Media conciliazione, c'è anche a chi piace

Nascono sul territorio degli sportelli di ricevimento delle istanze. Dal 21 marzo è in vigore la conciliazione obbligatoria civile e commerciale

lunedì 21 marzo 2011
A partire dal 21 marzo è entrata in vigore la conciliazione obbligatoria in materia civile e commerciale per tentare di risolvere qualunque controversia prima di arrivare ad uno scontro in tribunale. La mediazione, contestata da moltissimi avvocati, viene accolta con diverso spirito dall'associazione provinciale della Federazione italiana di mediatori e agenti d'affari (Fimaa) e dalla Aequitas Adr (quinto organismo di conciliazione in Italia ed Ente formatore riconosciuto dal Ministero della Giustizia).

In un incontro che si è tenuto a Bari, presso la Camera di Commercio, i due Enti hanno stipulato una convenzione per istituire, presso le sedi degli associati, degli sportelli di ricevimento delle istanze di mediazione e camere di conciliazione. Giuseppe Balducci, vice presidente della Fiima provinciale, spiega: «Abbiamo accolto questa sfida con entusiasmo. Senza volerne ricavare profitto alcuno, ci proponiamo ai cittadini convinti del fatto che, la trattativa e non lo scontro, costituisce la modalità di gran lunga più efficace per affrontare, gestire e superare uno scontro. Attraverso la figura di un terzo imparziale (il mediatore) si offre ai litiganti il modo di riprendere il dialogo interrotto, così da consentire loro la piena comprensione delle reciproche posizioni. Così facendo, si riesce spesso a far abbondare gli atteggiamenti di totale quanto sterile contrapposizione senza dover ricorrere ad un tribunale e con costi decisamente bassi».

Le materie interessate dalla conciliazione obbligatoria sono le seguenti: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti, responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa e pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. In questi casi la parte che intende agire in giudizio ha l'onere di tentare la mediazione. Dopo la presentazione dell'istanza di mediazione, il mediatore designato avrà 15 giorni di tempo per fissare il primo incontro tra le parti ed avrà quattro mesi di tempo per ricostruire un dialogo, fornire un parere sulla controversia e formulare una soluzione non vincolante che, se accettata, avrà efficacia di titolo. Trascorsi senza esito i quattro mesi, il processo potrà iniziare o proseguire.

La Fimaa e la Aequitalia mette dunque i suoi esperti al servizio del cittadino. Chi fosse interessato o volesse saperne di più, può inviare una mail all'indirizzo segreteria@fimaabari.it (c'è anche una pagina su Facebook) oppure all'indirizzo info@aequitasadr.it.