
Vita di città
Tari ingiusta? Tomasicchio invita all'obiezione fiscale
Pagamento con riserva o ricorso le soluzioni proposte dall'ex candidato sindaco
Trani - venerdì 23 settembre 2016
8.19
Obiezione fiscale. E' l'invito rivolto da Emanuele Tomasicchio, ex candidato sindaco del centrodestra, ai tranesi quando si parla di Tari. In parole povere, pagare con riserva o presentare ricorso alla commissione tributaria contro la cartella per il pagamento della Tari ricevuta. «Sia chiaro – dice Tomasicchio -: le tasse vanno pagate. La mia iniziativa non è una istigazione alla evasione, ma solo la legittima pretesa che le tasse vengano imposte all'esito di un procedimento amministrativo legittimo e trasparente». Non sarebbe il caso della Tari. Che è una tassa e non un'imposta. «Ed è appena il caso di rammentare – sottolinea Tomasicchio - che la tassa è cosa diversa dall'imposta: la tassa è il corrispettivo che l'ente pubblico impone a fronte dell'erogazione di un pubblico servizio».
In estrema sintesi – secondo quanto denunciato da Tomasichio – nel caso della Tari applicata dal Comune di Trani mancano il piano economico finanziario (Pef), con conseguente violazione dell'articolo 10 del regolamento comunale specifico; il contratto di servizio (l'eventuale proroga o tacito rinnovo sono nulli, non semplicemente illegittimi, per legge) tra Comune e Amiu; la delibera di Consiglio comunale di approvazione delle tariffe (non si possono approvare con delibera di Giunta, come fatto in questo caso dall'amministrazione); la delibera con cui si giustifichi l'affidamento a trattativa privata all'Amiu spa del servizio in violazione della normativa della Comunità Europe (l'art. 34, legge n. 221/2012, sanziona con la nullità assoluta ogni affidamento di servizi disposto in violazione di questi principi).
In estrema sintesi – secondo quanto denunciato da Tomasichio – nel caso della Tari applicata dal Comune di Trani mancano il piano economico finanziario (Pef), con conseguente violazione dell'articolo 10 del regolamento comunale specifico; il contratto di servizio (l'eventuale proroga o tacito rinnovo sono nulli, non semplicemente illegittimi, per legge) tra Comune e Amiu; la delibera di Consiglio comunale di approvazione delle tariffe (non si possono approvare con delibera di Giunta, come fatto in questo caso dall'amministrazione); la delibera con cui si giustifichi l'affidamento a trattativa privata all'Amiu spa del servizio in violazione della normativa della Comunità Europe (l'art. 34, legge n. 221/2012, sanziona con la nullità assoluta ogni affidamento di servizi disposto in violazione di questi principi).
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