Vita di città

Concessioni demaniali: ecco come sono cambiate le norme

Potranno durare fino a 20 anni

La proroga delle concessioni esistenti sino al 2015, la possibilità di estendere la durata delle concessioni sino a 20 anni. Sono queste alcune delle modifiche più signficative delle norme in materia di concessione demaniale marittima. Le novità normative sono esposte dal consigliere comunale Francesco De Noia:

E' stata fissata al 31 dicembre 2015 la durata delle concessioni demaniali marittime aventi carattere turistico ricreativo in vigore al 30 dicembre 2009 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015. In più, sempre per il settore turistico ricreativo viene mantenuta la possibilità di estendere, se sussistono i presupposti, le durate sino a 20 anni in presenza di investimenti da parte del concessionario.

Inoltre è stata prevista l'abrogazione del famoso articolo 37 (comma 2) del codice della navigazione, che disciplinava il cosiddetto diritto di insistenza per gli attuali titolari di concessioni demaniali, che godevano del rinnovo automatico delle concessioni demaniali. Nella circolare esplicativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Direzione generale dei porti) è chiarito che tale disciplina si applica a tutte le concessioni ad uso turistico, quale che sia il loro ambito spaziale e senza distinzione di Autorità concedenti, comprese le concessioni demaniali marittime relative a pontili galleggianti e gavitelli di ormeggio in considerazione della prevalente valenza turistica rispetto a quella di infrastruttura per la nautica da diporto.

Il termine di proroga fissato al 31 dicembre 2015 è derogabile solo per volontà della parte privata. La pubblica amministrazione non ha, infatti, il potere di fissare autonomamente un termine di proroga diverso da quello previsto del 31 dicembre 2015, o diverso da quello voluto dal concessionario, nei limiti, ovviamente, del predetto termine massimo previsto.

Al fine di ottenere l'estensione temporale è sufficiente la mera annotazione della proroga sul titolo concessorio. In ragione sia della valorizzazione delle attività imprenditoriali, sia della tutela degli investimenti, la nuova normativa lascia invariata la possibilità, per i titoli concessori a valenza turistica di avere una durata comunque sino a vent'anni. Ne discende che, entro e non oltre il periodo temporale di proroga previsto ex lege sino al 31 dicembre 2015, i soggetti interessati potranno con richieste motivate richiedere una diversa durata delle concessioni superiore ad anni sei e comunque non superiore a venti anni, in ragione dell'entità degli investimenti e delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle Regioni.

La domanda per ottenere una durata della concessione oltre il 31 dicembre 2015, fermo restando il limite di anni venti, deve essere presentata presso la competente Autorità, corredata dalla seguente documentazione a firma di un professionista abilitato, che se ne assuma la responsabilità: piano economico finanziario (nel caso degli investimenti e dei costi da ammortizzare), relazione tecnica sugli interventi e grafici esplicativi (nel caso di opere da realizzare), computo metrico estimativo dei lavori (nel caso di opere da realizzare), perizia di stima dei manufatti pertinenziali al momento dell'intervento (nel caso di pertinenze demaniali marittime).


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