
Cronaca
Contratto di Quartiere: la Cassazione annulla il sequestro per equivalente di oltre 6milioni di euro disposto da Gip di Trani
Il procedimento penale ebbe origine nel 2015 da una denuncia del Commissario Straordinario dott.ssa Iaculli
Trani - venerdì 13 novembre 2020
7.41
Annullato dalla Cassazione il sequestro per equivalente di oltre 6milioni di euro.
Il procedimento penale (che riguarda Giuseppe Affatato, Gerardo Graziano, Vincenzo Lullo, Cosimo Damiano Manna, Luca Francesco Paolo Russo, Antonio Modugno e Gianbattista Scaringi) prese origine da una denunzia dell'1 giugno 2015 da parte del Commissario Straordinario del Comune di Trani dott.ssa Maria Rita Iaculli, che rilevò come il Comune non avesse ottenuto gli oneri di urbanizzazione dalle società aggiudicatarie del Contratto di Quartiere in quanto le stesse avevano prodotto fideiussioni con garanzie diverse da quelle richieste dal bando.
Le indagini furono assegnate alla dott.ssa Silvia Curione (presero il n. 1603/16 n.r.) la quale richiese al Gip di Trani l' emissione di un sequestro per equivalente per oltre €. 6.000.000,00 in danno degli indagati in solido fra loro. La richiesta fu rigettata, in data 2/11/2018, dal Gip di Trani, dott.ssa Rossella Volpe, che ritenne i reati commessi alla data della stipula delle singole convenzioni (2009), e non all' attualità (come ritenuto dal P.M.) e, pertanto, che gli stessi fossero ormai prescritti.
Dopo un anno, la Procura della Repubblica richiese nuovamente il sequestro per equivalente e questa volta, altro Gip di Trani, il dott. Ivan Barlafante, accolse la richiesta e dispose la misura reale in danno degli indagati per un importo pari ad €.6.727.310,78, ritenendo che i reati fossero permanenti e, pertanto, non coperti da prescrizione.
Avverso questo provvedimento, gli avvocati difensori ricorsero al Tribunale del Riesame di Trani per l'insussistenza del reato di truffa e, in via subordinata, perchè i fatti erano comunque ormai prescritti. In data 27 gennaio 2020, il Tribunale del Riesame di Trani accolse parzialmente i ricorsi presentati, mantenendo ferma, in ogni caso, l'impostazione accusatoria del P.M.
Avverso il provvedimento del Riesame di Trani (Presidente estensore, dott.ssa Marina Chiddo), proposero ricorso per cassazione Vincenzo Lullo (con l'avv. Giangregorio De Pascalis) e Gianbattista Scaringi (con l'avv. Antonio Florio). Fissata una prima udienza innanzi alla V^ sezione della cassazione, gli atti furono trasmessi alla II^ sezione della Cassazione per competenza, essendo stato contestato il solo reato contro il patrimonio (artt. 110-81 cpv.-61 nn. 7) e 9) - 640/2° n. 1 c.p.).
All'udienza del 10 novembre scorso, presente l'avv. Florio per Scaringi, la Corte di Cassazione, II^ sezione penale, ha accolto il ricorso ed annullato il provvedimento, con rinvio al Tribunale del Riesame di Trani in diversa composizione.
Il procedimento penale (che riguarda Giuseppe Affatato, Gerardo Graziano, Vincenzo Lullo, Cosimo Damiano Manna, Luca Francesco Paolo Russo, Antonio Modugno e Gianbattista Scaringi) prese origine da una denunzia dell'1 giugno 2015 da parte del Commissario Straordinario del Comune di Trani dott.ssa Maria Rita Iaculli, che rilevò come il Comune non avesse ottenuto gli oneri di urbanizzazione dalle società aggiudicatarie del Contratto di Quartiere in quanto le stesse avevano prodotto fideiussioni con garanzie diverse da quelle richieste dal bando.
Le indagini furono assegnate alla dott.ssa Silvia Curione (presero il n. 1603/16 n.r.) la quale richiese al Gip di Trani l' emissione di un sequestro per equivalente per oltre €. 6.000.000,00 in danno degli indagati in solido fra loro. La richiesta fu rigettata, in data 2/11/2018, dal Gip di Trani, dott.ssa Rossella Volpe, che ritenne i reati commessi alla data della stipula delle singole convenzioni (2009), e non all' attualità (come ritenuto dal P.M.) e, pertanto, che gli stessi fossero ormai prescritti.
Dopo un anno, la Procura della Repubblica richiese nuovamente il sequestro per equivalente e questa volta, altro Gip di Trani, il dott. Ivan Barlafante, accolse la richiesta e dispose la misura reale in danno degli indagati per un importo pari ad €.6.727.310,78, ritenendo che i reati fossero permanenti e, pertanto, non coperti da prescrizione.
Avverso questo provvedimento, gli avvocati difensori ricorsero al Tribunale del Riesame di Trani per l'insussistenza del reato di truffa e, in via subordinata, perchè i fatti erano comunque ormai prescritti. In data 27 gennaio 2020, il Tribunale del Riesame di Trani accolse parzialmente i ricorsi presentati, mantenendo ferma, in ogni caso, l'impostazione accusatoria del P.M.
Avverso il provvedimento del Riesame di Trani (Presidente estensore, dott.ssa Marina Chiddo), proposero ricorso per cassazione Vincenzo Lullo (con l'avv. Giangregorio De Pascalis) e Gianbattista Scaringi (con l'avv. Antonio Florio). Fissata una prima udienza innanzi alla V^ sezione della cassazione, gli atti furono trasmessi alla II^ sezione della Cassazione per competenza, essendo stato contestato il solo reato contro il patrimonio (artt. 110-81 cpv.-61 nn. 7) e 9) - 640/2° n. 1 c.p.).
All'udienza del 10 novembre scorso, presente l'avv. Florio per Scaringi, la Corte di Cassazione, II^ sezione penale, ha accolto il ricorso ed annullato il provvedimento, con rinvio al Tribunale del Riesame di Trani in diversa composizione.
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