Gara verde pubblico, non in linea con la normativa vigente

Dopo 48 ore dalla nostra segnalazione arrivano le precisazioni dell'Amministrazione

mercoledì 12 marzo 2014 9.47
L'intervento dell'Amministrazione comunale era atteso ormai da 48 ore e si era reso necessario dopo che alcune delle cooperative che avevano preso parte alla gara d'appalto per la gestione del verde pubblico, si erano viste rimandare indietro le proprie buste. Proprio la nostra Redazione, l'unica che aveva accolto la segnalazione, aveva lanciato l'allarme, sollevando il problema di eventuali azioni legali in arrivo per il Comune di Trani.

Oggi l'Amministrazione comunale fornisce alcune precisazioni in ordine all'annullamento della gara per la manutenzione del verde pubblico mediante affidamento a cooperative sociali. «Con determinazione dirigenziale della IV ripartizione (la numero 418 del 27 dicembre 2013) - si legge nella nota che arriva da Palazzo di Città - il dirigente pro tempore aveva approvato un avviso di gara per appaltare a cooperative sociali di tipo B operanti sul territorio comunale, mediante singole procedure negoziate senza pubblicazione di bando (3 lotti), i servizi di manutenzione del verde pubblico cittadino. Con riferimento a questo atto gestionale sono state sollevate perplessità da parte di alcuni consiglieri comunali che hanno rappresentato l'artificioso frazionamento in lotti dell'appalto, chiedendo al segretario generale, Donato Susca, la verifica per asserite illegittimità».

«Il segretario generale - continua la nota -, nella qualità di responsabile dei controlli interni, ha ritenuto opportuno attivare un controllo puntuale di regolarità successiva, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 del regolamento sui controlli interni. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge numero 381 dell'8 novembre, in particolare, prevede che gli Enti pubblici possano stipulare convenzioni con le cossiddette cooperative sociali di tipo B, finalizzate alla fornitura di determinati beni e servizi (diversi da quelli sociosanitari ed educativi) in deroga alla normativa prevista dal decreto legislativo numero 163 del 12 aprile 2006 (inerente il codice dei contratti), purché questi affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria».

Ed ecco il risultato: «All'esito dell'attività di verifica - conclude la nota -, il segretario generale ha rilevato, in forma scritta, che la determina del 27 dicembre 2013 non era in linea con la vigente normativa in quanto, sebbene la suddivisione in lotti di un'opera non è in se illegittima, impone comunque l'applicazione del diritto comunitario se la somma degli importi dei singoli lotti supera la soglia comunitaria, confermando il divieto di artificioso frazionamento. Rappresentando la necessità di rimuovere gli effetti della determinazione dirigenziale del dicembre scorso, per evitare di generare ulteriori atti gestionali illegittimi, con successiva determinazione dirigenziale (la numero 95 del 17 febbraio 2014) lo stesso segretario generale, in qualità di dirigente facente funzione della IV ripartizione, ha disposto l'annullamento della determinazione dirigenziale numero 418 del 27 dicembre 2013 e di ogni atto conseguenziale e pertinente alla stesso atto annullato, ivi compreso il procedimento di gara».

Sarà la semplice risoluzione del problema o chi aveva minacciato azioni legali nei confronti del Comune andrà avanti per la sua strada?