Patrimonio comunale, Loconte contro l'Amministrazione: «Devo rimarcare ancora una volta la superficialità con la quale essa opera»

Il consigliere d'Italia in Comune evidenzia l'illegittimità di una delibera di Giunta

giovedì 25 luglio 2019 14.01
Purtroppo ci risiamo. Nonostante i molteplici e svariati richiami all'attenzione e alla legittimità nell'adozione di atti da parte di quest'amministrazione, devo rimarcare ancora una volta la superficialità con la quale essa opera. Mi auguro che si cambi registro e ci si adoperi per recuperare quei principi di legalità, trasparenza e competenza tante volte decantati, ma poco spesso concretamente perseguiti.

Con provvedimento di giunta comunale n. 104 del 28/06/2019 è stata approvata una "proposta di custodia di area di proprietà comunale" (???). Tale area risulta individuata in catasto al foglio 58, p.lle 419-420-421, e risulta trasferita al Comune di Trani per allargamento della sede stradale della via 69° strada a denominarsi. Si tratta di un'area attualmente destinata a servizi (Se) nel vigente PUG.

Avendo verificato che tale suolo risulta ricompreso all'interno di un'area destinata ad impianti sportivi, compatibile con la destinazione , veniva emessa ordinanza n. 39353 del 6/12/2017, al fine di provvedere all'arretramento della recinzione esistente, bonificando l'area di proprietà comunale, con divieto di utilizzo, anche a deposito della stessa.

Inopinatamente, con il predetto provvedimento giuntale, su richiesta del privato, la giunta comunale ha deliberato di concedere la custodia (???) del suolo di proprietà comunale, sulla base di una relazione resa dal Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, il quale per un verso si sovrappone perfettamente alle richieste del privato, dall'altro fornisce alcune precisazioni.

In sostanza, in cambio di tale "custodia" il privato si offre di realizzare un marciapiede lungo la 74° strada a denominarsi, e viene disposto il completamento della bitumazione per metri 2,00 per un tratto di 250 mt. Mi chiedo quale norma preveda di questa sorta di "baratto amministrativo".

Ciò premesso, questa delibera delle stranezze presenta alcune criticità: con quale provvedimento il suolo è stato dichiarato afferente al patrimonio disponibile? Come previsto dalla norma, il suolo è stato inserito nel Pino di Valorizzazione, quale allegato al bilancio di previsione?

In tale occasione l'utilizzo del suolo è stato dichiarato dal Consiglio Comunale, unico organo competente alla pianificazione del patrimonio immobiliare comunale, come non funzionale all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente? Ove sia stato indicato come non funzionale, quale indicazione specifica ha fornito il Consiglio Comunale in rlazione al suolo di che trattasi?
Considerato che l'inserimento del suolo nel Piano di Valorizzazione ne può determinare anche la relativa destinazione urbanistica, anche in variante al PUG, risulta che sia stato destinato ad allargamento stradale/parcheggio pubblico?

La custodia approvata dalla giunta comunale, risulta una modalità di rapporto con il privato disciplinata dal Regolamento del Patrimonio comunale? In alternativa, a quale delle ipotesi previste dall'art. 4 del predetto Regolamento si ricondurrebbe la "custodia", alla locazione. all'affitto o al comodato? In sostanza questo provvedimento appare afflitto da stranezze perchè: incongruo nel merito, in quanto l'area si rende necessaria per l'utilizzo a parcheggio pubblico antistante l'impianto sportivo, e come tale sarebbe opportuno attrezzarla i parcheggi a servizio della attività insistono attualmente e irritualmente su strada pubblica, mentre dovrebbe sussistere una opportuna e doverosa area, all'uopo destinata all'interno del complesso sportivo, ancor più doverosa se l'impianto dovesse essere affiliato al CONI non sussiste la competenza della Giunta Comunale a definire utilizzo dell'area ai sensi dell'art. 48 del T.U. sussistendo la chiara competenza del Consiglio Comunale in ordine alla pianificazione dell'utilizzo del patrimonio comunale non funzionale all'esercizio delle funzioni istituzionali non si comprende in basi a quali norme e regolamenti il dirigente dell'area lavori pubblici abbia consegnato una relazione di accoglimento della proposta del privato il provvedimento non è dotato degli obbligatori pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile di cui all'art. 49 del T.U.

Pertanto per evidenti vizi di illegittimità, per contrasto con le competenze in materia di pianificazione del patrimonio comunale, per omissione dei pareri di regolarità previsti dall'art. 49 del T.U., ho richiesto la immediata revoca in autotutela del provvedimento.

Avv. Giovanni Loconte - Consigliere Comunale Italia In Comune