Trani, venti vigili in più per un anno
Saranno in servizio fino ad aprile del 2012. Capriole per superare i problemi di copertura finanziaria
giovedì 31 marzo 2011
16.46
E' stata partorita la complessa delibera che permetterà al comandante di polizia municipale di avere a disposizione venti vigili in più (da 32 si passa a 52) per un anno di fila, da aprile 2011 ad aprile del 2012.
Il primo problema da superare era legato alla copertura finanziaria: i 20 vigili costeranno 600mila euro, ma in bilancio ce n'erano appena 450mila. Gli altri 150mila euro sono stati reperiti aumentando in favore delle assunzioni a tempo determinato di vigili la quota stabilita rinveniente dal servizio di gestione degli autovelox (100mila euro) e togliendo 50mila euro dal capitolo per l'ammodernamento, il potenziamento e la messa a norma della segnaletica (da 155mila euro si scende a 105mila euro). La decisione di aumentare la quota da devolvere per le assunzioni dei vigili deriva alla luce del progetto per la sicurezza urbana presentato il 22 marzo scorso dal comandante Antonio Modugno e che è parte integrante del provvedimento. In questo progetto (di 3 pagine) si gistifica la necessità di implementare il personale a disposizione del Comando di polizia locale per far fronte a diverse criticità del territorio: il controllo della viabilità urbana soprattutto in relazione al sorgere di cantieri per opere pubbliche, il controllo delle attività di vendita su aree pubbliche e private, l'esigenza di garantire la presenza di Forze dell'Ordine anche in orari non coperti dal normale servizio ed oltre la mezzanotte, il controllo delle affissioni e delle occupazioni di suolo pubblico di ristoranti e bar sul porto.
Altro problema non trascurabile era il ricorso alle assunzioni attraverso la graduatoria (triennale) approvata a giugno del 2009. Per economicità di tempo e di risorse si è deciso di procedere alle venti assunzioni da quella graduatoria, applicando il comma 4 bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 368/2011 per quei candidati inseriti nella graduatoria e che hanno raggiunto (o stanno per raggiungere) i 36 mesi di lavoro a tempo determinato per l'Ente. Cosa dice questo comma?
La rete ci viene in aiuto. Il decreto legislativo 368/2001 disciplina i rapporti di lavoro a tempo determinato prevedendo che l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato sia consentita per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro. Tra le recenti novità normative introdotte c'è questo comma 4-bis dell'articolo 5 che recita: «Ferma restando la disciplina della successione dei contratti di cui ai commi precedenti (3 e 4) e fatte salve diverse disposizioni dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale (che permettono di prevedere stacchi temporali tra un contratto e l'altro di durata inferiore a quella stabilita dalla legge) qualora, per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto si considera a tempo indeterminato ove lo stesso si protragga oltre il ventesimo giorno dalla data di scadenza prevista nel contratto con il quale è stato raggiunto il limite dei 36 mesi».
Le nuove disposizioni confermano pertanto la precedente normativa che consente lo sforamento per un massimo di 20 o 30 giorni dei contratti a termine di durata, rispettivamente, inferiore o superiore a 6 mesi. Inoltre, prevedono lo stesso periodo cuscinetto di 20 giorni per evitare l'automatismo dell'immediata conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro che oltrepassi i 36 mesi.
Il comma 4 bis prevede che un ulteriore, successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti possa essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro territorialmente competente e con l'assistenza di un rappresentante di un'organizzazione sindacale alla quale il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Alle organizzazioni sindacali dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale è stato rimesso il compito di stabilire la durata dell'ulteriore contratto a termine. L'accordo collettivo sottoscritto tra le organizzazioni sindacali ha fissato tale durata in 8 mesi, elevabile a 12 tramite la contrattazione integrativa aziendale e/o territoriale). In caso di mancato rispetto della prevista procedura o di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
Il primo problema da superare era legato alla copertura finanziaria: i 20 vigili costeranno 600mila euro, ma in bilancio ce n'erano appena 450mila. Gli altri 150mila euro sono stati reperiti aumentando in favore delle assunzioni a tempo determinato di vigili la quota stabilita rinveniente dal servizio di gestione degli autovelox (100mila euro) e togliendo 50mila euro dal capitolo per l'ammodernamento, il potenziamento e la messa a norma della segnaletica (da 155mila euro si scende a 105mila euro). La decisione di aumentare la quota da devolvere per le assunzioni dei vigili deriva alla luce del progetto per la sicurezza urbana presentato il 22 marzo scorso dal comandante Antonio Modugno e che è parte integrante del provvedimento. In questo progetto (di 3 pagine) si gistifica la necessità di implementare il personale a disposizione del Comando di polizia locale per far fronte a diverse criticità del territorio: il controllo della viabilità urbana soprattutto in relazione al sorgere di cantieri per opere pubbliche, il controllo delle attività di vendita su aree pubbliche e private, l'esigenza di garantire la presenza di Forze dell'Ordine anche in orari non coperti dal normale servizio ed oltre la mezzanotte, il controllo delle affissioni e delle occupazioni di suolo pubblico di ristoranti e bar sul porto.
Altro problema non trascurabile era il ricorso alle assunzioni attraverso la graduatoria (triennale) approvata a giugno del 2009. Per economicità di tempo e di risorse si è deciso di procedere alle venti assunzioni da quella graduatoria, applicando il comma 4 bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 368/2011 per quei candidati inseriti nella graduatoria e che hanno raggiunto (o stanno per raggiungere) i 36 mesi di lavoro a tempo determinato per l'Ente. Cosa dice questo comma?
La rete ci viene in aiuto. Il decreto legislativo 368/2001 disciplina i rapporti di lavoro a tempo determinato prevedendo che l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato sia consentita per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro. Tra le recenti novità normative introdotte c'è questo comma 4-bis dell'articolo 5 che recita: «Ferma restando la disciplina della successione dei contratti di cui ai commi precedenti (3 e 4) e fatte salve diverse disposizioni dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale (che permettono di prevedere stacchi temporali tra un contratto e l'altro di durata inferiore a quella stabilita dalla legge) qualora, per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto si considera a tempo indeterminato ove lo stesso si protragga oltre il ventesimo giorno dalla data di scadenza prevista nel contratto con il quale è stato raggiunto il limite dei 36 mesi».
Le nuove disposizioni confermano pertanto la precedente normativa che consente lo sforamento per un massimo di 20 o 30 giorni dei contratti a termine di durata, rispettivamente, inferiore o superiore a 6 mesi. Inoltre, prevedono lo stesso periodo cuscinetto di 20 giorni per evitare l'automatismo dell'immediata conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro che oltrepassi i 36 mesi.
Il comma 4 bis prevede che un ulteriore, successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti possa essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro territorialmente competente e con l'assistenza di un rappresentante di un'organizzazione sindacale alla quale il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Alle organizzazioni sindacali dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale è stato rimesso il compito di stabilire la durata dell'ulteriore contratto a termine. L'accordo collettivo sottoscritto tra le organizzazioni sindacali ha fissato tale durata in 8 mesi, elevabile a 12 tramite la contrattazione integrativa aziendale e/o territoriale). In caso di mancato rispetto della prevista procedura o di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.