
Politica
Ingiunzioni Ici dal 2000 al 2016, approvato il regolamento per agevolare i pagamenti
Proposta approvata all'unanimità dal Consiglio comunale
Trani - venerdì 10 marzo 2017
E' stato approvato il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in seguito alla notifica di ingiunzioni di pagamento, prevista dall'art. 6 ter del dl 193/2016 convertito in legge il primo dicembre scorso. Le entrate oggetto del regolamento riguardano l'Ici, imposta comunale sugli immobili.
Il regolamento prevede che, relativamente alle entrate comunali non riscosse negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possano estinguere il dovuto, senza corrispondere sanzioni, versando le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi; le spese relative alla riscossione coattiva, le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento, le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive. I debitori dovranno presentare apposita istanza al Comune nella quale indicheranno il numero di rate nel quale s'intende effettuare il pagamento entro il 30 settembre 2018. A quel punto il Comune accoglierà o rigetterà l'istanza entro 45 giorni dal ricevimento. Qualora venga accolta, l'ente dovrà comunicare entro il 16 luglio ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse attraverso il versamento unico (entro agosto 2017), due rate (mesi di agosto 2017 e aprile 2018), tre rate (agosto e novembre 2017 e aprile), 4 rate (agosto e novembre 2017, aprile e settembre 2018). L'adesione alla definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata o di una delle rate di cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.
Nel momento in cui il debitore presenterà istanza, il Comune non potrà avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della domanda; non potrà proseguire in procedure di recupero coattivo già avviate a condizioni che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Il regolamento era già stato presentato nella seduta del Consiglio comunale dell'1 febbraio, ma era stato ritirato dalla stessa amministrazione per mancanza del parere dei revisori dei conti. Oggi non solo c'era, ma l'assessore alle Finanze, Luca Lignola, ha ricordato che a livello nazionale è stata concessa una proroga (fino al 31 marzo) per adottare la definizione agevolata delle entrate non riscosse dopo la notifica delle ingiunzioni, grazie al cosiddetto "decreto terremoto".
Il provvedimento è passato all'unanimità con 21 voti a favore e nessun contrario, quindi grazie al contributo delle opposizioni. Dai banchi della minoranza è, perciò, stata fatta rilevare la disponibilità a sostenere l'amministrazione per provvedimenti, come quello in questione, che non hanno colore politico.
Il regolamento prevede che, relativamente alle entrate comunali non riscosse negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possano estinguere il dovuto, senza corrispondere sanzioni, versando le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi; le spese relative alla riscossione coattiva, le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento, le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive. I debitori dovranno presentare apposita istanza al Comune nella quale indicheranno il numero di rate nel quale s'intende effettuare il pagamento entro il 30 settembre 2018. A quel punto il Comune accoglierà o rigetterà l'istanza entro 45 giorni dal ricevimento. Qualora venga accolta, l'ente dovrà comunicare entro il 16 luglio ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse attraverso il versamento unico (entro agosto 2017), due rate (mesi di agosto 2017 e aprile 2018), tre rate (agosto e novembre 2017 e aprile), 4 rate (agosto e novembre 2017, aprile e settembre 2018). L'adesione alla definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata o di una delle rate di cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.
Nel momento in cui il debitore presenterà istanza, il Comune non potrà avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della domanda; non potrà proseguire in procedure di recupero coattivo già avviate a condizioni che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Il regolamento era già stato presentato nella seduta del Consiglio comunale dell'1 febbraio, ma era stato ritirato dalla stessa amministrazione per mancanza del parere dei revisori dei conti. Oggi non solo c'era, ma l'assessore alle Finanze, Luca Lignola, ha ricordato che a livello nazionale è stata concessa una proroga (fino al 31 marzo) per adottare la definizione agevolata delle entrate non riscosse dopo la notifica delle ingiunzioni, grazie al cosiddetto "decreto terremoto".
Il provvedimento è passato all'unanimità con 21 voti a favore e nessun contrario, quindi grazie al contributo delle opposizioni. Dai banchi della minoranza è, perciò, stata fatta rilevare la disponibilità a sostenere l'amministrazione per provvedimenti, come quello in questione, che non hanno colore politico.
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