Amet e termovalorizzatore: i perchè del ricorso al Tar
Una nota del presidente Alfonso Mangione
martedì 28 giugno 2005
Una nota del presidente Alfonso Mangione per spiegare le ragioni che hanno indotto l'Amet a ricorrere al Tar contro l'ammissibilità del referendum sul termovalorizzatore:
« Il ricorso al Tribunale Amministrativo per la Puglia per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della delibera di Consiglio comunale n. 22 del 10 maggio scorso (ammissibilità della richiesta di referendum sul termovalorizzatore), è da considerarsi per Amet SpA un atto dovuto ancorché cautelativo. Il consiglio di amministrazione dell'azienda, che ha avvalorato l'iniziativa intrapresa da Noyvallesina Engineering, socio del raggruppamento temporaneo di impresa (Rti) costituito per la costruzione e la gestione del termovalorizzatore, ha inteso esclusivamente tutelare gli interessi dell'Amet, nonché dunque del socio unico, il Comune di Trani.
Il Cda ha operato nel pieno rispetto delle linee strategiche stabilite dal Comune, che ha espresso parere favorevole alla localizzazione del sito che ospiterà il termovalorizzatore (delibere di Consiglio comunale n. 25 e n. 50 del 2004), presupposto di partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento del pubblico servizio di gestione del sistema impiantistico per il recupero energetico di rifiuti urbani. E' evidente che l'eventuale annullamento della delibera n. 50/2004 pregiudicherebbe gravemente l'avvenuta aggiudicazione della gara a favore del Rti, un danno per milioni di euro. Per questo il ricorso al Tar è da considerarsi come un atto dovuto da parte di un consiglio d'amministrazione chiamato a tutelare gli interessi di una società di diritto privato. Come detto, si tratta però anche di un'iniziativa cautelativa, nei confronti del socio unico di Amet, il Comune di Trani, in quanto l'eventuale svolgimento del referendum e l'eventuale esito positivo farebbero rischiare all'amministrazione comunale una richiesta di risarcimento danni per milioni di euro, avanzata quantomeno dagli altri soci del raggruppamento, totalmente indipendenti dal Comune di Trani, i quali vedrebbero pregiudicato l'esito favorevole della gara.
Per quanto concerne le motivazioni del ricorso, è da precisare che l'assenza del parere del difensore civico, previsto dallo statuto comunale, è soltanto una delle violazioni contestate. Il rilievo più importante è relativo alla delibera che si chiede di annullare, da considerare illegittima, arbitraria e tardiva, in quanto interviene su una questione sulla quale il Consiglio comunale ha già deciso ben due volte, prima con la delibera n. 25/2004 e poi con la delibera di conferma n. 50/04, provvedimenti che peraltro hanno già esplicato i loro effetti, tanto che Amet e le altre società del raggruppamento hanno intrapreso tutte le attività preparatorie per la realizzazione dell'impianto. A parere acquisito, in sostanza, si è attivata, e legittimamente, tutta una procedura che in difetto del richiesto parere non si sarebbe avviata, e addirittura successivamente ne è seguita anche l'aggiudicazione della gara stessa e l'avvio degli adempimenti propedeutici all'imminente firma del contratto con il Commissario Delegato. Il rischio di azioni di rivalsa è evidente e per questo si è ritenuto di intraprendere la strada giudiziaria.» Alfonso Maria Mangione
Presidente AMET spa
« Il ricorso al Tribunale Amministrativo per la Puglia per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della delibera di Consiglio comunale n. 22 del 10 maggio scorso (ammissibilità della richiesta di referendum sul termovalorizzatore), è da considerarsi per Amet SpA un atto dovuto ancorché cautelativo. Il consiglio di amministrazione dell'azienda, che ha avvalorato l'iniziativa intrapresa da Noyvallesina Engineering, socio del raggruppamento temporaneo di impresa (Rti) costituito per la costruzione e la gestione del termovalorizzatore, ha inteso esclusivamente tutelare gli interessi dell'Amet, nonché dunque del socio unico, il Comune di Trani.
Il Cda ha operato nel pieno rispetto delle linee strategiche stabilite dal Comune, che ha espresso parere favorevole alla localizzazione del sito che ospiterà il termovalorizzatore (delibere di Consiglio comunale n. 25 e n. 50 del 2004), presupposto di partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento del pubblico servizio di gestione del sistema impiantistico per il recupero energetico di rifiuti urbani. E' evidente che l'eventuale annullamento della delibera n. 50/2004 pregiudicherebbe gravemente l'avvenuta aggiudicazione della gara a favore del Rti, un danno per milioni di euro. Per questo il ricorso al Tar è da considerarsi come un atto dovuto da parte di un consiglio d'amministrazione chiamato a tutelare gli interessi di una società di diritto privato. Come detto, si tratta però anche di un'iniziativa cautelativa, nei confronti del socio unico di Amet, il Comune di Trani, in quanto l'eventuale svolgimento del referendum e l'eventuale esito positivo farebbero rischiare all'amministrazione comunale una richiesta di risarcimento danni per milioni di euro, avanzata quantomeno dagli altri soci del raggruppamento, totalmente indipendenti dal Comune di Trani, i quali vedrebbero pregiudicato l'esito favorevole della gara.
Per quanto concerne le motivazioni del ricorso, è da precisare che l'assenza del parere del difensore civico, previsto dallo statuto comunale, è soltanto una delle violazioni contestate. Il rilievo più importante è relativo alla delibera che si chiede di annullare, da considerare illegittima, arbitraria e tardiva, in quanto interviene su una questione sulla quale il Consiglio comunale ha già deciso ben due volte, prima con la delibera n. 25/2004 e poi con la delibera di conferma n. 50/04, provvedimenti che peraltro hanno già esplicato i loro effetti, tanto che Amet e le altre società del raggruppamento hanno intrapreso tutte le attività preparatorie per la realizzazione dell'impianto. A parere acquisito, in sostanza, si è attivata, e legittimamente, tutta una procedura che in difetto del richiesto parere non si sarebbe avviata, e addirittura successivamente ne è seguita anche l'aggiudicazione della gara stessa e l'avvio degli adempimenti propedeutici all'imminente firma del contratto con il Commissario Delegato. Il rischio di azioni di rivalsa è evidente e per questo si è ritenuto di intraprendere la strada giudiziaria.» Alfonso Maria Mangione
Presidente AMET spa