Autismo, storica sentenza a Trani: la Asl Bt condannata a garantire subito le terapie

Il Giudice del Lavoro accoglie il ricorso dei genitori: «Il tempo è cura, i ritardi causano danni irreparabili». Respinte le giustificazioni su carenza di personale e difficoltà organizzative

giovedì 22 gennaio 2026 11.05
A cura di Tonino Lacalamita
Il diritto alla salute non può essere messo in attesa, né tantomeno sacrificato sull'altare delle carenze organizzative o dei cavilli burocratici. È questo il principio fondamentale sancito da una recente ordinanza d'urgenza del Tribunale di Trani, che segna un punto di svolta per le famiglie che convivono con l'autismo in Puglia. Una sentenza che ribadisce, con forza, come l'assistenza sanitaria debba essere effettiva e tempestiva, non solo una promessa sulla carta, specialmente quando a farne le spese sono i bambini in età evolutiva.

La decisione del Giudice La giudice del Lavoro Angela Arbore ha accolto pienamente il ricorso d'urgenza presentato dai genitori di un bambino con disturbo dello spettro autistico, ordinando alla Asl Bt (Barletta-Andria-Trani) l'immediata attivazione del percorso riabilitativo individuale, in via diretta o tramite strutture convenzionate. Nelle motivazioni dell'ordinanza si legge un passaggio cruciale: «Il tempo è un elemento strutturale della cura». Il magistrato ha sottolineato che, soprattutto in età evolutiva, ogni ritardo nell'erogazione delle terapie può causare un pregiudizio grave e non pienamente riparabile in futuro (ex post).

Respinte le scuse della Asl Nel corso del giudizio, la Asl Bt aveva tentato di giustificare la mancata erogazione delle prestazioni facendo leva su «difficoltà organizzative» e «carenze di personale». Una difesa che il Tribunale ha respinto con fermezza: tali circostanze non possono essere opposte all'assistito quando è in gioco un diritto costituzionale come quello alla salute (art. 32 della Costituzione). Il giudice ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris (la fondatezza del diritto) sia il periculum in mora (il rischio di danno grave dovuto al ritardo), chiarendo un concetto fondamentale: la mera "presa in carico formale" da parte dell'ente pubblico non basta. Se a questa non segue l'effettiva erogazione delle terapie prescritte, l'obbligazione pubblica non può dirsi soddisfatta.

Il ruolo dell'associazione e la rete legale A rendere nota la notizia è stata l'associazione Autismo Abruzzo Aps, che ha supportato la famiglia pugliese in questa battaglia. «Si tratta di una delle prime pronunce in Puglia su questa materia», spiega il presidente Dario Verzulli. I genitori sono stati assistiti dagli avvocati Francesca Zitoli e Salvatore Romanelli del Foro di Trani, con il supporto dell'avvocato Gianni Legnini, storico legale dell'associazione abruzzese. «L'ordinanza di Trani replica le motivazioni delle tante condanne già ottenute nei tribunali abruzzesi – commenta Verzulli –. La nostra esperienza legale, dopo aver toccato Molise, Campania e Lombardia, arriva ora anche in Puglia come supporto professionale per far valere diritti acquisiti ma spesso non applicati dalle Asl».

Un precedente importante La decisione del Tribunale di Trani assume un rilievo che va oltre il singolo caso, chiarendo anche le responsabilità istituzionali: sebbene la funzione di indirizzo spetti alla Regione, l'erogazione concreta dei servizi è compito della rete territoriale e delle Asl, confermando così la loro legittimazione passiva in giudizio. «Questa pronuncia rafforza un principio essenziale – conclude l'avvocato Romanelli –: i contributi economici e i sostegni sociali, pur essendo strumenti importanti, non possono e non devono sostituire il percorso riabilitativo prescritto dal sistema sanitario pubblico». Un precedente che ora offre una nuova speranza a tutte quelle famiglie costrette a fronteggiare inerzie e liste d'attesa infinite per garantire un futuro ai propri figli.