Amianto al Supercinema
Amianto al Supercinema
Cronaca

Supercinema, la copertura rientra nel vincolo della Soprintendenza

L'Eternit residuo non può essere tolto senza l'autorizzazione di Bari. Critiche a di De Simone: «Prima di andare in procura riguardi bene le carte»

Amianto sul tetto del Supercinema. Dopo i nostri articoli, sulla questione della copertura dell'immobile, la società proprietaria, a mezzo di un legale (Ferdinando Fanelli) essendo stata tirata in ballo, ha voluto chiarire alcuni aspetti della vicenda, innanzitutto per informare i residenti della zona (comprensibilmente preoccupati per la loro salute) sulla reale situazione dei fatti, nonché per contrastare il tentativo da parte di qualcuno di addossare ai proprietari responsabilità «che – si legge - se vi sono, appartengono certamente ad altri».

«La proprietà del Supercinema – scrive il legale - è pronta in qualsiasi momento ad effettuare i lavori di bonifica, avendo già da tempo effettuato a mezzo di ditta specializzata tutte le necessarie operazioni preliminari all'intervento (sopralluoghi, redazione di capitolato d'intervento e preventivo di spesa). Vi è però un ostacolo alla esecuzione immediata delle opere. Il bene in questione è stato sottoposto a vincolo di tutela con decreto della Soprintendenza per i beni culturali ed architettonici del 6 giugno del 2012. Che lo si creda o no, la tutela riguarda anche la copertura in amianto. Per poter effettuare qualsiasi intervento sulla copertura è dunque prima necessaria espressa autorizzazione ai lavori da parte della Sovrintendenza così come prevede l'articolo 21 del decreto legislativo 40/2004, che pertanto doveva essere informata dal Comune dell'ordinanza di bonifica in essere. Non ci consta, al contrario, che il Comune di Trani abbia mai informato la Sovrintendenza dell'ordinanza di bonifica, nonostante sia perfettamente a conoscenza della presenza del vincolo e dunque della necessità di autorizzazione avendone ricevuta notifica, a norma di legge. A tanto ha sopperito la proprietà inviando apposita informativa alla Soprintendenza sulla questione, chiedendo di essere autorizzata ad effettuare i lavori».

Assolutamente falso e strumentale sarebbe poi quanto riferito pubblicamente dall'assessore all'ambiente, Giuseppe De Simone, secondo cui la proprietà non si sarebbe in alcun modo attivata. «Sin dal lontano 25 novembre del 2011 – scrive Fanelli - la proprietà del Supercinema, in riscontro ad espressa richiesta comunale, protocollò presso il Comune di Trani relazione tecnica redatta da soggetto specializzato, con annessi esami di laboratorio, da cui emerse che lo stato dei luoghi non costituiva alcun pericolo per la salute, pur prevedendosi la necessità di monitorare con periodicità la situazione. Successivamente, il 14 giugno del 2012, fu protocollata relazione integrativa (richiesta dall'ufficio tecnico), confermativa del fatto che non esiste, al momento, il rischio di inquinamento ambientale da amianto. A luglio del 2012 il Comune di Trani emise la prima ordinanza di bonifica, nella quale però non si faceva il minimo cenno alla relazione integrativa consegnata dalla proprietà sin dal mese precedente. Fu allora inviata al Comune, ad agosto del 2012, una richiesta di riesame della vicenda, evidenziando l'omissione e chiedendo che, prima di adottare qualsiasi provvedimento, si tenesse conto anche della detta relazione. E' questa la ragione per cui il Comune, posta nel nulla la prima ordinanza, si è poi preso un anno di tempo per emettere la seconda (di luglio 2013), tenendo finalmente presenti tutte le certificazioni e relazioni prodotte dalla proprietà, ritenendo di disporre comunque la bonifica ma omettendo però di considerare l'ulteriore problematica della presenza del vincolo».

«Alla luce di tanto – conclude il legale - prima di minacciare pubblicamente esposti ed infondate denunce alla procura, sarebbe stato più corretto dare atto non solo degli atti comunali, ma anche di tutta l'attività documentata posta in essere in questi anni dai proprietari del Supercinema in riscontro a tali atti. Al contrario, non si comprende perché, si è preferito sorvolare su questa attività, fornendo così alla collettività una visione incompleta e distorta della realtà».
Così testualmente si legge nel decreto di vincolo del 6 giugno del 2012 emesso dalla Soprintendenza: «La presenza di una copertura di cemento amianto, sebbene oggetto di valutazione e previsione di nuove soluzioni per la salvaguardia della salute della popolazione locale, risulta essere un elemento legato alla storia delle tecniche costruttive, analogamente al reimpiego del materiale, che non sminuisce l'importanza storico – artistica dell'immobile, ma ne è parte integrante essendo presente sin dal momento dell'originaria costruzione».
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