Contratti di lavoro ed Enti pubblici: la memoria corta

Pannarale si era già espresso ad aprile del 2011. L'argomento delle stabilizzazioni dei dirigenti resta sempre attuale

giovedì 17 novembre 2011 16.40
Aspettando il ritorno della Cicolani e la nuova convocazione della giunta, l'argomento delle stabilizzazioni dei dirigenti resta sempre attuale. Abbiamo raccontato del fatto che, fra i motivi per cui alcuni assessori hanno chiesto un rinvio della discussione, vi è quello di ottenere maggiori approfondimenti su una materia intricata. In ballo non c'è una semplice firma ma qualcosa di più, al di là della presenza di due pareri che darebbero sostanzialmente il via libera all'accoglimento della richiesta di conversione del contratto di lavoro da determinato a indeterminato.

Il ricorso ai pareri pro veritate non è una novità per l'amministrazione comunale di Trani. Più volte l'Ente ha fatto ricorso a questo tipo di consulenze esterne e la cronaca, nemmeno troppo datata, lo conferma. Di più. Nel recente passato l'amministrazione aveva già chiesto delucidazioni al professore Luigi Pannarale in materia di assunzioni e contratti di lavoro. A marzo del 2011, sulla problematica dell'assunzione di 20 agenti di polizia municipale, persistendo motivi di incertezza, il segretario generale, Luca Russo, aveva chiesto a Pannarale un parere legale su alcuni quesiti relativi ai contratti di lavoro a tempo determinato.

Pannarale, nel suo parere (fornito il 6 aprile del 2011) aveva fornito alcuni chiarimenti, in senso generale, sul quadro di riferimento normativo. Sfogliando il parere fornito da Pannarale (lo stesso che oggi si è espresso sulla stabilizzazione dei dirigenti) si legge che «in materia di pubblico impiego, un rapporto di lavoro a tempo determinato non è suscettibile di conversione in uno a tempo indeterminato, stante il divieto posto dall'articolo 36 del decreto legislativo numero 165 del 2001, il cui disposto è stato ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale (sentenza numero 98 del 2003) e non è stato modificato dal decreto legislativo del 6 settembre 2001 (numero 368) contenente la regolamentazione dell'intera disciplina del lavoro a tempo determinato». Qualche rigo più sotto c'è scritto qualcosa di ancora più interessante: «L'articolo 36 comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001 (secondo il quale la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione all'impiego di lavoratori da parte di pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato) si riferisce a tutte le assunzioni avvenute al di fuori di una procedura concorsuale, dovendosi ritenere che l'osservanza del principio sancito dall'articolo 97 della Costituzione sia garantito solo dalla circostanza che l'aspirante abbia vinto il concorso (Cassazione civile, sezione lavoro, 8 aprile 2009, numero 8524».

A distanza di mesi, l'amministrazione ha voluto richiedere un parere all'avvocato barlettano che, nelle conclusioni, sul caso in questione, mette ben in chiaro che «l'amministrazione comunale di Trani può risolvere transattivamente la controversia dinnanzi all'Uplmo di Bari» ma che «per il momento dovranno essere considerazioni di opportunità, piuttosto che certezze interpretative ad orientare le scelte dell'amministrazione comunale».