Comune di Trani, assunzioni illegittime all’ufficio tributi?

C'è un ricorso al Tar presentato da una candidata. Gli incarichi sarebbero stati affidati senza alcuna procedura comparativa

giovedì 7 aprile 2011
A cura di Biagio Fanelli
L'argomento era stato sollevato dall'assessore alle finanze del Comune di Trani. In una delle sue missive sul caso Ici e contro l'operato del precedente dirigente della ripartizione finanziaria, Nicola Pappolla aveva puntato l'indice sulla determina dirigenziale numero 99 del 23 dicembre 2010, con cui il dirigente ha provveduto a nominare come consulenti-collaboratori (fissando un emolumento di circa 10.000 euro annui ciascuno) due dipendenti (già stipendiati) di una cooperativa che presta servizio per conto del Comune proprio nell'Ufficio tributi. Le due assunzioni adesso dovranno passare dal vaglio del tribunale amministrativo regionale in virtù di un ricorso presentato da una candidata, una commercialista di Trani. La ricorrente, attraverso i suoi legali ha presentato ricorso contro il Comune e nei confronti dei due assunti chiedendo l'annullamento, previa sospensione, dell'esecuzione della contestata determina.

Il dirigente, a poche ore dalla vigilia di Natale, aveva firmato la determina con cui è stato dato il via libera alla stipula di due contratti di collaborazione coordinata e continuativa per garantire all'ufficio tributi un supporto di risorse tecnico-professionali al fine di garantire ai contribuenti un'assistenza maggiormente qualificata in relazione alle attività di accertamento dell'Ici e della Tarsu, attraverso attività di front office e back office. Secondo la ricorrente, gli affidamenti degli incarichi (di durata triennale, rinnovabile e senza scadenza) sono stati disposti in assenza di qualsivoglia procedura comparativa oltre che in dispregio alle disposizioni ed ai principi vigenti per la materia in questione.

Il conferimento di incarichi di natura coordinata e continuativa in favore di individui estranei ai ruoli dell'amministrazione – si legge nel ricorso – è disciplinato dall'articolo 7 del decreto legislativo 165/2001. La norma stabilisce le condizioni per cui è possibile far ricorso agli esterni, i requisiti che questi soggetti devono avere ed i relativi criteri di scelta. In particolare, le pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata specializzazione anche universitaria da cui è possibile prescindere solo per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi (nel ricorso si dice che «non è questo il caso»). Di più, l'articolo 6 del regolamento comunale per l'assegnazione di incarichi ad esperti prevede espressamente che gli incarichi debbano essere conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali. Per far questo, il dirigente competente dovrebbe predisporre un apposito avviso di selezione da pubblicare all'albo pretorio e sul sito Internet dell'Ente per almeno quindici giorni consecutivi. Queste condizioni, risultano ulteriormente ribadite dalla circolare numero 2 diramata l'11 marzo del 2008 dal dipartimento della funzione pubblica presso la presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, secondo il Dicastero, si deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente con la conseguenza che le amministrazioni non potrebbero stipulare contratti di lavoro autonomo con persone con una qualifica professionale inferiore.

«Se il conferimento degli incarichi esterni – si legge ancora nel ricorso – può avvenire soltanto a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, in favore di soggetti di comprovata specializzazione universitaria, appare allora evidente l'illegittimità della determina dirigenziale e dei conseguenziali contratti di collaborazione intercorsi tra l'amministrazione ed i due assunti. Nel caso in esame, per un verso non vi è traccia alcuna di una procedura selettiva di tipo comparativo e per un altro verso i collaboratori individuati dall'amministrazione di Trani non dispongono della prescritta specializzazione universitaria e né, dai provvedimenti impugnati, si evince in alcun modo il possesso di un titolo specialistico da parte dei due collaboratori, né ancora risulta l'esperimento di una gara all'esito della quale gli stessi siano risultati essere come i soggetti maggiormente qualificati».

La contestata determina dirigenziale era stata censurata dall'assessore alle finanze del Comune di Trani che, in una nota del 10 febbraio scorso, aveva richiesto al dirigente la revoca immediata e retroattiva in autotutela. Adesso il caso dovrà essere chiarito da un tribunale amministrativo.