Vita di città
Una legge regionale che aumenta l'offerta di edilizia residenziale
Lo annuncia il consigliere Carlo Laurora
Trani - mercoledì 14 maggio 2008
La legge approvata nella seduta del Consiglio Regionale del 13 aprile 2008 si propone di stabilire procedure urbanistiche volte a superare le difficoltà di realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale a costi contenuti,soprattutto in affitto, destinati a soddisfare un fabbisogno crescente determinato sia all'impennata dei prezzi sul mercato immobiliare, sia al diminuito potere d'acquisto degli stipendi e dei salari. Inoltre, esso consente ai Comuni di disporre di aree da destinare alla costruzione, da parte dei soggetti istituzionali competenti, di alloggi di edilizia pubblica, la cui quota come è ben noto, è giunta ormai a livelli così bassi da collocare l'Italia all'ultimo posto fra i paesi europei.
Per rispondere proprio a tali difficoltà l'art. 1, commi 258 e 259 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato",prevede che i Comuni possano definire ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Per consentire ai comuni di utilizzare l'opzione consentita dalla norma statale più agevolmente spetta alle Regioni stabilire idonee procedure nel quadro delle norme regionali in vigore. Per orientare i Comuni ad applicare la norma nel quadro di una valutazione organica della domanda abitativa, la legge prevede che i Comuni valutino preventivamente il fabbisogno di edilizia residenziale sociale, e nel caso dei Comuni a elevata tensione abitativa, che la valutazione sua trasmessa alla Regione unitamente alla indicazione dei modi di soddisfacimento del fabbisogno stesso.
La norma statale, al comma 259, prevede anche la possibilità i prevedere una ‘compensazione' per il soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale sociale. La legge prevede che i Comuni, previa valutazione della sostenibilità del maggiore carico insediato e della compatibilità con caratteri culturali, ambientali e paesaggistici dei luoghi, utilizzino a tal fine: Ambiti destinati a servizi che siano in esubero rispetto alla dotazione minima inderogabile standard urbanistici,assegnando ad essi una previsione edificatoria secondo il metodo della perequazione urbanistica; Ambiti a prevalente destinazione residenziale consentendo un surplus di capacità edificatoria.
Inoltre, la legge orienta i Comuni ad assegnare le aree così individuate ai proprietari e agli operatori pubblici e privati secondo criteri di concorrenzialità e trasparenza; i proprietari e i soggetti di cui ai commi 1 e 3 ai quali sia affidata la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale sociale dovranno, sulla base di apposita convenzione, impegnarsi a cedere gratuitamente al Comune una quota minima del 10% degli alloggi realizzati grazie al surplus di capacità edificatoria e garantire preferibilmente l'affitto dei restanti alloggi di edilizia residenziale sociale a soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso a tale tipo di alloggi selezionati da una graduatoria comunale.
Infine, la legge prevede che le varianti urbanistiche tese all'attuazione delle norme seguano la procedura semplificata (e certa e rapida riguardo ai tempi di approvazione, contenuti in 150 giorni più eventuali 30 in caso di non compatibilità) di cui l'art. 11 della Legge regionale n. 20/2001.
Per rispondere proprio a tali difficoltà l'art. 1, commi 258 e 259 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato",prevede che i Comuni possano definire ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Per consentire ai comuni di utilizzare l'opzione consentita dalla norma statale più agevolmente spetta alle Regioni stabilire idonee procedure nel quadro delle norme regionali in vigore. Per orientare i Comuni ad applicare la norma nel quadro di una valutazione organica della domanda abitativa, la legge prevede che i Comuni valutino preventivamente il fabbisogno di edilizia residenziale sociale, e nel caso dei Comuni a elevata tensione abitativa, che la valutazione sua trasmessa alla Regione unitamente alla indicazione dei modi di soddisfacimento del fabbisogno stesso.
La norma statale, al comma 259, prevede anche la possibilità i prevedere una ‘compensazione' per il soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale sociale. La legge prevede che i Comuni, previa valutazione della sostenibilità del maggiore carico insediato e della compatibilità con caratteri culturali, ambientali e paesaggistici dei luoghi, utilizzino a tal fine: Ambiti destinati a servizi che siano in esubero rispetto alla dotazione minima inderogabile standard urbanistici,assegnando ad essi una previsione edificatoria secondo il metodo della perequazione urbanistica; Ambiti a prevalente destinazione residenziale consentendo un surplus di capacità edificatoria.
Inoltre, la legge orienta i Comuni ad assegnare le aree così individuate ai proprietari e agli operatori pubblici e privati secondo criteri di concorrenzialità e trasparenza; i proprietari e i soggetti di cui ai commi 1 e 3 ai quali sia affidata la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale sociale dovranno, sulla base di apposita convenzione, impegnarsi a cedere gratuitamente al Comune una quota minima del 10% degli alloggi realizzati grazie al surplus di capacità edificatoria e garantire preferibilmente l'affitto dei restanti alloggi di edilizia residenziale sociale a soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso a tale tipo di alloggi selezionati da una graduatoria comunale.
Infine, la legge prevede che le varianti urbanistiche tese all'attuazione delle norme seguano la procedura semplificata (e certa e rapida riguardo ai tempi di approvazione, contenuti in 150 giorni più eventuali 30 in caso di non compatibilità) di cui l'art. 11 della Legge regionale n. 20/2001.