Jobs Act, ecco cosa cambia tra gestori di carburante e compagnia petrolifera
La Confesercenti Bat offre consulenze gratuite a difesa dei diritti del lavoratore
mercoledì 6 luglio 2016
7.14
«Il progressivo deterioramento del quadro economico e l'affermazione sulla rete carburanti di marchi commerciali non convenzionali e non strutturati, ha avuto negativi contraccolpi sulle relazioni industriali del settore, così come normate dalle leggi speciali. Al fine di contrastare il progressivo deterioramento del quadro industriale delle tutele dei gestori di carburante, si ritiene opportuna una forte azione politica e sindacale, ricorrendo laddove necessario anche al contenzioso giuridico». Cosi il direttore Confesercenti Bat, Raffaele Landriscina e l'ufficio legale nelle veci di Vincenzo Pappolla informano i gestori di carburanti in merito le nuove normative previste dal Jobs Act.
«Sulla scorta di quanto statuito dal Jobs Act, art. 2 comma 1 D.lgs. n°81/2015, i lavoratori autonomi (dunque anche i gestori) che versino in una situazione tale da far si che, nella sostanza, sia il committente ad organizzare le modalità di esecuzione del lavoro, possono richiedere l'applicazione delle tutele proprie del lavoro subordinato. La fattispecie della casistica che si sta affermando nella distribuzione dei carburanti, in costante violazione del quadro di riferimento (D.Lgs. n°32/1998; L. n°27/2012), configura infatti l'aggiramento strumentale degli obblighi di legge nell'affidamento a terzi della gestione dei punti vendita.
Il ricorso crescente a contratti di appaltatori d'opera, di guardiania/custodia, configurando gran parte di alcune delle mansioni tipiche disciplinate nei contratti di affidamento, vanno in violazione della normativa vigente. L'art. 2 comma 1 D.lgs. n°81/2015, offre la possibilità di fare chiarezza sui nuovi contratti applicati alla distribuzione carburanti e confinare tali espedienti contrattuali nell'ambito del lavoro dipendente.
Occorre precisare - proseguono - che l'art. 2 appena citato, individua tre elementi che devono sussistere contemporaneamente perché alla collaborazione si possa applicare la disciplina del lavoro subordinato:
«Sulla scorta di quanto statuito dal Jobs Act, art. 2 comma 1 D.lgs. n°81/2015, i lavoratori autonomi (dunque anche i gestori) che versino in una situazione tale da far si che, nella sostanza, sia il committente ad organizzare le modalità di esecuzione del lavoro, possono richiedere l'applicazione delle tutele proprie del lavoro subordinato. La fattispecie della casistica che si sta affermando nella distribuzione dei carburanti, in costante violazione del quadro di riferimento (D.Lgs. n°32/1998; L. n°27/2012), configura infatti l'aggiramento strumentale degli obblighi di legge nell'affidamento a terzi della gestione dei punti vendita.
Il ricorso crescente a contratti di appaltatori d'opera, di guardiania/custodia, configurando gran parte di alcune delle mansioni tipiche disciplinate nei contratti di affidamento, vanno in violazione della normativa vigente. L'art. 2 comma 1 D.lgs. n°81/2015, offre la possibilità di fare chiarezza sui nuovi contratti applicati alla distribuzione carburanti e confinare tali espedienti contrattuali nell'ambito del lavoro dipendente.
Occorre precisare - proseguono - che l'art. 2 appena citato, individua tre elementi che devono sussistere contemporaneamente perché alla collaborazione si possa applicare la disciplina del lavoro subordinato:
- La prestazione di lavoro deve essere esclusiva;
- Queste collaborazioni devono essere continuative;
- Tali prestazioni di collaborazione si devono concretare in prestazioni di lavoro le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, così enucleando l'elemento della etero-organizzazione».