Biglietti, allarmi e sicurezza: «Attenzione a non cadere nella trappola dell’emulazione»

Dopo gli episodi accaduti in pochi giorni a Trani, Barletta, Bari e Andria, ne parliamo con il comandante dei Carabinieri Massimiliano Galasso

giovedì 28 marzo 2024 11.18
A cura di Ida Vinella
Le indagini stanno facendo il loro corso ed è ovviamente precoce fissare certezze in merito ai moventi che si celano dietro agli episodi che negli ultimi giorni si sono verificati (con modalità simili ma non identiche) prima alla stazione di Trani, poi anche a Barletta e a Bari Palese, e infine in una scuola di Andria.

Pericolo reale o ragazzate? In ogni caso, è importante capire quali sono i rischi a cui si espone chi cade nella trappola dell'emulazione, soprattutto se a rischio sono i più giovani.

«In questi casi il pericolo dell'emulazione è piuttosto concreto ed è opportuno far comprendere quali siano le conseguenze a cui si va incontro, oltre che al danno per la società» riferisce il comandante provinciale dei Carabinieri della Bat, il colonnello Massimiliano Galasso, esperto nel campo delle emergenze: nella sua carriera ha infatti ricoperto anche l'incarico di Capo Sezione "Eversione e Terrorismo" dell'Ufficio Criminalità Organizzata, prendendo parte ai lavori del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (C.A.S.A.).

Configurabile il reato di "procurato allarme"

Lo scenario è questo, nel caso in cui si escluda una vera minaccia terroristica organizzata: se con un bigliettino si riesce a creare un allarme tale da costringere la propria scuola alla chiusura immediata, è facile immaginare come per un ragazzo sia allettante una simile opportunità, ignorando completamente i rischi.

I rischi sono essenzialmente due, ricadenti nell'ambito del penale, ossia il procurato allarme e l'interruzione di pubblico servizio.

Art. 658 Codice Penale
Procurato allarme presso l'Autorità

Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516.

Considerando che questi allarmi riguardano nella maggior parte dei casi le attività nelle scuole e l'ordinaria circolazione dei treni, si parla anche di "interruzione di pubblico servizio".

Art. 340 Codice Penale
Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge [330, 331, 431, 432, 433], cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno.
Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni.
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

Segnalazioni anche per gli under 14, esposti ai pericoli del web

Potrebbero essere protagonisti di episodi simili i minorenni che – benché non imputabili di reati penali – possono essere destinatari di altre misure soprattutto a livello preventivo. «Anche i più giovani possono essere attenzionati dalle forze dell'ordine, con modalità quali la segnalazione fino ad arrivare all'attivazione di un percorso con i servizi sociali» aggiunge il comandante Galasso. «Ma necessariamente in questi casi va sottolineata la grande responsabilità dei genitori, che devono farsi carico dell'educazione dei figli, promuovendo la legalità e soprattutto facendosi garanti di un uso responsabile del web e dei social network».

I contenuti online e le chat sono per i più giovani come strade pericolose in una metropoli affollata, dove è indispensabile una guida adulta. «È importante cogliere segnali di disagio e di isolamento, che potrebbero portare i ragazzi ad estraniarsi dalla vita reale fino ad arrivare ad episodi di reale pericolo sociale».