Gioco d'azzardo, il Movimento 5 Stelle chiede un regolamento

La proposta delle consigliere Papagni e Di Lernia alla giunta comunale

martedì 5 aprile 2016 8.27
Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Trani ha protocollato una proposta di regolamento di sale gioco e giochi leciti. «I dati sulla diffusione della ludopatia nel nostro territorio - dicono le consigliere Antonella Papagni e Luisa Di Lernia - sono allarmanti: più cresce la crisi e più si rafforza questa vera e propria patologia. Gli unici a perdere, non ci stancheremo mai di ripeterlo, sono i cittadini. Il Movimento 5 Stelle - proseguono - denuncia da anni la complicità degli ultimi governi che hanno favorito l'introduzione di nuove forme di gioco d'azzardo e che hanno anche diminuito la tassazione per i concessionari. Ma le istituzioni locali non devono restare indifferenti. Ecco perchè abbiamo protocollato - spiegano - la proposta di regolamento di sale gioco e giochi leciti redatta in collaborazione con i nostri attivisti, e siamo a disposizione dell'assessore alle Politiche sociali - concludono - per un tavolo di confronto che porti all'approvazione di un documento condiviso e soprattutto efficace».

PROPOSTA DI DELIBERA APPROVAZIONE REGOLAMENTO SALE GIOCO E GIOCHI LECITI

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

- le slot-machine elettroniche sono oramai diffuse nei bar, nelle tabaccherie, in molti circoli e centri scommesse;
- tali macchinette hanno sostituito molti degli altri giochi tradizionali molto meno costosi;
- esse inducono un numero sempre più consistente di persone a spendere quotidianamente quantità di denaro importanti;
- il problema più evidente è quello della compulsività che spinge diverse persone a non effettuare giocate sporadiche ma a stazionare diverse ore al giorno davanti a queste "macchinette mangiasoldi";
- è in continuo aumento la ludopatia, che è l'incapacità di resistere all'impulso del gioco d'azzardo, nonostante la consapevolezza che questo comporti gravi conseguenze, e viene dunque annoverata tra i disturbi ossessivo-compulsivi perché, soprattutto durante periodi di elevato stress o depressione, vede l'urgenza incontrollabile di dedicarsi a questo tipo di pratica;
- la ludopatia è una patologia che le istituzioni devono combattere, prevenire e curare come ogni altra forma di dipendenza patologica;
- i dati epidemiologici di questa vera e propria malattia (molto simile alla dipendenza da alcol e droga) hanno già da tempo indotto i Servizi di alcune Aziende Sanitarie a formare delle "task force" specializzate presso i SERT, a cui le vittime possono rivolgersi per avviare un percorso di recupero. Infatti il 50% dei disoccupati italiani presenta forme più o meno gravi di dipendenza dal gioco, e risultano affetti da ludopatia il 33% dei giocatori di videolottery, il 25% delle casalinghe e il 17% dei pensionati. Allarmante la percentuale di giovani che sviluppa dipendenza da gioco: in Italia il numero di studenti coinvolti nel fenomeno delle ludopatie è salito infatti al 17%. Pesantissimi anche i dati sulle perdite economiche: l'85% dei giocatori subisce una perdita media pari a 40 euro al giorno, mentre il restante 15% che vince guadagna mediamente 120 euro. Complessivamente nel nostro Paese i giocatori rappresentano il 54% della popolazione, oltre 32 milioni di persone;
- anche le difficoltà economiche attuali che stanno colpendo il nostro territorio, purtroppo, spingono un numero crescente di persone a cercare una via d'uscita tentando la fortuna con queste macchinette, peggiorando, invece, la loro situazione economica;
- tali macchinette molto spesso trasformano le difficoltà economiche in veri e propri drammi familiari, conducendo a rovesci finanziari, compromettendo i rapporti affettivi, trascurando il lavoro e lo studio, isolando il soggetto affetto da questa dipendenza patologica;
- questo tipo di attività "ludica", produce quindi, oltre a dipendenza, anche disvalori che vanno combattuti a tutti i livelli delle Istituzioni pubbliche;
- l'obiettivo di un'amministrazione comunale è quello di ridurre i problemi e i disagi dei propri cittadini e, se e quando possibile, prevenirli, disincentivando ed evitando l'abuso di forme di gioco d'azzardo;
- contrastare questo fenomeno a livello comunale è possibile attraverso l'adozione di varie modalità operative.

Considerato che:

- L'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana sancisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività;
- L'articolo 41 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana;
- L'articolo 12 comma 1 dello Statuto del Comune di Trani sancisce che il Comune ha potestà regolamentare;
- L'articolo 14 comma 2 dello statuto del Comune di Trani stabilisce che il comune tutela la salute come bene primario del cittadino;
- L'articolo 14 comma 3 dello statuto del Comune di Trani afferma che è compito del Comune adottare un piano di azioni positive per dare piena attuazione alla Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia;
- L'articolo 14 comma 9 dello statuto del Comune di Trani dispone che il comune provvede alla tutela dei minori, sostenendo progetti di prevenzione
e lotta alla devianza minorile e favorendone il recupero sociale.

Visti
- il DDL n. 1718 del 22 ottobre 2013 "Disposizioni a sostegno e tutela dei familiari delle persone affette da dipendenza da gioco d'azzardo patologico";
- il DDL n. 1058 del 25 settembre 2013 "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita";
- il DDL n. 1759 del 31 ottobre 2013 "Disposizioni per il contrasto del gioco d'azzardo patologico e per la tutela dei minori e dei soggetti deboli";
- la Legge Regionale della Puglia 13 Dicembre 2013 n. 43 "Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)".

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di Regolamento Comunale "Regolamento sale gioco e giochi leciti";
di disporre una campagna annuale di sensibilizzazione e prevenzione, a cura dell'assessorato comunale competente, rivolta agli esercenti ed a tutti i
cittadini;
di pubblicare annualmente, sul sito istituzionale, una relazione redatta a cura dell'assessorato comunale competente, sullo stato di applicazione della L.R. n. 43/2013 e del presente regolamento.
REGOLAMENTO SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Finalità e principi generali
Art. 3 - Giochi vietati
Art. 4 - Tabella dei giochi proibiti
TITOLO II - SALE PUBBLICHE DA GIOCO
Art. 5 - Definizione di sala pubblica da gioco
Art. 6 - Localizzazioni e requisiti dei locali
Art. 7 - Adempimenti per l'esercizio di sala pubblica da gioco
Art. 8 - Prescrizioni di esercizio e divieti
Art. 9 - Durata ed efficacia dell'autorizzazione
Art. 10 - Subingresso
Art. 11 - Requisiti morali di accesso all'attività
Art. 12 - Cessazione dell'attività
Art. 13 - Revoca, decadenza, sospensione dell'autorizzazione
Art. 14 - Caratteristiche dei giochi
Art. 15 - Utilizzo degli apparecchi: prescrizioni e divieti
Art. 16 - Informazione al pubblico
Art. 17 - Orari
TITOLO III - GIOCO LECITO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO
Art. 18 - New slot
Art. 19 - Prescrizioni generali
Art. 20 - Procedura per installazione giochi
Art. 21 - Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro e biliardi
Art. 22 - Giochi leciti che non necessitano del nulla osta dell'Amministrazione
dello Stato
Art. 23 - Fiscalità
Art. 24 - Sanzioni
Art. 25 - Disposizioni finali
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si propone il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP), secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 13 dicembre 2013 n. 43, disciplinando le licenze e le autorizzazioni di competenza comunale relative all'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. e dalla
seguente normativa di settore:
- Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- Art. 38 commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
- Art. 22 comma 6 della L. 27 dicembre 2002 n. 289, come modificato dall'art. 38 comma 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
- Art. 14 bis del D.P.R. 26/10/1972 n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze 27 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S.;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007, "individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- Decreto del Direttore generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27 luglio 2011 "Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S." registrato alla Corte dei Conti in data 5 agosto 2011, registro 008 economia e finanze foglio n. 114
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2011 n. 187).
- Decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77;
- Decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102;
- Decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 gennaio 2010, che ha introdotto la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'art. 110 comma 6 lett. b) del T.U.L.P.S.;
- Decreto del 27 luglio 2011 del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con cui vengono determinati i parametri numerici per l'installazione di
apparecchi di gioco di cui all'art. 10 comma 6 del T.U.L.P.S. in esercizi commerciali ed altri;
- D.L. 13 settembre 2012 n. 158, conv. con mod. ed int. dalla L. n. 189/2012, in particolare art. 7;
2. Le tipologie dei giochi trattati dal presente regolamento sono:
a) Newslot e VLT che possono essere installate in tutti gli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S.
- bar, caffè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande;
- ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti;
- sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente "sale giochi", ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del giocolecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box;
- esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.;
- alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità;
- circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;
- agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.;
- punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi dell'art. 22 comma 6 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, come modificato dall'art. 38 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 e convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
- esercizi commerciali o pubblici diversi dai precedenti ovvero altre aree aperte al pubblico od in circoli privati per i quali sia stata rilasciata la specifica licenza di cui al comma 3 dell'art. 86 del T.U.L.P.S.
b) apparecchi ex art. 110 comma 7 lettera a) e c): tali videogiochi sono denominati anche giochi per bambini, le cui caratteristiche di funzionamento sono ampiamente descritte all'interno del Decreto Direttoriale 8 novembre 2005 modificato dal decreto interdirettoriale 20 aprile 2010.
- sotto la lettera a) rientrano i giochi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio il ragno che fa prendere il peluche), attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica;
- sotto la lettera c) rientrano i giochi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi.
c) Apparecchi ex art. 110 comma 7 lettera c) bis del T.U.L.P.S.: questo articolo, introdotto con la legge di stabilità 2013 (L. 24 dicembre 2012 n. 228), annovera quegli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita (i cosiddetti ticket redemption).
d) Apparecchi ex art. 110 comma 7 lettera c) ter del T.U.L.P.S.: sono quegli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. Tra questi possiamo segnalare il calciobalilla, flipper, biliardo, freccette, ecc.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica e quelle nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo.
Art. 2 - Finalità e principi generali
1. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica e limitando le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili.
2. L'Amministrazione intende prevenire il gioco patologico, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione, valorizzando le forme di aggregazione sociale e di gestione del tempo libero che stimolino la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività.
3. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si informano ai seguenti principi:
a) tutela dei minori;
b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:
- contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
- contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare;
c) tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività;
4. Ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S., l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:
a) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
b) della prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse di cui al successivo art. 6.
5. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Trani, competente al rilascio dell'autorizzazione, secondo le procedure previste sul portale www.impresainungiorno.gov.it (D.P.R. 160/2010).
Art. 3 - Giochi vietati
1. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale.
2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi concessione e/o autorizzazione rilasciata dalle competenti
autorità.
4. Sono vietati gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici da trattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamino alle regole dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, qualunque siano i simboli adottati.
Art. 4 - Tabella dei giochi proibiti
1. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella prevista dall'art. 110 comma 1 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773 e successive modifiche, predisposta dal Questore e vidimata dal Comune.
2. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta in luogo ben visibile la tabella predisposta dal Questore, nella quale sono indicati il divieto di scommesse, i giochi autorizzati e i giochi d'azzardo vietati per motivi di pubblico interesse.
3. La copia della tabella di cui al comma 1 del presente articolo vidimata dal Sindaco o dal delegato è custodita presso i competenti uffici comunali ed è pubblicata sul sito istituzionale del Comune. Gli interessati potranno, quindi, adempiere all'obbligo di cui sopra semplicemente stampando il documento, senza necessità di applicarvi alcuna marca da bollo.
TITOLO II - SALE PUBBLICHE DA GIOCO
Art. 5 - Definizione di sala pubblica da gioco
Si intende per sala pubblica da gioco, in seguito denominata anche "sala giochi", un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività prevalente sia mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (biliardo, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo, bowling, ecc.) e altre apparecchiature per intrattenimento (ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo) quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sale dedicate alle VLT (Video Lottery Terminal), sale scommesse, sale bingo, negozi dedicati al gioco, agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive.
Art. 6 - Localizzazioni e requisiti dei locali
1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., emanato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro, sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti e il locale dove viene svolta l'attività deve essere distante almeno 500 (cinquecento) metri, attestata da un tecnico iscritto ad apposito albo professionale, misurati per la distanza pedonale più breve da:
a) istituti scolastici di qualsiasi grado;
b) luoghi di culto, intendendosi come tali anche i cimiteri;
c) oratori;
d) impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati
principalmente da giovani;
e) centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani;
f) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive ed inoltre, strutture ricettive per
categorie protette;
g) giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati.
2. Il luogo di cui alla lettera g) del comma precedente è espressamente individuato dal presente regolamento come luogo sensibile ai sensi dell'art.
7 comma 4 della L. R. n. 43/2013.
3. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all'interno del locale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat e non potranno essere aperte sale nel raggio di 300 m da sportelli bancari, postali o bancomat, né agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.
4. Non è richiesto il requisito della distanza di 500 (cinquecento) metri dai luoghi sensibili nel caso di apertura di sala giochi o installazione di apparecchi che non prevedano vincite in denaro.
5. Ai fini della misurazione della distanza tra locali e i luoghi di cui al comma 1, si dovrà partire dal centro della porta di ingresso del locale, seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile più vicino individuato.
6. L'esercizio delle attività di cui al presente titolo sono vietate:
a) negli immobili di proprietà della Civica Amministrazione, che opererà inoltre affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate della stessa;
b) nei chioschi su suolo pubblico.
7. Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione, non si procederà al rinnovo del contratto alla prima scadenza di legge.
8. Il locale adibito alle attività disciplinate dal presente titolo deve essere ubicato esclusivamente al piano terra degli edifici; non è ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via e deve rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall'art. 153 del R.D. 06/05/1940, regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il locale deve rispettare:
a) la normativa vigente in materia di barriere architettoniche;
b) la normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
c) la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di
lavoro;
d) i regolamenti locali di Polizia Urbana;
e) la normativa urbanistica edilizia vigente.
Art. 7 - Adempimenti per l'esercizio di sala pubblica da gioco
1. L'apertura delle sale pubbliche da gioco di cui al presente titolo, il loro
trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità
sono sempre subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale, ai
sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e della L. R. 43/2013.
2. La domanda di apertura o di trasferimento di sede di una sala pubblica da
gioco, nonché l'installazione di apparecchi da gioco previsti all'art. 110
commi 6 e 7 del T.U.L.P.S., deve essere inviata al S.U.A.P. del Comune di
Trani, in conformità alle procedure telematiche previste dal portale
www.impresainungiorno.gov.it.
3. Alla domanda devono essere allegati:
a) una relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente
la superficie totale ed utile degli stessi, la capienza massima, l'indicazione
degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici,
corredata di planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, che riporti
le superfici dei locali, la loro destinazione funzionale e la disposizione degli
apparecchi, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia
dell'art. 110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S.;
b) nel solo caso di locali destinati ad accogliere biliardi, relazione tecnica
contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio
(minimo 600 kg x mq);
c) dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità
dell'impianto elettrico alle normative vigenti in materia;
d) copia contratto (locazione, comodato o altro) a disciplina del godimento
dei locali, registrato a norma di legge e/o copia dell'atto di proprietà;
e) relazione, a firma di tecnico abilitato, corredata di planimetria circa la
distanza non inferiore a 500 (cinquecento) metri dai luoghi sensibili
individuati all'art. 6 del presente regolamento;
f) relazione di un tecnico abilitato in materia di impatto acustico (quando
richiesta dalla vigente normativa in materia);
g) nulla osta di distribuzione (NOD) e nulla osta per la messa in esercizio
(NOE) degli apparecchi, ove previsto;
h) certificazione a firma del tecnico abilitato, corredata dagli elaborati
tecnici relativi a:
- destinazione d'uso dei locali, agibilità e sorvegliabilità;
- superficie totale a disposizione e superficie aperta al pubblico;
- rispetto di quanto previsto dalla legge n. 13 del 9/1/1989 (Disposizioni
per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche);
- conformità degli impianti installati nel locale al D.M. 22/01/2008 n. 37;
- rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, urbanistica
ed edilizia, di prevenzione incendi dell'immobile;
- fotocopia del documento d'identità del proprietario o gestore degli
apparecchi.
Art. 8 - Prescrizioni di esercizio e divieti
1. È ammessa la rappresentanza nella gestione dell'attività da parte di
soggetto che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare
autorizzato.
2. I giochi non devono presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori.
3. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco
all'esterno dei locali.
4. I punti vendita individuati all'art. 3 comma 3 e comma 4 del Decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze protocollo n.
2011/30011/giochi/UD, dovranno rispettare i seguenti parametri numericoqualitativi,
separando l'attività primaria dalla secondaria, sia visivamente
che fisicamente:
a. fino a n. 1 apparecchio da gioco con superfici non superiori a 25 mq;
b. fino a n. 2 apparecchi da gioco in esercizi con superficie non superiore a
50 mq;
c. oltre i 50 mq, n. 1 apparecchio da gioco ogni 25 mq della superficie sino ad
un massimo di 4 apparecchi.
5. La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi installati deve
essere comunicata al S.U.A.P. comunale.
6. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di
offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante
richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la
maggiore età sia manifesta.
7. Per la sostituzione di un apparecchio da gioco nell'ambito della stessa
tipologia è sufficiente inviare al S.U.A.P. comunale il Nulla Osta dell'Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli e la loro matricola identificativa.
8. Costituisce esercizio non autorizzato dell'attività di sala giochi, punito ai
sensi delle vigenti normative:
a. il superamento dei limiti numerici previsti dalla legge;
b. la realizzazione, pur nel rispetto formale dei limiti numerici, di sale
attrezzate, funzionalmente o strutturalmente con accesso separato
dall'attività principale e dedicate all'esercizio dell'attività di intrattenimento
mediante giochi e congegni.
9. L'attività di somministrazione è ammessa, previa SCIA da presentare al
S.U.A.P. del Comune di Trani e la superficie utilizzata non potrà essere
superiore a 1/4 della superficie complessiva del locale.
10. L'attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari
stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco
stessa.
11. La superficie utilizzata per la somministrazione è da intendersi come
attività meramente accessoria e servente rispetto a quella dell'offerta di
gioco pubblico.
12. L'accesso all'area di somministrazione non può avvenire da ingresso
diverso da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e l'area di
somministrazione non deve essere collocata immediatamente dopo
l'ingresso al locale stesso.
13. All'interno delle sale da gioco e dei locali in cui si esercita come attività
principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non
sportivi sono vietati la vendita e il consumo di bevande alcoliche.
14. L'autorizzazione comunale, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei
prezzi devono essere sempre tenute esposte nel locale sede dell'attività in
luogo visibile e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di
competenza.
Sono inoltre vietate le esposizioni esterne al locale di cartelli, manoscritti
e/o proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o
storiche.
15. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o
all'esercizio di sale da gioco.
16. Ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S., oltre alle condizioni previste dalle
normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente
regolamento deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l'Autorità
comunale ritenga di imporgli nel pubblico interesse.
Art. 9 - Durata ed efficacia dell'autorizzazione
1. Le autorizzazioni di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S., aventi ad oggetto
l'installazione degli apparecchi descritti negli articoli precedenti, così come
disciplinate dalla L. R. 43/2013, sono concesse per 5 anni e ne può essere
richiesto il rinnovo dopo la scadenza.
2. Per le autorizzazioni già esistenti il rinnovo può essere concesso a
condizione che l'esercizio ottemperi a quanto prescritto dalla L. R. 43/2013.
3. Per le autorizzazioni esistenti il termine di 5 anni decorre dalla data di
entrata in vigore della L. R. 43/2013 e cioè dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (20/12/2013).
4. Determinano l'efficacia dell'autorizzazione:
a. la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane
e dei Monopoli agli apparecchi installati;
b. il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli
apparecchi installati;
c. il possesso della tabella dei giochi proibiti.
Art. 10 - Subingresso
1. In caso di subingresso in attività già esistenti, nel rispetto del
Regolamento per le sale giochi, deve essere presentata apposita domanda
di subentro contenente le seguenti dichiarazioni:
a. che nei propri confronti e nei confronti dell'impresa/associazione
sopra citata non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione
di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
b. che per il titolare/legale rappresentante/delegato non sussistono i
casi ostativi previsti dagli artt. 11, 12, 92 e 131 del T.U.L.P.S., che
impediscono il rilascio dell'autorizzazione;
c. che gli immobili dove ha sede l'attività non hanno subito modifiche
rispetto alla titolarità precedente.
2. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione dell'attività se
l'interessato o il rappresentante esercente sia privo dei requisiti soggettivi
previsti dalle vigenti normative e dal presente regolamento.
Art. 11 - Requisiti morali di accesso all'attività
1. Per poter richiedere ed ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'attività,
il titolare di impresa individuale deve:
a) essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del
T.U.L.P.S.:
b) non essere sottoposto a misure di prevenzione che costituiscano "cause
di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011
(antimafia)".
2. Per le Società vale quanto previsto all'art. 85 del D. Lgs 159/2011.
3. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all'atto della
presentazione della richiesta di autorizzazione e la loro perdita costituisce
presupposto per la decadenza.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di permesso di soggiorno per i
cittadini non appartenenti all'Unione Europea.
Art. 12 - Cessazione dell'attività
1. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di sala giochi e
assimilabili che cessa di esercitare l'attività a qualunque titolo deve
trasmettere all'Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla
cessazione, apposita comunicazione scritta, allegando l'originale della
autorizzazione stessa.
2. L'avvenuta presentazione della comunicazione di prosecuzione di attività
da parte del subentrante, non esime il cedente dall'obbligo di comunicare la
cessazione e restituire l'autorizzazione.
3. In caso di morte del titolare, l'obbligo di comunicazione della cessazione
spetta agli eredi.
Art. 13 - Revoca, decadenza, sospensione dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S.
decade d'ufficio in caso di:
a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare;
b) revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli
art. 86 del T.U.L.P.S.;
c) mancata attivazione dell'esercizio entro 180 giorni dal rilascio
dell'autorizzazione, salvo proroga per comprovata necessità debitamente
documentata;
d) trasferimento di sede o di titolarità dell'azienda oggetto di
autorizzazione ex art. 86 e 88 del T.U.L.P.S.;
e) sospensione dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni senza darne
comunicazione al S.U.A.P., così come previsto dall'art. 99 del T.U.L.P.S.
f) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;
g) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall'art. 110 comma 9 del
T.U.L.P.S. da parte del titolare. Per recidiva e reiterazione si intende
l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;
h) reiterata violazione delle norme del presente Regolamento, previa
contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedimentali di
cui alla L. 241/90 e s.m.i. successivamente a provvedimento di sospensione.
Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla
medesima disposizione;
i) accertato e reiterato superamento dei limiti di rumore previsti dalle
vigenti normative. L'accertamento deve essere effettuato dai competenti
organi di controllo, con procedura di cui al precedente punto h). Per recidiva
e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima
disposizione;
2. L'autorizzazione comunale può essere revocata:
a) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non
ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;
b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse, quali a titolo
esemplificativo sicurezza urbana, quiete pubblica, viabilità;
c) quando al titolare per due volte nell'arco di 12 mesi viene assegnata la
sospensione di cui al successivo comma.
3. L'autorizzazione comunale può essere sospesa:
a) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per
una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni,
termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e
previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i
requisiti mancanti;
b) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le
eventuali indicazioni operative decise dal Comune, nonché le disposizioni
previste dalle normative vigenti e dal presente Regolamento.
4. L'attività può essere sospesa per motivi di igiene e per inosservanza delle
norme contenute nel presente regolamento. Qualora il titolare non
provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall'autorità entro i termini
dalla stessa stabiliti, l'autorizzazione può essere revocata, salvo proroghe
per accertata necessità.
5. La sospensione dell'attività, ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S., in caso di
abuso del titolare, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto
con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge,
dall'autorità o da quanto contenuto nel presente Regolamento è la
seguente:
a) 15 giorni nel primo caso di abuso;
b) 60 giorni nel secondo caso di abuso.
Art. 14 - Caratteristiche dei giochi
1. I giochi devono essere leciti.
2. Per l'installazione dei videogiochi di cui al comma 7 dell'art. 110 T.U.L.P.S.,
le cui caratteristiche di funzionamento sono descritte all'interno del decreto
interdirettoriale 8 novembre 2005, modificato dal decreto interdirettoriale
20 aprile 2010, vale la medesima condizione prevista per i giochi ex 110
comma 6 del T.U.L.P.S. relativamente all'esposizione dei titoli autorizzatori:
devono avere necessariamente applicato il nullaosta di distribuzione (NOD)
in copia conforme e di messa in esercizio (NOE); inoltre devono avere
esposto il codice identificativo dell'apparecchio da associare ai nullaosta. La
mancanza viene sanzionata ai sensi dell'art. 110 comma 9 lett. f);
3. È vietata l'installazione e l'uso degli apparecchi o congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, fatta eccezione per i
giochi espressamente ammessi dalla legge.
4. Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla
competente Questura, vidimata dal Sindaco o suo delegato.
Art. 15 - Utilizzo degli apparecchi: prescrizioni e divieti
1. Ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S. le attività di cui al presente regolamento
devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle
riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché quelle particolari disposte
nel pubblico interesse e di seguito elencate:
a) l'obbligo di installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare
intralcio al normale funzionamento dell'esercizio e non arrecare disturbo
alla quiete pubblica e privata;
b) l'obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la
sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i.;
c) il divieto di installare qualsiasi gioco all'esterno dei locali o aree destinate
all'attività, con esclusione dei soli giochi per bambini, tenendo conto dello
spazio a disposizione che deve essere adiacente al fabbricato sede
dell'attività e non intralciare il pubblico passaggio, nel rispetto di quanto
stabilito dal locale regolamento di occupazione del suolo pubblico;
d) il divieto per i minori di anni 18 di partecipare a qualsiasi tipo di gioco
pubblico con vincita in denaro, pena la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 5.000,00 a euro 20.000,00 (art. 24 comma 21 del D.L. 98/2011,
convertito nella L. 111/2011); indipendentemente dalla sanzione
amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta
della stessa, la violazione prevista dal presente comma è punita con la
chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di
offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni. Le precedenti sanzioni
amministrative sono applicate dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in
ragione dell'accertamento eseguito;
e) il divieto del gioco delle carte, del biliardo e altri giochi simili e
quant'altro indicato nella tabella dei giochi proibiti per i minori di anni 14;
f) ove ricorrano le circostanze, sarà rispettato il D.P.R. 151/2011 in materia
di prevenzione incendi;
g) Il rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico,
compatibilmente con quanto previsto all'art. 4 del D.P.R. 227/2011 ed al
relativo allegato B;
h) l'impianto elettrico dei locali sarà realizzato in conformità alla vigente
normativa di sicurezza, attestato con la procedura di cui alla L. 46/90 e
successivi regolamenti di applicazione, come da dichiarazione di conformità
sottoscritta da professionista abilitato;
i) il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione
degli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera
e propria sala da gioco;
j) in deroga all'art. 51 comma 1 lett. b) della legge 16 gennaio 2003 n. 3, nei
luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato fumare,
anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio dell'aria. Tale
divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.
k) il divieto di attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale
giochi.
Art. 16 - Informazione al pubblico
1. Presso ogni casa da gioco, sala bingo, ricevitorie e agenzie ippiche deve
essere presente un'area dedicata all'informazione ed, in particolare, sugli
apparecchi e congegni per il gioco e deve essere esposta all'utenza una nota
informativa nella quale sono indicati:
- il fenomeno del GAP e i rischi connessi al gioco;
- i recapiti per le informazioni relative alle attività di cui alla lett. d) dell'art.
3 della L. R. 43/2013.
2. All'interno dei locali autorizzati a detenere apparecchi da gioco deve
essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello contenente le
indicazioni di utilizzo degli apparecchi in uso.
3. Deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello che riporti il
divieto di utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 comma 6 del
T.U.L.P.S. ai minori di anni 18 nonché per quei videogiochi che, per il loro
contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi
proibiti.
4. Anche all'esterno di ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110
comma 6 del T.U.L.P.S. deve essere chiaramente visibile il divieto di utilizzo
ai minori di 18 anni.
5. Nel cartello dovrà anche essere menzionata la limitazione di utilizzo ai
minori di anni 14 se non accompagnati da un familiare o altro parente
maggiorenne per tutti gli altri apparecchi e congegni meccanici ed
elettromeccanici da gioco di cui all'art. 110 comma 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S.
6. I cartelli dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm
210x297 secondo lo standard ISO 216) e dovranno essere scritti con
caratteri chiaramente leggibili;
7. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del
T.U.L.P.S., devono essere chiaramente indicati, i valori relativi al costo della
partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze
vincenti.
8. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile, ai sensi
dell'art. 180 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., l'autorizzazione
rilasciata dal Comune.
9. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile la tabella dei
giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.
10. Ai sensi della Legge 8/11/2012 n. 189, gli esercenti sono tenuti a
esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo
predisposto dalle aziende sanitarie locali diretto ad evidenziare i rischi
correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di
assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento
sociale delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico.
11. All'esterno del locale ove esistessero indicazioni di vincite effettuate,
devono essere riportati anche gli importi totali delle giocate relative a
quella vincita.
12. Gli esercenti sono tenuti altresì ad esporre in modo chiaramente visibile
la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco.
Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale
storica per giochi similari. I cartelli devono avere dimensioni ed essere in
numero tale da poter risultare facilmente visibili alla generalità dei
giocatori.
13. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in
denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di
rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta
minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. È altresì
vietata, in qualsiasi forma, la pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica
destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della
proiezione di film destinati alla visione dei minori. Sono, altresì, vietati
messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali,
riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche,
rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet nei quali si
evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi:
a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;
b) presenza di minori;
c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica
del gioco, nonché dell'indicazione della possibilità di consultazione di note
informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari
ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.
Art. 17 - Orari
1. Al fine di tutelare gli interessi costituzionalmente rilevanti quali
l'ambiente, l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la quiete
pubblica, nonché la tutela dei lavoratori, il Sindaco può, con apposita
ordinanza, regolamentare l'orario di attività delle sale pubbliche da gioco e
dei punti vendita di giochi in cui sono installati gli apparecchi da gioco.
2. L'orario di utilizzo degli apparecchi installati negli esercizi in possesso di
autorizzazione di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., prevede spegnimento
degli apparecchi dalle ore 23:00 alle ore 09:00 ed è disciplinato con apposita
ordinanza del Sindaco.
3. L'orario adottato dall'esercente dovrà essere reso noto al pubblico con
l'esposizione di apposito cartello nel quale dovranno anche essere riportati
gli estremi della comunicazione inoltrata al Comune. Fatta salva
l'applicazione delle norme del Codice penale, del Codice civile ed in materia
di inquinamento acustico, in caso di necessità, connessa al ricorrente e
comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico e nelle
altre ipotesi previste dall'art. 54 comma 6 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell'orario di
chiusura serale delle sale pubbliche da gioco e/o il divieto di utilizzo di
apparecchi da gioco rumorosi in particolari orari della giornata.
4. La riduzione dell'orario di cui al comma precedente è disposta dal Sindaco
per un periodo:
a) di giorni 7, per la prima volta in cui viene accertato il disturbo alla quiete
pubblica;
b) di giorni 15, in caso di secondo accertamento di disturbo alla quiete
pubblica commesso nello stesso anno;
c) di mesi 3, per ogni successivo accertamento, dopo il secondo, del disturbo
alla quiete pubblica, indipendentemente dall'arco temporale di tale
accertamento rispetto al precedente.
TITOLO III - GIOCO LECITO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO
Art. 18 - New slot
1. Il presente articolo disciplina gli apparecchi previsti dall'art. 110 comma 6
lett. a) del T.U.L.P.S., denominati AWP ovvero NEWSLOT.
2. Tali apparecchi con vincita in denaro, per essere in regola con le norme di
legge, devono avere delle caratteristiche specifiche elencate nel Decreto
Direttoriale 4 dicembre 2003:
- insieme con l'elemento aleatorio (dettato dal caso) sono presenti
anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di
scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia,
selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli
tra quelle proposte dal gioco;
- ciascun apparecchio di gioco può funzionare unicamente se collegato
alla rete telematica di AAMS, si attiva con l'introduzione di moneta
nella divisa corrente (euro) e prevede un costo, per ciascuna partita,
non superiore a 1 euro;
- la durata della partita non può essere inferiore a 4 secondi;
- la distribuzione di vincite in denaro, ciascuna di valore non superiore a
100,00 (cento) euro, avviene subito dopo la conclusione della partita
esclusivamente in monete;
- le vincite, computate dall'apparecchio, in modo non predeterminabile,
su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, non devono
risultare inferiori al 75% delle somme giocate;
- l'uso di tali apparecchi è vietato ai minori di 18 anni;
- gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque,
anche in parte, le sue regole fondamentali;
- devono avere necessariamente applicato il nullaosta di distribuzione
(NOD) in copia conforme, di messa in esercizio (NOE) e attestato di
conformità in originale;
- la mancanza viene sanzionata ai sensi dell'art. 110 comma 9 lett. f) del
T.U.L.P.S.
3. Gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo non possono, in alcun
caso, essere installati negli esercizi per la somministrazione di alimenti e
bevande, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura,
scuole o istituti scolastici, sedi e strutture universitarie, ovvero all'interno
delle pertinenze di luoghi di culto, nei locali di proprietà della Civica
Amministrazione e delle società partecipate, anche se concessi o locati a
terzi; in esercizi insistenti su area pubblica rilasciata in concessione,
compresi i dehors. Inoltre non possono essere installati all'interno di circoli
privati, sedi di associazioni, Società di Mutuo Soccorso e Pubbliche
assistenze, non autorizzati alla somministrazione ai sensi dell'art. 86 del
T.U.L.P.S.
4. Non possono installarsi apparecchi di trattenimento e svago, come
definiti dall'art. 110 ai commi 6 e 7 del T.U.L.P.S., in aree appositamente
destinate e allestite alla somministrazione.
5. Nei circoli privati l'area in cui vengono installati gli apparecchi di cui sopra
deve essere funzionalmente separata da quella di somministrazione.
6. È facoltà del S.U.A.P. predisporre ogni altro accertamento e richiedere
eventuale altra documentazione integrativa che ritenesse necessaria ai fini
della sicurezza, dell'ordine pubblico, della quiete della collettività e per
motivi igienico-sanitari.
7. Al titolare di somministrazione che detiene giochi all'interno del proprio
locale non sono rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico.
8. All'interno dell'esercizio deve comunque essere esposta la Tabella dei
giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.
Art. 19 - Prescrizioni generali
1. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco
all'esterno dei locali, ad eccezione dei giochi riservati esclusivamente ai
bambini.
Art. 20 - Procedura per installazione giochi
1. L'installazione ed il trasferimento di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6
del T.U.L.P.S. in locali, sono soggette alla procedura telematica prevista dal
portale www.impresainungiorno.gov.it, corredata dei documenti di seguito
indicati:
a) una relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente
la superficie totale ed utile degli stessi, la capienza massima, l'indicazione
degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici,
corredata di planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, che riporti
le superfici dei locali, la loro destinazione funzionale e la disposizione degli
apparecchi, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia
dell'art. 110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S.;
b) dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità
dell'impianto elettrico alle normative vigenti in materia;
c) copia contratto (locazione, comodato o altro) a disciplina del godimento
dei locali, registrato a norma di legge e/o copia dell'atto di proprietà;
d) relazione, a firma di tecnico abilitato, corredata di planimetria circa la
distanza non inferiore a 500 (cinquecento) metri dai luoghi sensibili
individuati all'art. 6 del presente regolamento;
e) relazione di un tecnico abilitato in materia di impatto acustico (quando
richiesta dalla vigente normativa in materia);
f) nulla osta di distribuzione (NOD) e nulla osta per la messa in esercizio
(NOE) degli apparecchi, ove previsto;
g) certificazione a firma del tecnico abilitato, corredata dagli elaborati
tecnici relativi a:
- destinazione d'uso dei locali, agibilità e sorvegliabilità;
- superficie totale a disposizione e superficie aperta al pubblico;
- rispetto di quanto previsto dalla legge n. 13 del 9/1/1989 (Disposizioni
per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche);
- conformità degli impianti installati nel locale al D.M. 22/01/2008, n. 37;
- rispetto delle norme vigenti in materia igienico - sanitaria, urbanistica
ed edilizia, di prevenzione incendi dell'immobile;
- fotocopia del documento d'identità del proprietario o gestore degli
apparecchi.
2. In caso di sostituzione di un apparecchio o congegno da gioco, solo
nell'ambito della stessa tipologia, occorre inviare una comunicazione al
S.U.A.P., contenente gli estremi identificativi dell'apparecchio sostituito, a
condizione che questo sia conforme alle vigenti disposizioni di legge.
3. In caso di variazione del numero o della tipologia di uno o più apparecchi
o congegni da gioco si deve procedere alla presentazione di nuova istanza,
che sarà sostitutiva della precedente e alla quale andranno allegati i nulla
osta rilasciati dall'Amministrazione Statale.
4. In caso di trasferimento di proprietà o gestione dell'attività dei locali nei
quali sono collocati gli apparecchi o congegni da gioco, il nuovo titolare o
gestore è tenuto a presentare al S.U.A.P. apposita domanda di subingresso,
contenente gli elementi sopra indicati e le dichiarazioni previste dall'art. 10.
Art. 21 - Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro e biliardi
1. L'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 del T.U.L.P.S
sono soggette alla procedura telematica prevista dal portale
www.impresainungiorno.gov.it.
Art. 22 - Giochi leciti che non necessitano del nulla osta
dell'Amministrazione dello Stato.
1. I Giochi quali carte, bocce, flipper, calciobalilla, ping pong, giochi da tavolo
(dama, scacchi, giochi di società in genere) sono assoggettati ad
autorizzazione ex art. 86 del T.U.L.P.S.
2. All'interno dell'esercizio deve comunque essere esposta la Tabella dei
giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.
Art. 23 - Fiscalità
1. I punti vendita che scelgono di dismettere gli apparecchi da gioco
presenti nei propri locali potranno usufruire, alternativamente:
a) di una riduzione della TARI;
b) di una riduzione (o azzeramento) Tassa di Occupazione Spazi ed Aree
Pubbliche (T.O.S.A.P.) per dehors.
2. Per poter beneficiare di tale riduzione occorre che le slot machine
risultino presenti ed attive alla data del 31/12/2015, a condizione che le
medesime siano definitivamente dismesse, ed il soggetto interessato deve
attestare la sussistenza delle condizioni di fatto mediante dichiarazione
sostitutiva di atto notorio su modulo predisposto dall'Ufficio tributi da
presentare a pena di nullità entro il 15 luglio di ogni anno.
3. Le attività commerciali che abbiano installati apparecchi idonei per il
gioco lecito previsti dall'art. 110 comma 6 lett. a) e b) del T.U.L.P.S.,
subiscono un incremento della TARI ed un aumento della Tassa di
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.).
4. La percentuale di riduzione e aumento di cui al presente articolo è
stabilita nel regolamento TARI.
Art. 24 - Sanzioni
1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al T.U.L.P.S., sono punite a
norma degli artt. 17-bis, 17-ter, 17-quater e 110 del medesimo testo unico.
2. Le violazioni delle disposizioni della L. R. n. 43/2013 sono punite come
previsto dall'art. 7 della stessa legge.
3. Le altre violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione
della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del Dlgs. 267/2000
Testo Unico delle leggi sugli enti locali, il cui importo è rideterminato ai
sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 689/1981 in Euro 500,00.
4. In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta ai sensi dell'art. 10
del T.U.L.P.S., la sanzione della sospensione dell'autorizzazione
amministrativa dell'esercizio o della decadenza in caso di grave e reiterate
violazioni dello stesso tenore.
5. Sono soggette a sanzioni previste all'art. 110 comma 9 del T.U.L.P.S.:
a) l'installazione di apparecchi non conformi ai commi 6 o 7 e alle
disposizioni di legge ed amministrative attuative;
b) premi diversi da quelli ammessi;
c) l'installazione di apparecchi senza nulla osta;
d) omessa esposizione nulla osta;
e) la distribuzione o installazione di apparecchi di cui all'art. 110 o,
comunque, ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in
circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte
autorizzazioni, ove previste.
6. Per le violazioni previste al comma precedente il rapporto è presentato al
direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione
all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9, è
competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
7. Ai sensi dell'art. 110 comma 10 del T.U.L.P.S., se l'autore degli illeciti di cui
al comma 9 del medesimo testo unico è titolare di licenza ai sensi dell'art.
86, ovvero di autorizzazione ai 16 sensi dell'art. 3 della legge 25 agosto
1991 n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno
a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8-bis
della legge 24 novembre 1981 n. 689, sono revocate dal Sindaco
competente, con ordinanza motivata.
Art. 25 - Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si
rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti, anche successive,
in materia.