Vita di città
Movida fracassona: l’ordinanza è cessata, le polemiche no
«Può un sindaco derogare i contenuti di un regolamento condominiale?»
Trani - giovedì 9 settembre 2010
L'ordinanza sulla diffusione della musica nelle ore notturne è cessata il 31 agosto. Ma le polemiche innescate no. In redazione è giunta una lettera firmata sull'argomento:
«Preg.mo direttore, con un'ordinanza il sindaco di Trani ha disposto per il periodo dal 22 luglio 2010 al 31 agosto 2010 che tutti i pubblici esercizi possono protrarre l'orario di diffusione della musica nei propri locali così come nei giorni di seguito riportati: lunedì, martedì, mercoledì e domenica fino alle ore 2; giovedì, venerdì e sabato fino alle ore 4, anche con musica dal vivo etc.
Appare evidente che una tale ordinanza è molto discutibile poichè se lo scopo del primo cittadino è quello di dare impulso turistico alla città, di diverso avviso sono i cittadini che hanno perso il sonno o che sono prossimi a crisi isteriche per la mancanza dello stesso. A tutto ciò s'aggiungano problemi derivanti da inquinamento acustico. Non è, però, questo il motivo per il quale mi rivolgo a Lei sperando in una risposta da parte dell'amministrazione comunale.
La domanda è questa: può il sindaco di una città derogare da quelli che sono i contenuti di un regolamento condominiale? Parlo di un locale insistente nell'area condominiale e quindi soggetto al rispetto dei regolamenti comuni a tutti coloro che vi abitano: qualora lo stesso dovesse ottemperare ai contenuti della predetta ordinanza contravverrebbe a quelli condominiali. Nel regolamento condominiale (i cui articoli, oltre che dal buon senso e dal senso civico, sono estrapolati da articoli del codice civile al capo III disciplina interna, articolo 27) si legge così: a tutti è assolutamente vietato fare rumori, schiamazzi, canti, suonare strumenti musicali dalle ore 23 alle ore 7. Durante tutte le ore sia del giorno sia della notte è fatto obbligo di tenere gli apparecchi radiotelevisivi e fonografi a tono moderato in modo da non arrecare disturbo ai circonvicini.
Detto questo, come si può pensare che una ordinanza ne modifichi i contenuti mettendo il gestore dell'esercizio pubblico nella condizione di fare l'esatto opposto? Ed ancora, come si potrà pretendere dagli altri condomini il rispetto delle regole etiche, sociali e civili se si permette il frastuono che questo esercizio produce nelle ore notturne? Ed ancora, si può continuare senza soluzione di continuità a fare intervenire le forze dell'ordine che hanno accertato senza ombra di dubbio l'impossibilità di riposare nelle ore citate?
La domanda che rivolgo, pertanto, è questa: può un sindaco derogare i contenuti di un regolamento condominiale? In attesa di un cortese riscontro, formulo distinti saluti».
Lettera firmata
«Preg.mo direttore, con un'ordinanza il sindaco di Trani ha disposto per il periodo dal 22 luglio 2010 al 31 agosto 2010 che tutti i pubblici esercizi possono protrarre l'orario di diffusione della musica nei propri locali così come nei giorni di seguito riportati: lunedì, martedì, mercoledì e domenica fino alle ore 2; giovedì, venerdì e sabato fino alle ore 4, anche con musica dal vivo etc.
Appare evidente che una tale ordinanza è molto discutibile poichè se lo scopo del primo cittadino è quello di dare impulso turistico alla città, di diverso avviso sono i cittadini che hanno perso il sonno o che sono prossimi a crisi isteriche per la mancanza dello stesso. A tutto ciò s'aggiungano problemi derivanti da inquinamento acustico. Non è, però, questo il motivo per il quale mi rivolgo a Lei sperando in una risposta da parte dell'amministrazione comunale.
La domanda è questa: può il sindaco di una città derogare da quelli che sono i contenuti di un regolamento condominiale? Parlo di un locale insistente nell'area condominiale e quindi soggetto al rispetto dei regolamenti comuni a tutti coloro che vi abitano: qualora lo stesso dovesse ottemperare ai contenuti della predetta ordinanza contravverrebbe a quelli condominiali. Nel regolamento condominiale (i cui articoli, oltre che dal buon senso e dal senso civico, sono estrapolati da articoli del codice civile al capo III disciplina interna, articolo 27) si legge così: a tutti è assolutamente vietato fare rumori, schiamazzi, canti, suonare strumenti musicali dalle ore 23 alle ore 7. Durante tutte le ore sia del giorno sia della notte è fatto obbligo di tenere gli apparecchi radiotelevisivi e fonografi a tono moderato in modo da non arrecare disturbo ai circonvicini.
Detto questo, come si può pensare che una ordinanza ne modifichi i contenuti mettendo il gestore dell'esercizio pubblico nella condizione di fare l'esatto opposto? Ed ancora, come si potrà pretendere dagli altri condomini il rispetto delle regole etiche, sociali e civili se si permette il frastuono che questo esercizio produce nelle ore notturne? Ed ancora, si può continuare senza soluzione di continuità a fare intervenire le forze dell'ordine che hanno accertato senza ombra di dubbio l'impossibilità di riposare nelle ore citate?
La domanda che rivolgo, pertanto, è questa: può un sindaco derogare i contenuti di un regolamento condominiale? In attesa di un cortese riscontro, formulo distinti saluti».
Lettera firmata
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