Consiglio Comunale Tommaso Laurora
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Politica

Laurora (Pd) sugli appalti di vigilanza degli immobili comunali

Non sarebbero stati analizzati a fondo gli eccessivi ribassi della società vincitrice

Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa del consigliere comunale Tommaso Laurora (Pd), in cui si esamina attentamente la questione degli incarichi di vigilanza degli immobili comunali.

«Uno degli appalti più chiacchierati degli ultimi quindici anni è sicuramente quello della vigilanza degli immobili comunali, indetto dalla attuale amministrazione comunale. Tante sono le stranezze che ne hanno caratterizzato il percorso amministrativo. In primis la commissione giudicatrice, costituita da componenti poco esperti della materia e presieduta non si sa come dall'ing. Laricchia, fu dirigente pro tempore dell'Utc, probabilmente senza titolo per ricoprire tale incarico. Altro dubbio riguarda l'opportunità della partecipazione del Responsabile Unico del Procedimento alla operazioni della commissione, in contrasto con la disciplina dell'art. 84 del Codice degli Appalti, in quanto, anche se solo addetto alle verbalizzazioni delle sedute della commissione, avrebbe avuto, in linea astratta, la possibilità di influenzarne le decisioni.

È con spirito critico che, conseguentemente, ho verificato il contenuto della determinazione dirigenziale in oggetto indicata. Anche per questo provvedimento verifico ulteriore stranezze. Innanzitutto, si tratta di provvedimento sottoscritto in data 29/11/2013 e posto in pubblicazione solo il 19/6/2014. In secondo luogo apprendo che in sede di offerta economicamente più vantaggiosa la società che ha ottenuto la aggiudicazione provvisoria ha presentato, per alcuni servizi, addirittura ribassi dell' 89% e del 95% . Ovviamente tali ribassi sono stati considerati anomali e quindi sottoposti, come per legge, a procedimento di verifica. A questo punto, a seguito di un sommario accesso agli atti ho potuto verificare che non vi sono le doverose valutazioni della commissione di gara sulle giustificazioni addotte per tali anomali ribassi. Alcune decisioni giudiziali hanno aperto una questione della quale si è poco dibattuto e cioè di chi sia la competenza della valutazione delle offerte anomale.

La competenza alla effettuazione di ciascuna fase afferente al procedimento di scelta del contraente è di fondamentale importanza poiché, in caso di violazione di legge, la fase posta in essere dal soggetto incompetente vizia inevitabilmente la aggiudicazione definitiva. In merito alla giustificazione delle offerte anomale il Codice dei Contratti all'art. 88 dispone che "la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione costituita secondo i criteri fissati dal regolamento esamina gli elementi costitutivi della offerta tecnica tenendo conto delle giustificazioni fornite, e può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale esame, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni la orativi". La definizione generica utilizzata dal legislatore, che si limita ad indicare quale competente la "stazione appaltante", lascia però ampi margini di interpretazione che possono sfociare in decisioni giudiziali di annullamento di una aggiudicazione definitiva.

Il problema si pone, in particolare, quando la gara di appalto viene gestita dalla commissione giudicatrice nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4267/2006 ha disposto che "...va accolta la censura con la quale si eccepisce che la verifica dell'offerta anomala della contro-interessata è stata illegittimamente effettuata dalla amministrazione, anziché dalla commissione di gara. Infatti tale verifica, sulla base delle giustificazioni presentate dai ricorrenti, è compito che spetta alla commissione giudicatrice e non ad un ufficio della amministrazione, anche se tale ufficio risulta competente nel settore al quale attiene l'oggetto della gara. L'ufficio può infatti dare pareri di ordine tecnico, ragguagli ed altri elementi utili alle valutazioni dell'offerta, ma non può essere rimesso allo stesso il giudizio definitivo sulla congruità delle offerte, allorché sia stata costituita una apposita commissione. Pertanto la procedura in esame deve ritenersi viziata nella parte in cui la verifica della anomalia e' stata rimessa e decisa da soggetti estranei alla commissione ( C.S. n.2579/02)".

Medesimo orientamento si può ritrovare nella sentenza Tar Bolzano n.269 del 2008. E' anche vero che il Regolamento dispone che sia il Rup ad essere investito della funzione di svolgere la verifica, avvalendosi della commissione tecnica. A mio sommesso parere, è allora più che evidente che solitarie valutazioni delle giustificazioni alle offerte anomale, effettuate senza l'ausilio della commissione giudicatrice, non sarebbero omogenee come criteri e come conoscenza della materia rispetto a chi ha attribuito i punteggi e quindi contrasta nettamente con i principi della imparzialità. Non si comprende, dunque, la motivazione per la quale il segretario generale abbia interamente avocato a se' la fase di valutazione delle offerte anomale, tenuto anche conto che all'epoca della sottoscrizione del provvedimento (29/11/2013) l'ing. Laricchia non era ancora precipitosamente andato via dal Comune di Trani, e che quindi la commissione poteva tranquillamente riunirsi e fornire le proprie valutazioni.

Devo pensare che, probabilmente, le giustificazioni addotte per tali elevatissimi ribassi sono di una chiarezza disarmante. Ad ogni buon conto, sussistendo il rischio di illegittimità, che potrebbe inficiare l'intero procedimento, con apposita nota ho richiesto l'immediata revoca in auto tutela dello stesso, nonché che venga sottoposta alla commissione di gara la valutazione della anomalia dell'offerta, costituita dagli stessi componenti, per tutela del principio di imparzialità».
  • Tommaso Laurora
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