
Enti locali
Cambia sesso e nome, il Comune pubblica i suoi dati
La privacy questa sconosciuta. Sull'albo pretorio on line è stata pubblicata per alcune ore la sua istanza
Trani - mercoledì 14 marzo 2012
12.01
Un giovane residente a Trani ha cambiato sesso. Dopo aver sostenuto un'operazione, il lui diventato lei ha avviato le procedure per il cambio del nome. Proposta accolta e diventata atto, con tanto di pubblico sputtanamento. Sull'albo pretorio on line del Comune per diverse ore è stata pubblicata (e dopo il nostro articolo rimossa) l'istanza della variazione del nome della persona con tutti i dati, chiaramente leggibili anche nell'oggetto dell'avviso. La pubblicazione dei cosiddetti dati sensibili apre il problema legato al rispetto del privacy.
L'articolo 4 (comma 1) del decreto legislativo 196/2003 definisce dati sensibili quei dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Benché gli articoli 20, 22 e 26 stabiliscano le modalità per il trattamento dei dati sensibili rispettivamente da parte dei soggetti pubblici, di privati e degli enti pubblici economici, l'articolo 22 (comma 8) e l'articolo 26 (comma 5) vietano la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute da parte di quasiasi soggetto pubblico o privato, senza eccezione alcuna. Allo stato attuale, l'organizzazione mondiale della sanità inquadra a tutti gli effetti il transessualismo ed il transgenerismo come condizioni relative alla salute di una persona. Ragion per cui, probabilmente sarebbe servita maggior accortezza nel trattare la delicata pratica del soggetto richiedente
L'articolo 4 (comma 1) del decreto legislativo 196/2003 definisce dati sensibili quei dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Benché gli articoli 20, 22 e 26 stabiliscano le modalità per il trattamento dei dati sensibili rispettivamente da parte dei soggetti pubblici, di privati e degli enti pubblici economici, l'articolo 22 (comma 8) e l'articolo 26 (comma 5) vietano la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute da parte di quasiasi soggetto pubblico o privato, senza eccezione alcuna. Allo stato attuale, l'organizzazione mondiale della sanità inquadra a tutti gli effetti il transessualismo ed il transgenerismo come condizioni relative alla salute di una persona. Ragion per cui, probabilmente sarebbe servita maggior accortezza nel trattare la delicata pratica del soggetto richiedente
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