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Soppressione obblighi fiscali per chi commercia e somministra prodotti alcolici

Il D.Lgs 28.03.25, n.43 ha eliminato, con efficacia differita al 1° Gennaio 2026, ogni obbligo di acquisire la licenza fiscale

Il D. Lgs 28.03.25, n.43 ha eliminato, con efficacia differita al 1° Gennaio 2026, ogni obbligo di acquisire la licenza fiscale e, con esso, di assolvere contestualmente l'imposta di Bollo con l'obiettivo di semplificare alcuni degli adempimenti tributari a carico degli esercizi di vendita (e di somministrazione ndr) di prodotti alcolici, ad accise assolta.

Tributo che, nel tempo, ha subito tortuose formulazioni. Già eliminato con la Legge n. 124/2017, era stato reintrodotto dal D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita). Successivamente l'Ag. Dogane e Monopoli aveva chiarito che, con la reintroduzione dell'obbligo, l'istanza (inviata direttamente all'Uff. Dogane) o la SCIA da presentarsi al SUAP per l'avvio della attività principale, potevano considerarsi valide quale denuncia ai sensi del Testo Unico. In entrambi i casi, il rilascio della Licenza da parte di ADM, rendeva obbligatorio il pagamento della Imposta di Bollo (sia sull'istanza che sulla licenza), senza che si fosse risolto il dubbio (si è ancora in attesa di parere da parte dell'Ag. Entrate coma da nota Direz. Accise n. 220911/RU) sulle modalità della procedura in caso il procedimento di richiesta fosse stato avviato attraverso il SUAP.

Ora, nuovamente, dal 1° Gennaio scorso, con il Decreto Legislativo citato, eliminando l'obbligo della detenzione della licenza fiscale, viene meno sia la Denuncia da inoltrare all'Uff. Dogane che l'imposta di bollo applicata in passato.

Specificatamente la nota dell'ADM n. 35/25 sul D.Lgs n.43/25 chiarisce che per gli esercizi di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche (a titolo semplificativo e non esaustivo: Bar, ristoranti, alberghi, supermercati, ecc.) è superato l'attuale regime che prevedeva la richiesta per il rilascio della Licenza fiscale da parte dell'Uff. delle Dogane previo assolvimento dell'imposta di bollo. Pertanto gli operatori che esercitano la vendita e/o la somministrazione di bevande alcoliche non devono più assolvere agli obblighi di denuncia di esercizio per munirsi della licenza fiscale, facendo venire meno anche l'obbligo del pagamento della imposta di bollo.

Per tali operatori, dunque, l'adempimento fiscale è assolto con la già prevista Comunicazione di avvio attività da presentare al SUAP. Sarà cura di questo Ufficio trasmettere la stessa all'Ufficio delle Dogane.
Solo per gli esercenti che intendono commercializzare in altro Stato Membro bevande alcoliche assoggettate ad accisa (art. 9 bis del TUA) o nello Stato peodotti già immessi in consumo in altro Stato Membro (art. 10 del TUA) permane il vigente regime di denuncia di esercizio e licenza fiscale.

Merita infine di essere segnalata la modifica apportata (alla lett. b del comma 3 – art. 29 TUA) che ha ampliato da 20 a 50 litri la soglia entro la quale non vi è più obbligo di denuncia all'Uff. Dogane di detenzione di alcole non denaturato, bevande alcoliche e di altri determinati prodotti. Il Direttore - dott. Raffaele Landriscina
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