Terreno Amet, quattro condanne e una prescrizione

Chiuso il primo grado: condannati Mangione, Affatato, Leggeri e Piizzi

venerdì 27 marzo 2015
Quattro condanne ed un'assoluzione per prescrizione. Si conclude così il processo di primo grado per il suolo di Corso Matteo Renato Imbriani che ad ottobre 2006 l'Amet aggiudicò all'impresa edile tranese "Graziano 2": terreno su cui poi fu costruito un palazzo per civili abitazioni con locali commerciali al piano terra.

Il tribunale collegiale di Trani, presieduto da Giulia Pavese, ha condannato per l'accusa di turbata libertà degli incanti l'ex presidente dell'Amet Alfonso Mangione (difeso dagli avvocati Antonio Florio ed Enzo Papeo) ad 8 mesi di reclusione e ad 800 euro di multa, ed altri tre imputati a 6 mesi di reclusione e a 600 euro di multa ciascuno: l'ex dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, ing. Giuseppe Affatato (difeso dagli avvocati Luigi Puca e Giacomo Ragno) ed i componenti della commissione aggiudicatrice dell'Amet: Salvatore Leggieri e Vincenzo Piizzi (rispettivamente difesi dagli avvocati Carmine Di Paola e Domenico Di Terlizzi).

La sezione penale del Tribunale ha anche dichiarato i quattro imputati, che hanno sempre respinto le accuse, "incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata della pena" ma ha pure sancito che tutte le pene comminate godano del beneficio della sospensione. Assolto, ma per intervenuta prescrizione, Gerardo Graziano (difeso dagli avvocati Domenico Franco ed Antonio Florio) all'epoca amministratore della società edile, pure lui dettosi estraneo alle contestazioni. Le motivazioni della sentenza saranno depositate nei prossimi novanta giorni.

L'inchiesta del sostituto procuratore della Repubblica di Trani Antonio Savasta ipotizzò che la cessione dell'area sarebbe avvenuta nonostante la contraria volontà del consiglio d'amministrazione dell'Amet, secondo cui nel bando si sarebbero dovute prevedere varie forme di offerta per consentire la possibilità di partecipazione all'aggiudicazione di più imprese. Ma una clausola del bando avrebbe di fatto limitato una più vasta partecipazione, favorendo, di fatto, l'impresa "Graziano 2". Il pubblico ministero contestò anche che la busta contenete l'offerta della società sarebbe stata carente delle firme sui lembi e che il prezzo di vendita sarebbe stato inferiore a quello del mercato dell'epoca.