Cronaca

Allarme incendi nelle campagne di Trani, vietato accendere fuochi fino a metà settembre

L’ordinanza sindacale con tutti i divieti

Con l'approssimarsi della stagione estiva, per lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incombe il rischio derivante da incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti d'ogni genere. Il sindaco di Trani, Giuseppe Tarantini, ha firmato un'ordinanza per scongiurare problemi alla pubblica incolumità, alla viabilità ed alle proprietà private e pubbliche.

Nell'ordinanza sono previsti una serie di divieti per aree boscate, fondi rustici incolti, suoli edificatori in stato di abbandono e per tutti gli altri siti incolti, cespugliati o arborati del territorio comunale. Dal 15 giugno al 15 settembre è tassativamente vietato: accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio; far brillare mine o usare esplosivi; usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace; tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e private e/o incontrollate; fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio; esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici; inoltrare nel bosco, su viabilità non asfaltate, auto (specialmente se dotata di marmitta catalitica) e parcheggiare a contatto con l'erba secca; transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali; abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolte e/o abbandonate, devono eseguire, entro il 15 giugno, le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, consistenti nella pulizia dei suddetti siti, mediante aratura e rimozione di sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, creando nel contempo una fascia protettiva di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del fondo, priva di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

Le società di gestione delle Ferrovie, l'Anas, l'Acquedotto pugliese, la società autostrade, la provincia ed i consorzi di bonifica, entro il 15 giugno, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, nei tratti di attraversamento delle aree boscate, cespugliate o arborate, ricadenti nel territorio comunale, devono provvedere alla pulizia delle aree medesime, banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, creando nel contempo, idonee fasce di protezione da sottoporre al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione e/o con diserbanti purchè di natura eco-compatibile.

Le trasgressioni ai divieti ed alle prescrizioni saranno punite a norma dell'articolo10 della legge numero 353 del 21 novembre del 2000, con una sanzione amministrativa che oscilla da 1.032,91 euro a 10.329,14 euro. Per gli Enti ed i privati inadempienti le trasgressioni ai divieti ed alle prescrizioni saranno punite con una sanzione amministrativa che oscilla dai 258 euro ai 516 euro.
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