«Piano generale della pubblicità, quante violazioni!»
Forza Trani contesta la determina d’affidamento d’incarico
venerdì 13 agosto 2010
Traniweb ha aperto un solco, il dr. Hauze e Forza Trani vanno invece giù di brutto. Il movimento civico contesta pesantemente il provvedimento firmato dal dirigente della terza ripartizione del Comune di Trani con cui è stato affidato ad un professionista romano il compito di redigere un nuovo piano generale per la pubblicità e le affissioni comunali. Ecco di seguito il comunicato di Forza Trani:
«Nel menefreghismo generale della politica tranese, con la determinazione dirigenziale della terza ripartizione (la numero 52 del 14 luglio 2010), è stato affidato ad un professionista di Latina un incarico finalizzato alla redazione del nuovo piano generale degli impianti pubblicitari del territorio comunale di Trani. Tale determinazione appare irregolare, se non proprio illegale, in quanto la premessa della stessa (che costituisce parte integrante del provvedimento) è palesemente viziata da omissioni nonché da dichiarazioni palesemente in contrasto con le norme di legge in materia. Infatti, pro veritate, in relazione alla gestione degli impianti pubblicitari, l'amministrazione con delibera di giunta numero 124 del 7 novembre 2005 approvava la modifica del piano generale degli impianti pubblicitari, affidava, con determina del maggio 2007, alla società Prospettive 2000 scarl il censimento e la rilevazione fotografica degli impianti pubblicitari esistenti e il servizio di attacchinaggio e affissione dei manifesti; società che depositava la relazione finale a dicembre 2007, con deliberazione di Consiglio comunale numero 21 del 27 maggio 2009, si stabiliva di affidare, per mezzo di gara ad evidenza pubblica, il servizio di accertamento e riscossione dei cosiddetti tributi minori (pubblicità, pubbliche affissioni, Tosap, Tarsug), per un periodo di 5 anni, dando atto che il concessionario avrebbe dovuto con proprie risorse ed in raccordo con gli uffici comunali, attuare un nuovo piano sulle pubbliche affissioni ed impianti pubblicitari con particolare riferimento alle affissioni ed al rinnovamento delle strutture affissionistiche comunali, con beneficio della sicurezza e dell'estetica, senza spese per il Comune.
Tuttavia la gara di cui sopra non è mai stata indetta, tant'è che la gestione delle pubbliche affissioni, nonché la manutenzione straordinaria dei relativi impianti è stata affidata ad altro soggetto, con procedure che hanno formato oggetto di nostre note, rimaste, more solito, senza riscontro. Tant'è! Perdurando l'inerzia dell'Amministrazione comunale, taluni operatori del settore si sono rivolti al Tar Puglia, ottenendo, ex multis, un'ordinanza (la numero 657 del 28 ottobre 2009) con la quale si invita il Comune di Trani ad espletare nel più breve tempo possibile la gara di appalto per l'assegnazione dei lotti di cui al piano generale degli impianti pubblicitari, ma altri operatori, medio tempore e furbescamente, hanno pensato bene di installare numerosi impianti pubblicitari abusivi, come del resto documentato dagli interventi del Corpo di polizia municipale. È evidente che i presunti motivi di urgenza addotti per l'affidamento di un incarico senza una procedura ad evidenza pubblica (e retribuito con 26.000 euro, per incidens, da nessuno dichiarati congrui per tale prestazione) siano imputabili all'inerzia dell'azione amministrativa da parte dei funzionari preposti (avendo gli stessi disatteso le deliberazioni di Consiglio comunale) non derivando da eventi imprevedibili e, pertanto, (si veda in proposito quanto previsto dall'articolo 57, comma 2 lettera c del codice degli appalti) non possono essere invocati.
Ma vi è di più: con deliberazione di giunta comunale numero 208 del 3 novembre 2008 è stato approvato (per inciso, anche dal sottoscritto, all'epoca assessore) lo schema di regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni, con contratti di lavoro autonomo. Orbene tale regolamento stabilisce i presupposti per l'affidamento degli incarichi professionali, nonché le procedure di selezione e le eventuali deroghe. In particolare l'articolo 4 (comma 1), stabilisce che gli incarichi possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento: l'ente deve aver preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. L'articolo 6, inoltre, stabilisce che gli incarichi siano conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni. Infine, l'articolo 8 stabilisce che in deroga all'articolo 6 il dirigente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni: non abbiano avuto esito, per l'inesistenza di candidati, le procedure comparative, ed in questo caso l'incarico fa seguito ad una apposita indagine di mercato, espletato mediante invito ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti; per attività di natura artistica o culturale.
E' del tutto evidente che la determinazione dirigenziale in oggetto ha totalmente disatteso quanto previsto dal vigente regolamento comunale per il conferimento di incarichi esterni e, quindi, è totalmente illegittima. Infine nel merito dell'incarico conferito, lo schema di convenzione allegato alla determinazione dirigenziale in oggetto appare quantomeno generico ed incompleto, non essendo previsti: gli indirizzi cui il professionista debba attendersi, oltre ovviamente alle norme di legge, nella redazione del piano, in particolar modo in relazione al dimensionamento del numero degli impianti autorizzabili e delle relative superfici; le prescrizioni tecniche relative agli elaborati progettuali (atteso che in premessa era stata lamentata l'inadeguatezza degli elaborati del piano vigente).
E' invece quantomeno singolare che, nell'indicazione delle caratteristiche del piano, venga indicato come obiettivo dello stesso quello di realizzare una normativa specifica per le insegne private di qualsiasi tipo, al fine di ottenere un miglioramento ed una razionalizzazione estetico-funzionale delle insegne e dell'ambiente costruito. Tale necessità è certamente sentita, soprattutto nel centro storico, ma non può costituire l'obiettivo principale di un piano generale delle pubbliche affissioni! Probabilmente si è trattato di un copia-incolla frettoloso da altri documenti, oppure si voleva maldestramente porre l'accento su un attività che giustificasse l'affidamento ad un architetto. Tertium non datur. Per tutto quanto esposto, si chiede la revoca in autotutela del provvedimento e l'immediata indizione della gara di cui alla delibera di Consiglio comunale 21/2009.
Con preghiera di mandare in vacanza, visto il periodo, il dirigente che tanto inopinatamente ha adottato il provvedimento in questione, in modo che, finite le vacanze, possa tornare ad operare con maggiore avvedutezza».
Roberto Visibelli
Forza Trani
«Nel menefreghismo generale della politica tranese, con la determinazione dirigenziale della terza ripartizione (la numero 52 del 14 luglio 2010), è stato affidato ad un professionista di Latina un incarico finalizzato alla redazione del nuovo piano generale degli impianti pubblicitari del territorio comunale di Trani. Tale determinazione appare irregolare, se non proprio illegale, in quanto la premessa della stessa (che costituisce parte integrante del provvedimento) è palesemente viziata da omissioni nonché da dichiarazioni palesemente in contrasto con le norme di legge in materia. Infatti, pro veritate, in relazione alla gestione degli impianti pubblicitari, l'amministrazione con delibera di giunta numero 124 del 7 novembre 2005 approvava la modifica del piano generale degli impianti pubblicitari, affidava, con determina del maggio 2007, alla società Prospettive 2000 scarl il censimento e la rilevazione fotografica degli impianti pubblicitari esistenti e il servizio di attacchinaggio e affissione dei manifesti; società che depositava la relazione finale a dicembre 2007, con deliberazione di Consiglio comunale numero 21 del 27 maggio 2009, si stabiliva di affidare, per mezzo di gara ad evidenza pubblica, il servizio di accertamento e riscossione dei cosiddetti tributi minori (pubblicità, pubbliche affissioni, Tosap, Tarsug), per un periodo di 5 anni, dando atto che il concessionario avrebbe dovuto con proprie risorse ed in raccordo con gli uffici comunali, attuare un nuovo piano sulle pubbliche affissioni ed impianti pubblicitari con particolare riferimento alle affissioni ed al rinnovamento delle strutture affissionistiche comunali, con beneficio della sicurezza e dell'estetica, senza spese per il Comune.
Tuttavia la gara di cui sopra non è mai stata indetta, tant'è che la gestione delle pubbliche affissioni, nonché la manutenzione straordinaria dei relativi impianti è stata affidata ad altro soggetto, con procedure che hanno formato oggetto di nostre note, rimaste, more solito, senza riscontro. Tant'è! Perdurando l'inerzia dell'Amministrazione comunale, taluni operatori del settore si sono rivolti al Tar Puglia, ottenendo, ex multis, un'ordinanza (la numero 657 del 28 ottobre 2009) con la quale si invita il Comune di Trani ad espletare nel più breve tempo possibile la gara di appalto per l'assegnazione dei lotti di cui al piano generale degli impianti pubblicitari, ma altri operatori, medio tempore e furbescamente, hanno pensato bene di installare numerosi impianti pubblicitari abusivi, come del resto documentato dagli interventi del Corpo di polizia municipale. È evidente che i presunti motivi di urgenza addotti per l'affidamento di un incarico senza una procedura ad evidenza pubblica (e retribuito con 26.000 euro, per incidens, da nessuno dichiarati congrui per tale prestazione) siano imputabili all'inerzia dell'azione amministrativa da parte dei funzionari preposti (avendo gli stessi disatteso le deliberazioni di Consiglio comunale) non derivando da eventi imprevedibili e, pertanto, (si veda in proposito quanto previsto dall'articolo 57, comma 2 lettera c del codice degli appalti) non possono essere invocati.
Ma vi è di più: con deliberazione di giunta comunale numero 208 del 3 novembre 2008 è stato approvato (per inciso, anche dal sottoscritto, all'epoca assessore) lo schema di regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni, con contratti di lavoro autonomo. Orbene tale regolamento stabilisce i presupposti per l'affidamento degli incarichi professionali, nonché le procedure di selezione e le eventuali deroghe. In particolare l'articolo 4 (comma 1), stabilisce che gli incarichi possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento: l'ente deve aver preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. L'articolo 6, inoltre, stabilisce che gli incarichi siano conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni. Infine, l'articolo 8 stabilisce che in deroga all'articolo 6 il dirigente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni: non abbiano avuto esito, per l'inesistenza di candidati, le procedure comparative, ed in questo caso l'incarico fa seguito ad una apposita indagine di mercato, espletato mediante invito ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti; per attività di natura artistica o culturale.
E' del tutto evidente che la determinazione dirigenziale in oggetto ha totalmente disatteso quanto previsto dal vigente regolamento comunale per il conferimento di incarichi esterni e, quindi, è totalmente illegittima. Infine nel merito dell'incarico conferito, lo schema di convenzione allegato alla determinazione dirigenziale in oggetto appare quantomeno generico ed incompleto, non essendo previsti: gli indirizzi cui il professionista debba attendersi, oltre ovviamente alle norme di legge, nella redazione del piano, in particolar modo in relazione al dimensionamento del numero degli impianti autorizzabili e delle relative superfici; le prescrizioni tecniche relative agli elaborati progettuali (atteso che in premessa era stata lamentata l'inadeguatezza degli elaborati del piano vigente).
E' invece quantomeno singolare che, nell'indicazione delle caratteristiche del piano, venga indicato come obiettivo dello stesso quello di realizzare una normativa specifica per le insegne private di qualsiasi tipo, al fine di ottenere un miglioramento ed una razionalizzazione estetico-funzionale delle insegne e dell'ambiente costruito. Tale necessità è certamente sentita, soprattutto nel centro storico, ma non può costituire l'obiettivo principale di un piano generale delle pubbliche affissioni! Probabilmente si è trattato di un copia-incolla frettoloso da altri documenti, oppure si voleva maldestramente porre l'accento su un attività che giustificasse l'affidamento ad un architetto. Tertium non datur. Per tutto quanto esposto, si chiede la revoca in autotutela del provvedimento e l'immediata indizione della gara di cui alla delibera di Consiglio comunale 21/2009.
Con preghiera di mandare in vacanza, visto il periodo, il dirigente che tanto inopinatamente ha adottato il provvedimento in questione, in modo che, finite le vacanze, possa tornare ad operare con maggiore avvedutezza».
Roberto Visibelli
Forza Trani