Palazzo Telesio, il Tar ha deciso: «Il roof garden va rimosso»

La sentenza dopo il ricorso dei gestori dell'hotel

domenica 3 settembre 2017 0.07
Il "roof garden" dello storico palazzo Palazzo Telesio, utilizzato come ristorante a servizio dell'Hotel Marè resort, dovrà essere rimosso. Il Tar Puglia ha infatti respinto il ricorso presentato dalle due società che lo gestiscono, contro l'ordinanza comunale del dicembre 2015 che imponeva già la rimozione entro 90 giorni perché la struttura sul lastrico solare era stata realizzata in modo difforme rispetto all'autorizzazione concessa dalla Soprintendenza nel luglio 2004. In giudizio si erano costituiti il Comune di Trani, il Ministero dei Beni culturali e la Soprintendenza per i Beni architettonici e Paesaggiodi Bari-Bat-Foggia; non, invece, i carabinieri del nucleo Tutela patrimonio culturale. Era intervenuto 'ad opponendum', infine, anche il proprietario dell'appartamento al primo piano di palazzo Telesio.

Le società Exursus srl (che ha in affitto gran parte del piano terra, del secondo piano e del terrazzo di Palazzo Telesio) e Sviluppo e Turismo srl (che gestisce la struttura alberghiera) ai giudici amministrativi avevano chiesto, tra le altre cose, l'annullamento del diniego perfezionatosi per silentium circa l'accertamento di conformità inoltrata al Comune ed alla Soprintendenza nel marzo 2016 per la sanatoria di opere "minori" realizzate per completare il roof garden. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti depositato nel marzo 2017, poi, le due società censuravano la nota del novembre 2016 con cui la Soprintendenza ingiungeva la rimozione di "tutte le chiusure laterali realizzate sia con tendaggi rigidi comprensivi di tende retrattili che con porte dotate di maniglione antipanico, oltre che la totalità degli elementi impiantistici presenti all'interno della struttura dehors di che trattasi".

Con la sentenza depositata il 28 luglio scorso, i giudici della terza sezione del Tar Puglia hanno ritenuto che quelle realizzate sul lastrico solare di Palazzo Telesio siano opere "non rimovibili, bensì permanenti (costituenti vera e propria sopraelevazione dell'immobile con incremento del carico volumetrico attraverso la 'presenza di impianti fissi come la climatizzazione, punti luce, punto ristoro e filodiffusione'), difformi rispetto al carattere di 'stagionalità' imposto dall'autorizzazione del 5/7/2004" della Soprintendenza.

Anzi, "il complesso degli atti autorizzatori della Soprintendenza succedutisi nel corso del tempo dal 2004 al 2016 inducono a ritenere – scrivono ancora i giudici - che la struttura autorizzata debba avere evidentemente carattere "stagionale" (in particolare in forza dell'autorizzazione del 5.7.2004 che contemplava opere la cui presenza deve essere limitata a quattro mesi l'anno e da rimuovere alla fine di ogni stagione estiva) e con distanza della struttura ombreggiante dall'interno del filo parapetto di cm 350 (come previsto dalla autorizzazione n. 1676 del 4.3.2009)". Il Tar conclude che l'autorizzazione della Soprintendenza del 5 luglio 2004 "non è mai venuta meno ed è sempre stata confermata dai provvedimenti successivi, mentre ciò che è stato edificato dalle società è in contrasto con detta autorizzazione".