In Villa possono rientrare i cani: il Tar annulla l'ordinanza del sindaco
Il vecchio provvedimento prevedeva l'accesso solo in presenza di un vigile
mercoledì 21 marzo 2018
8.14
In villa possono ritornare ad entrare i cani senza la presenza di un vigile urbano. E' quanto disposto con sentenza dalla III Sezione del Tar di Bari, con cui è stata annullata l'ordinanza del Sindaco, difeso dall'avvocato Michele Capurso, che vietava l'ingresso dei cani in villa comunale se non alla presenza di un agente della Polizia locale. Tale misura fu imposta dal sindaco "tenuto conto – come si legge nel documento – delle lamentate violazione del regolamento di accesso alla Villa e dalle scarse condizioni igieniche in cui essa versa, che rendono indispensabile la presenza di personale munito di poteri sanzionatori nei confronti dei proprietari dei cani".
Nicola Pepe, ad inizio dell'anno scorso, ha impugnato l'ordinanza per i seguenti motivi "eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità della motivazione tenuto conto della normativa statale e locale che disciplina le modalità di accesso dei cani ai luoghi pubblici", "violazione del principio di proporzionalità, siccome il divieto indiscriminato di accesso alla villa comunale per i cani, benché tenuti al guinzaglio, determina anche un'eccessiva limitazione della libertà di circolazione delle persone".
Il Tar ha accolto il ricorso con le seguenti motivazioni: "Difetta una situazione attuale tale da far temere emergenze sanitarie o pericoli per la pubblica incolumità". "L'ordinanza – si legge ancora – risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è comunque posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, atteso che lo scopo perseguito dall'Ente di mantenere il decoro e l'igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, può essere soddisfatto attraverso l'attivazione dei mezzi di controllo e di rispetto all'obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio e museruola). Infine, non giova alla difesa invocare la temporaneità del divieto, anche considerato che – dopo oltre un anno dalla sua introduzione – lo stesso risulta rimosso".
Per tali ragioni il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite per un totale di 1000 euro.
Nicola Pepe, ad inizio dell'anno scorso, ha impugnato l'ordinanza per i seguenti motivi "eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità della motivazione tenuto conto della normativa statale e locale che disciplina le modalità di accesso dei cani ai luoghi pubblici", "violazione del principio di proporzionalità, siccome il divieto indiscriminato di accesso alla villa comunale per i cani, benché tenuti al guinzaglio, determina anche un'eccessiva limitazione della libertà di circolazione delle persone".
Il Tar ha accolto il ricorso con le seguenti motivazioni: "Difetta una situazione attuale tale da far temere emergenze sanitarie o pericoli per la pubblica incolumità". "L'ordinanza – si legge ancora – risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è comunque posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, atteso che lo scopo perseguito dall'Ente di mantenere il decoro e l'igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, può essere soddisfatto attraverso l'attivazione dei mezzi di controllo e di rispetto all'obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio e museruola). Infine, non giova alla difesa invocare la temporaneità del divieto, anche considerato che – dopo oltre un anno dalla sua introduzione – lo stesso risulta rimosso".
Per tali ragioni il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite per un totale di 1000 euro.