Assistenza scolastica, centrodestra: “Regolamento discriminatorio, va modificato”: proposta la discussione già nel prossimo consiglio comunale
Protocollata il 28 giugno una proposta di modifica urgente al regolamento per l’accesso al servizio di assistenza specialistica scolastica per alunni con disabilità
venerdì 4 luglio 2025
9.17
Il centrodestra tranese ha protocollato il 28 giugno una proposta di modifica urgente al regolamento per l'accesso al servizio di assistenza specialistica scolastica per alunni con disabilità, approvato lo scorso aprile. Secondo i consiglieri promotori, l'attuale testo del regolamento, alla luce delle molteplici preoccupazioni, apprensioni e sollecitazioni esternate sia pubblicamente che in forma privata da genitori, da alcuni dirigenti scolastici e alcune associazioni, potrebbe escludere ingiustamente alcuni bambini e si discosta dalla normativa nazionale e dai principi costituzionali sull'inclusione. A scriverlo sono le segreterie politiche di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e LPS – a sostegno della proposta di delibera avanzata dei consiglieri comunali Pasquale De Toma, Giovanni Di Leo, Andrea Ferri, Emanuele Cozzoli, Filiberto Palumbo e Michele Centrone. La coalizione quindi chiede che il tema, rilevante anche per la vicina città di Bisceglie, sia affrontato già nel prossimo consiglio comunale. Questo il testo protocollato.
Al Presidente del Consiglio Comunale di Trani - Al Segretario Generale Comune di Trani - Oggetto: proposta inserimento odg Consiglio Comunale
I sottoscritti consiglieri comunali Pasquale De Toma, Giovanni di Leo, Andrea Ferri , Emanuele Cozzoli, Filiberto Palumbo e Michele Centrone, chiedono che venga inserito nell' odg del prossimo consiglio comunale la proposta di deliberazione, avente come oggetto: "Modifica Regolamento di accesso al servizio di assistenza specialistica scolastica per l'autonomia e la comunicazione rivolta agli alunni con disabilità delle scuole dell'infanzia primarie e secondarie di primo grado di Trani e Bisceglie ex articolo 92 del R.R. 4/2007 ss.mm.ii", ai sensi dell'art. 24 del Regolamento del Consiglio Comunale, come di seguito riportato nello schema di delibera:
Il Consiglio comunale, preso atto della delibera di consiglio comunale numero 24 del 16 Aprile 2025 avente ad oggetto approvazione del regolamento di accesso al servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità ex articolo 92 del R . R . quattro barra 2007 ESS . MM punto i . dell'ambito territoriale e sociale di Trani Bisceglie in qualità di comune capofila, verificate le molteplici preoccupazioni, apprensioni e sollecitazioni esternate sia Pubblicamente che in forma privata da genitori, alcuni dirigenti scolastici e da alcune associazioni in merito alle ripercussioni che tale regolamento potrebbe avere su un utenza così fragile, osservato che la legge 104/92 è stata modificata dal decreto legislativo 62/2024 che di fatto mira a garantire l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità sia essa lieve media o grave garantendo a ogni bambino il diritto a un ambiente scolastico che riconosca la propria condizione e gli metta a disposizione tutti gli strumenti adeguati a rimuovere qualunque tipo di ostacolo nella piena realizzazione del diritto allo studio, preso atto che quanto su osservato è stato ribadito , a seguito di quesito posto dal Codacons Trani e dall'Associazione di Cittadinanza attiva Oikos di Trani, dalla Direzione Centrale Salute e Prestazioni di Disabilità dell'INPS Roma che in maniera inequivocabile dichiara a seguito di risposta scritta, acquisita agli atti, che in merito all'accertamento della condizione di disabilità ai sensi della legge 104/92 il legislatore riconosce una fattispecie in cui il verbale rilasciato dalla commissione medica integrata per il riconoscimento della condizione di disabilità è già produttivo di effetti giuridici, accertato quindi, che il certificato INPS della legge 104/1992 art. 3 comma 3 che normalmente serve a dare alle persone con disabilità e ai loro familiari assistenza integrazioni sociali agevolazioni fiscali e permessi lavorativi , non possa essere usato come requisito necessario per garantire il servizio di assistenza educativa specialistica scolastica, appurato che, anche il garante regionale per le persone disabili Ha riferito di aver provveduto a chiedere chiarimenti al Comune di Trani e al contempo di aver avviato verifiche con la Regione Puglia per l'opportuna adozione dei regolamenti comunali sull'assistenza specialistica, verificato che, il fondamento normativo del diritto del disabile all'insegnante di sostegno e all'assistenza specialistica discende dai principi costituzionali recepiti nel nostro ordinamento dall'intera legge 104/92, che non esiste una norma che preveda la produzione obbligatoria del certificato art. 3 comma 3 della legge 104/1992 per garantire il servizio dii assistenza specialistica scolastica, che la nostra Costituzione, agli articoli 3 32 34 e 38, sancisce l'importanza dell'integrazione scolastica del disabile e la natura di diritto fondamentale dell'istruzione scolastica la cui fruizione è assicurata in particolare attraverso misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti d'istruzione, Che la convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità impone agli Stati che aderiscono, come l'Italia, di garantire un sistema educativo inclusivo a tutti i livelli e il necessario supporto individuale indipendentemente dalla gravità della disabilità Che la mancata assegnazione degli ordini di insegnamento di sostegno secondo il fabbisogno concreto potrebbe essere già elemento idoneo a fondare il presupposto di un'eventuale azione risarcitoria dove il nesso causale emergerebbe dalla considerazione se cui secondo cui la temporanea riduzione la privazione delle ore di supporto specialistico dovute in base alla patologia certificata produrrebbe inevitabilmente Pregiudizi allo sviluppo della personalità del minore, CHIEDE l'immediata modifica del suddetto regolamento ai seguenti articoli che vengono come di seguito riscritti:
Al Presidente del Consiglio Comunale di Trani - Al Segretario Generale Comune di Trani - Oggetto: proposta inserimento odg Consiglio Comunale
I sottoscritti consiglieri comunali Pasquale De Toma, Giovanni di Leo, Andrea Ferri , Emanuele Cozzoli, Filiberto Palumbo e Michele Centrone, chiedono che venga inserito nell' odg del prossimo consiglio comunale la proposta di deliberazione, avente come oggetto: "Modifica Regolamento di accesso al servizio di assistenza specialistica scolastica per l'autonomia e la comunicazione rivolta agli alunni con disabilità delle scuole dell'infanzia primarie e secondarie di primo grado di Trani e Bisceglie ex articolo 92 del R.R. 4/2007 ss.mm.ii", ai sensi dell'art. 24 del Regolamento del Consiglio Comunale, come di seguito riportato nello schema di delibera:
Il Consiglio comunale, preso atto della delibera di consiglio comunale numero 24 del 16 Aprile 2025 avente ad oggetto approvazione del regolamento di accesso al servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità ex articolo 92 del R . R . quattro barra 2007 ESS . MM punto i . dell'ambito territoriale e sociale di Trani Bisceglie in qualità di comune capofila, verificate le molteplici preoccupazioni, apprensioni e sollecitazioni esternate sia Pubblicamente che in forma privata da genitori, alcuni dirigenti scolastici e da alcune associazioni in merito alle ripercussioni che tale regolamento potrebbe avere su un utenza così fragile, osservato che la legge 104/92 è stata modificata dal decreto legislativo 62/2024 che di fatto mira a garantire l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità sia essa lieve media o grave garantendo a ogni bambino il diritto a un ambiente scolastico che riconosca la propria condizione e gli metta a disposizione tutti gli strumenti adeguati a rimuovere qualunque tipo di ostacolo nella piena realizzazione del diritto allo studio, preso atto che quanto su osservato è stato ribadito , a seguito di quesito posto dal Codacons Trani e dall'Associazione di Cittadinanza attiva Oikos di Trani, dalla Direzione Centrale Salute e Prestazioni di Disabilità dell'INPS Roma che in maniera inequivocabile dichiara a seguito di risposta scritta, acquisita agli atti, che in merito all'accertamento della condizione di disabilità ai sensi della legge 104/92 il legislatore riconosce una fattispecie in cui il verbale rilasciato dalla commissione medica integrata per il riconoscimento della condizione di disabilità è già produttivo di effetti giuridici, accertato quindi, che il certificato INPS della legge 104/1992 art. 3 comma 3 che normalmente serve a dare alle persone con disabilità e ai loro familiari assistenza integrazioni sociali agevolazioni fiscali e permessi lavorativi , non possa essere usato come requisito necessario per garantire il servizio di assistenza educativa specialistica scolastica, appurato che, anche il garante regionale per le persone disabili Ha riferito di aver provveduto a chiedere chiarimenti al Comune di Trani e al contempo di aver avviato verifiche con la Regione Puglia per l'opportuna adozione dei regolamenti comunali sull'assistenza specialistica, verificato che, il fondamento normativo del diritto del disabile all'insegnante di sostegno e all'assistenza specialistica discende dai principi costituzionali recepiti nel nostro ordinamento dall'intera legge 104/92, che non esiste una norma che preveda la produzione obbligatoria del certificato art. 3 comma 3 della legge 104/1992 per garantire il servizio dii assistenza specialistica scolastica, che la nostra Costituzione, agli articoli 3 32 34 e 38, sancisce l'importanza dell'integrazione scolastica del disabile e la natura di diritto fondamentale dell'istruzione scolastica la cui fruizione è assicurata in particolare attraverso misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti d'istruzione, Che la convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità impone agli Stati che aderiscono, come l'Italia, di garantire un sistema educativo inclusivo a tutti i livelli e il necessario supporto individuale indipendentemente dalla gravità della disabilità Che la mancata assegnazione degli ordini di insegnamento di sostegno secondo il fabbisogno concreto potrebbe essere già elemento idoneo a fondare il presupposto di un'eventuale azione risarcitoria dove il nesso causale emergerebbe dalla considerazione se cui secondo cui la temporanea riduzione la privazione delle ore di supporto specialistico dovute in base alla patologia certificata produrrebbe inevitabilmente Pregiudizi allo sviluppo della personalità del minore, CHIEDE l'immediata modifica del suddetto regolamento ai seguenti articoli che vengono come di seguito riscritti:
- articolo 2: Il servizio ha l'obiettivo di garantire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione dell'alunno con accertata disabilità e le competenze nell'autonomia e nell'integrazione all'interno del contesto scolastico, operando in un progetto educativo e formativo per la crescita armonica della personalità dell'alunno con l'ausilio di figure specialistiche.
- articolo 4: I destinatari sono gli alunni con disabilità, residenti nei Comuni di Trani e Bisceglie, frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado dei Comuni di Trani e Bisceglie, in possesso di Diagnosi Funzionale e Verbale di individuazione della Disabilità. Per residenza di intende la residenza formale e non di mero fatto.
- Articolo 8: I Requisiti di ammissione al servizio di assistenza specialistica, in ragione delle motivazioni espresse nel coordinamento istituzionale del 30/07/2024 nonché nella relazione tecnica accompagnatoria del Dirigente dell'Area che qui si intende integralmente richiamata, sono: il possesso da parte dell'alunno dell'attestazione di Diagnosi Funzionale e Verbale di individuazione della Disabilità. La famiglia fa richiesta del servizio all'Ufficio di Piano inderogabilmente entro il 30 Giugno per l'anno scolastico successivo, mediante il modulo A allegato al Regolamento producendo la seguente documentazione: richiesta formale da parte della famiglia all'attivazione del servizio; informativa privacy, attestazione di Diagnosi Funzionale e Verbale di individuazione della Disabilità.
- Articolo 9: L'equipe dell'Ambito Territoriale per il servizio di assistenza specialistica, composta dalle figure professionali designate dalle amministrazioni comunali, valuta la documentazione pervenuta per verificare l'ammissibilità delle istanze e procede alla valutazione dei singoli casi, anche attraverso il profilo di funzionamento, al fine di attivare il servizio, definendone il monte ore e le modalità di erogazione delle prestazioni specialistiche.