Ipermercato a Trani, Unimpresa Bat organizza un incontro formativo
Montaruli commenta: «La situazione non è difficile, è drammatica»
venerdì 25 marzo 2016
11.53
L'ordine del giorno parla chiaro e della discussione inerente la questione urbanistica collegata anche alla nascita del mega centro di distribuzione all'ingrosso e al dettaglio a Trani nessuna traccia quindi il C.C. di Trani il 31 marzo si occuperà semplicemente dell'approvazione del nuovo Regolamento per uso e gestione impianti sportivi comunali presso gli edifici scolastici e dell'approvazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze. Mentre quindi le Istituzioni tentano di placare l'eco scatenata dopo che è trapelata la notizia che sta mettendo in allarme l'intero Settore minacciato dal nuovo mega centro proprio da quella parte vengono razionalmente approfondite le tematiche legate a questa eventualità quindi questioni urbanistiche, ambientali e di programmazione economica ma anche gli esiti nefasti dell'impatto che questo tipo di strutture ha già avuto nelle aree ove si sono già insediate, anche in Puglia.
Di questo e di altro si discuterà nell'approfondimento che il C.S.O. - Comitato Spontaneo Organizzatore Trani - Imprese per le città, ha organizzato per il giorno mercoledì 30 marzo 2016, alle ore 15.30 all'Hotel Trani e proprio in queste ore è in divulgazione il volantino informativo di invito all'iniziativa. A proposito del mega centro particolare attenzione è stata posta sulla questione strettamente connessa alla programmazione ed a tal proposito sull'argomento è tornato il Presidente UNIBAT, Savino Montaruli, unica voce di fronte ad un assordante, inspiegabile silenzio sulla delicata tematica, che ha precisato: «La questione relativa alla Pianificazione Territoriale e Urbanistica degli insediamenti commerciali e soprattutto il Documento Strategico del Commercio di cui al vigente Codice Regionale del Commercio vengono completamente ignorati. Qualcuno deve aver sbagliato di grosso i suoi conti non tenendo conto che siamo in una delicata fase in cui, proprio in seguito all'emanazione del citato C.d.C., peraltro impugnato dal C.d.M. ed in odore di illegittimità ma comunque oggi vigente, la Regione provvede alla sua attuazione con uno o più provvedimenti attuativi che ancora non sono stati emanati, che definiscono, tra l'altro: a) i requisiti e le procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita; b) gli obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita; c) le modalità di verifica dell'influenza sovracomunale delle previsioni relative a grandi strutture di interesse locale, medie strutture di vendita di tipo M3 e, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, di tipo M2.
Non solo, la stessa Regione Puglia – scrive Montaruli – in attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, definisce, attraverso appositi provvedimenti approvati con le modalità di cui all'articolo 3, direttive e indicazioni ai comuni per la redazione degli strumenti comunali di programmazione e incentivazione delle diverse tipologie di attività commerciali. Tali provvedimenti definiscono: a) i criteri di autorizzazione delle attività che, per motivi imperativi di interesse generale, per scarsità di risorse naturali o delle capacita tecniche, possono avere una limitazione numerica, ivi comprese le medie e le grandi strutture di vendita, identificando: 1) le attività assoggettabili ad autorizzazione; 2) i requisiti e le procedure per l'insediamento e il trasferimento di tali attività anche con riferimento alle diverse zone del territorio; 3) la definizione dei processi autorizzativi e delle eventuali modalità di partecipazione della Regione; 4) durata e modalità di aggiornamento degli strumenti di programmazione; b) misure di incentivo e promozione alle attività commerciali, di formazione degli operatori e di promozione della collaborazione fra operatori ed enti locali. Infine il Documento Strategico del Commercio ha i seguenti contenuti minimi: a) un'analisi dello stato del commercio costituita almeno da: 1) una quantificazione del fenomeno commerciale comprendente gli esercizi di vicinato suddivisi per settore merceologico, la localizzazione e la classificazione di ciascuna media e grande struttura esistente, la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento, la dotazione di pubblici esercizi, di rivendite di giornali e riviste e dei distributori di carburante; 2) la mappatura delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e dei distributori di carburante, delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento previste dagli strumenti urbanistici vigenti; b) una valutazione dei problemi del commercio, con riferimento alle diverse zone del comune e alle diverse tipologie di attività e dell'adeguatezza delle previsioni di insediamento di medie e grandi strutture di vendita; c) l'individuazione delle eventuali aree da sottoporre a misure di incentivo di cui all'articolo 13; d) le linee di intervento per la soluzione delle criticità individuate.
Inoltre il comune definisce: a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale, i parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente idonee per l'insediamento di medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale. Le previsioni sono articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali e le modalità insediative; b) gli strumenti di promozione e sviluppo del commercio definiti all'articolo 13; c) le direttive e gli indirizzi per l'insediamento e il funzionamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendite giornali e riviste e di distributori di carburante; d) i parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da: 1) le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi; 2) le eventuali determinazioni di carattere merceologico; 3) la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi; 4) la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato.
Nel merito della Pianificazione territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali 1. I comuni individuano le aree idonee all'insediamento di strutture commerciali attraverso i propri strumenti urbanistici, in conformità alle finalità di cui all'articolo 2, con particolare riferimento al dimensionamento della funzione commerciale nelle diverse articolazioni previste all'articolo 16. 2. L'insediamento di grandi strutture di vendita e di medie strutture di vendita di tipo M3. e consentito solo in aree idonee sotto il profilo urbanistico e oggetto di piani urbanistici attuativi anche al fine di prevedere le opere di mitigazione ambientale, di miglioramento dell'accessibilità e/o di riduzione dell'impatto socio economico, ritenute necessarie. 3. L'autorizzazione amministrativa per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita può essere rilasciata soltanto in conformita degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica e previa verifica delle condizioni di compatibilità e delle dotazioni di standard urbanistici in relazione alla tipologia dell'esercizio insediato o risultante dall'ampliamento. Ma il comune di Trani, insieme a quello di Andria, di Barletta, di Bisceglie, di Canosa e tutti gli altri – ha detto Montaruli – lo sanno che lavoraccio hanno da fare in via preliminare? Dove pensano di trovare tutte le risorse, anche economiche, per far fronte a tutti questi adempimenti rifacendo da zero i propri Piani del Commercio, ove esistenti cioè quasi da nessuna parte? Ma davvero qualcuno pensa di poter partire dalla coda invece che dalla testa? La situazione non è difficile, è drammatica. Altro che facili e puerili entusiasmi» – ha concluso il sindacalista andriese. Intanto è stato chiesto un urgente incontro al Sindaco Bottaro.
Di questo e di altro si discuterà nell'approfondimento che il C.S.O. - Comitato Spontaneo Organizzatore Trani - Imprese per le città, ha organizzato per il giorno mercoledì 30 marzo 2016, alle ore 15.30 all'Hotel Trani e proprio in queste ore è in divulgazione il volantino informativo di invito all'iniziativa. A proposito del mega centro particolare attenzione è stata posta sulla questione strettamente connessa alla programmazione ed a tal proposito sull'argomento è tornato il Presidente UNIBAT, Savino Montaruli, unica voce di fronte ad un assordante, inspiegabile silenzio sulla delicata tematica, che ha precisato: «La questione relativa alla Pianificazione Territoriale e Urbanistica degli insediamenti commerciali e soprattutto il Documento Strategico del Commercio di cui al vigente Codice Regionale del Commercio vengono completamente ignorati. Qualcuno deve aver sbagliato di grosso i suoi conti non tenendo conto che siamo in una delicata fase in cui, proprio in seguito all'emanazione del citato C.d.C., peraltro impugnato dal C.d.M. ed in odore di illegittimità ma comunque oggi vigente, la Regione provvede alla sua attuazione con uno o più provvedimenti attuativi che ancora non sono stati emanati, che definiscono, tra l'altro: a) i requisiti e le procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita; b) gli obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita; c) le modalità di verifica dell'influenza sovracomunale delle previsioni relative a grandi strutture di interesse locale, medie strutture di vendita di tipo M3 e, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, di tipo M2.
Non solo, la stessa Regione Puglia – scrive Montaruli – in attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, definisce, attraverso appositi provvedimenti approvati con le modalità di cui all'articolo 3, direttive e indicazioni ai comuni per la redazione degli strumenti comunali di programmazione e incentivazione delle diverse tipologie di attività commerciali. Tali provvedimenti definiscono: a) i criteri di autorizzazione delle attività che, per motivi imperativi di interesse generale, per scarsità di risorse naturali o delle capacita tecniche, possono avere una limitazione numerica, ivi comprese le medie e le grandi strutture di vendita, identificando: 1) le attività assoggettabili ad autorizzazione; 2) i requisiti e le procedure per l'insediamento e il trasferimento di tali attività anche con riferimento alle diverse zone del territorio; 3) la definizione dei processi autorizzativi e delle eventuali modalità di partecipazione della Regione; 4) durata e modalità di aggiornamento degli strumenti di programmazione; b) misure di incentivo e promozione alle attività commerciali, di formazione degli operatori e di promozione della collaborazione fra operatori ed enti locali. Infine il Documento Strategico del Commercio ha i seguenti contenuti minimi: a) un'analisi dello stato del commercio costituita almeno da: 1) una quantificazione del fenomeno commerciale comprendente gli esercizi di vicinato suddivisi per settore merceologico, la localizzazione e la classificazione di ciascuna media e grande struttura esistente, la consistenza dei mercati, dei posteggi isolati e delle fiere con relative date e aree di svolgimento, la dotazione di pubblici esercizi, di rivendite di giornali e riviste e dei distributori di carburante; 2) la mappatura delle possibilità di insediamento di strutture commerciali e dei distributori di carburante, delle relative condizioni normative e requisiti di insediamento previste dagli strumenti urbanistici vigenti; b) una valutazione dei problemi del commercio, con riferimento alle diverse zone del comune e alle diverse tipologie di attività e dell'adeguatezza delle previsioni di insediamento di medie e grandi strutture di vendita; c) l'individuazione delle eventuali aree da sottoporre a misure di incentivo di cui all'articolo 13; d) le linee di intervento per la soluzione delle criticità individuate.
Inoltre il comune definisce: a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse locale, i parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree urbanisticamente idonee per l'insediamento di medie strutture di vendita e delle strutture di interesse locale. Le previsioni sono articolate secondo i settori merceologici, le tipologie dimensionali e le modalità insediative; b) gli strumenti di promozione e sviluppo del commercio definiti all'articolo 13; c) le direttive e gli indirizzi per l'insediamento e il funzionamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendite giornali e riviste e di distributori di carburante; d) i parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche costituiti da: 1) le determinazioni in materia di fiere e mercati che comprendono la creazione di nuove fiere e mercati, il loro trasferimento, modifica e razionalizzazione, il numero e le dimensioni dei posteggi; 2) le eventuali determinazioni di carattere merceologico; 3) la definizione di eventuali priorità integrative nelle assegnazioni dei posteggi; 4) la definizione di disposizioni a favore di consorzi di operatori, compresa la possibilità di affidare ad associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a essi collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato.
Nel merito della Pianificazione territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali 1. I comuni individuano le aree idonee all'insediamento di strutture commerciali attraverso i propri strumenti urbanistici, in conformità alle finalità di cui all'articolo 2, con particolare riferimento al dimensionamento della funzione commerciale nelle diverse articolazioni previste all'articolo 16. 2. L'insediamento di grandi strutture di vendita e di medie strutture di vendita di tipo M3. e consentito solo in aree idonee sotto il profilo urbanistico e oggetto di piani urbanistici attuativi anche al fine di prevedere le opere di mitigazione ambientale, di miglioramento dell'accessibilità e/o di riduzione dell'impatto socio economico, ritenute necessarie. 3. L'autorizzazione amministrativa per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita può essere rilasciata soltanto in conformita degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica e previa verifica delle condizioni di compatibilità e delle dotazioni di standard urbanistici in relazione alla tipologia dell'esercizio insediato o risultante dall'ampliamento. Ma il comune di Trani, insieme a quello di Andria, di Barletta, di Bisceglie, di Canosa e tutti gli altri – ha detto Montaruli – lo sanno che lavoraccio hanno da fare in via preliminare? Dove pensano di trovare tutte le risorse, anche economiche, per far fronte a tutti questi adempimenti rifacendo da zero i propri Piani del Commercio, ove esistenti cioè quasi da nessuna parte? Ma davvero qualcuno pensa di poter partire dalla coda invece che dalla testa? La situazione non è difficile, è drammatica. Altro che facili e puerili entusiasmi» – ha concluso il sindacalista andriese. Intanto è stato chiesto un urgente incontro al Sindaco Bottaro.