Vita di città

Movida fracassona: l’ordinanza è cessata, le polemiche no

«Può un sindaco derogare i contenuti di un regolamento condominiale?»

L'ordinanza sulla diffusione della musica nelle ore notturne è cessata il 31 agosto. Ma le polemiche innescate no. In redazione è giunta una lettera firmata sull'argomento:

«Preg.mo direttore, con un'ordinanza il sindaco di Trani ha disposto per il periodo dal 22 luglio 2010 al 31 agosto 2010 che tutti i pubblici esercizi possono protrarre l'orario di diffusione della musica nei propri locali così come nei giorni di seguito riportati: lunedì, martedì, mercoledì e domenica fino alle ore 2; giovedì, venerdì e sabato fino alle ore 4, anche con musica dal vivo etc.

Appare evidente che una tale ordinanza è molto discutibile poichè se lo scopo del primo cittadino è quello di dare impulso turistico alla città, di diverso avviso sono i cittadini che hanno perso il sonno o che sono prossimi a crisi isteriche per la mancanza dello stesso. A tutto ciò s'aggiungano problemi derivanti da inquinamento acustico. Non è, però, questo il motivo per il quale mi rivolgo a Lei sperando in una risposta da parte dell'amministrazione comunale.

La domanda è questa: può il sindaco di una città derogare da quelli che sono i contenuti di un regolamento condominiale? Parlo di un locale insistente nell'area condominiale e quindi soggetto al rispetto dei regolamenti comuni a tutti coloro che vi abitano: qualora lo stesso dovesse ottemperare ai contenuti della predetta ordinanza contravverrebbe a quelli condominiali. Nel regolamento condominiale (i cui articoli, oltre che dal buon senso e dal senso civico, sono estrapolati da articoli del codice civile al capo III disciplina interna, articolo 27) si legge così: a tutti è assolutamente vietato fare rumori, schiamazzi, canti, suonare strumenti musicali dalle ore 23 alle ore 7. Durante tutte le ore sia del giorno sia della notte è fatto obbligo di tenere gli apparecchi radiotelevisivi e fonografi a tono moderato in modo da non arrecare disturbo ai circonvicini.

Detto questo, come si può pensare che una ordinanza ne modifichi i contenuti mettendo il gestore dell'esercizio pubblico nella condizione di fare l'esatto opposto? Ed ancora, come si potrà pretendere dagli altri condomini il rispetto delle regole etiche, sociali e civili se si permette il frastuono che questo esercizio produce nelle ore notturne? Ed ancora, si può continuare senza soluzione di continuità a fare intervenire le forze dell'ordine che hanno accertato senza ombra di dubbio l'impossibilità di riposare nelle ore citate?

La domanda che rivolgo, pertanto, è questa: può un sindaco derogare i contenuti di un regolamento condominiale? In attesa di un cortese riscontro, formulo distinti saluti».

Lettera firmata
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