
Cronaca
Si ammalò dopo vaccino antinfluenzale, Ministero condannato al risarcimento
Il fatto nel 2009 ai danni di una giovane tranese
Trani - domenica 17 marzo 2019
10.19
La sezione lavoro del Tribunale di Trani ha condannato del Ministero della Salute al pagamento dell'indennizzo previsto dalla legge n.210/1992, cioè dalla normativa "in favore di soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie", a beneficio di una ragazza tranese che nel 2009 (allora minorenne) si sottopose alla somministrazione di un vaccino antinfluenzale.
Subito dopo la giovane lamentò dolore e formicolio alla gamba destra. Due diverse consulenze disposte dai giudici tranesi (la prima nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo dinanzi al tribunale civile, la seconda nel ricorso nel merito davanti alla sezione lavoro, competente per materia) hanno accertato il nesso di causalità tra somministrazione del vaccino e la "ipostenia crurale destra funzionale", cioè la patologia neurologica denunciata dalla giovane. Frequentando una scuola a rischio contagio, la ragazza, su indicazione del medico di famiglia, si sottopose al vaccino antinfluenzale ISIFLU: vaccinazione raccomandata dallo Stato con un'apposita campagna informativa.
Pur non trattandosi di vaccinazione obbligatoria l'indennizzo spetta ugualmente ha stabilito il tribunale in richiamo della sentenza n. 268/2017 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 della L. n. 210/1998 nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo nei confronti di coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antinfluenzale.
Le consulenze medico legali hanno accertato che la ragazzina prima della somministrazione del vaccino godeva di ottima salute e che non vi furono altre cause, o concause, nella patologia invalidante insorta successivamente.
Subito dopo la giovane lamentò dolore e formicolio alla gamba destra. Due diverse consulenze disposte dai giudici tranesi (la prima nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo dinanzi al tribunale civile, la seconda nel ricorso nel merito davanti alla sezione lavoro, competente per materia) hanno accertato il nesso di causalità tra somministrazione del vaccino e la "ipostenia crurale destra funzionale", cioè la patologia neurologica denunciata dalla giovane. Frequentando una scuola a rischio contagio, la ragazza, su indicazione del medico di famiglia, si sottopose al vaccino antinfluenzale ISIFLU: vaccinazione raccomandata dallo Stato con un'apposita campagna informativa.
Pur non trattandosi di vaccinazione obbligatoria l'indennizzo spetta ugualmente ha stabilito il tribunale in richiamo della sentenza n. 268/2017 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 della L. n. 210/1998 nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo nei confronti di coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antinfluenzale.
Le consulenze medico legali hanno accertato che la ragazzina prima della somministrazione del vaccino godeva di ottima salute e che non vi furono altre cause, o concause, nella patologia invalidante insorta successivamente.
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Trani .jpg)

.jpg)






