Esaminati gli atti e documenti di causa, veniva redatta dall'avv. Baldino la relazione particolareggiata sulla convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria, ed infine la relazione veniva depositata nel procedimento legge 3/2012, chiedendo la sospensione della procedura esecutiva pendente sulla prima casa dei debitori istanti/esecutati.

La relazione particolareggiata del gestore nominato veniva dunque depositata e veniva aperta, in conseguenza, la seconda fase del procedimento legge 3/2012, con la richiesta di omologa del Piano del Consumatore proposto e depositato, e la sospensione della procedura in attesa dell'omologa dello stesso.
Il Giudice delegato nella procedura di omologa emetteva infine il decreto, fissando udienza di comparizione parti, e riconosceva anche la sospensione della procedura esecutiva pendente sulla prima casa.

Nel decreto si legge: "rilevato che la proposta soddisfa i requisiti previsti…..; letta, in particolare, la attestazione sulla fattibilità del piano a cura dell'Occ avv. Filomena Baldino….rilevato che sussistano i presupposti…., dispone la sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Trani, sino all'omologazione della presente procedura".

Dunque, ritenuto valido il Piano, è stata in via preventiva sospesa la procedura esecutiva, ossia la vendita all'asta dell'immobile, e fissato l'udienza per l'omologazione definitiva del Piano del Consumatore.