Dr Hauze

Gabinetto o scherzetto?

Dottor Hauze 106

Dopo le non contestate dichiarazioni fatte in Consiglio comunale, ho ricontrollato gli atti inerenti la vicenda dell'allestimento del gabinetto del sindaco, per fare una sconcertante scoperta: mi era sfuggita la determinazione dirigenziale della sesta ripartizione (la numero 188 del 12 agosto 2010, buon Ferragosto!), pubblicata 8 mesi dopo, il 15 aprile del 2011. E questa è un'anomalia di non poco conto. Con questa determinazione, a pochi giorni dall'affidamento dei lavori in questione alla ditta beneamata Seca (determinazione della prima ripartizione numero 79 del 6 luglio 2010, cui è seguito il contratto stipulato in data 30 luglio 2010), viene disposto un ulteriore impegno di spesa integrativo per 40.000 euro. L'impegno integrativo viene giustificato in premessa evidenziando che «durante l'espletamento del lavoro di che trattasi, su invito di autorevoli componenti dell'amministrazione comunale, gli stessi sono stati integrati con notevole incremento di materiale all'uopo necessario e relativa manodopera altamente specializzata (il tutto ben visibile in loco a chiunque)». Madò!

Orbene non è dato sapere chi siano i citati «autorevoli componenti dell'amministrazione comunale», come pure non è dato sapere, nonostante richiesto più volte, chi abbia diretto i lavori ed in cosa consistano i lavori e/o forniture in questione, non essendo allegata alla determinazione, una fattura o una specifica dei costi. Tant'è. Sta di fatto che, apportare una variante significativa (circa il 40% dell'importo originario), a pochi giorni dall'aggiudicazione dell'appalto può significare solo due cose: o si è voluto sperperare denaro pubblico, oppure il progetto iniziale era totalmente inadeguato, tanto da dover essere integrato per ben due volte.

Ma non è tutto: in allegato alla delibera sono presenti le attestazioni di copertura finanziaria, e qui i SS.RR.CC. sono stati da guinness dei primati: leggete bene, cari 23 lettori, da quali capitoli sono state reperite le risorse finanziarie per i lavori in questione: 6.069,50 euro dalle spese in conto capitale per funzioni nel campo della viabilità (bilancio 2010); 5.316,53 euro dalle spese in conto capitale per funzioni di polizia locale (bilancio 2000); 6.547,21 euro dalle spese in conto capitale per funzioni di polizia locale (bilancio 2000); 3.400 euro dalle spese correnti per funzioni generali di amministrazione (bilancio 2010); 10.638,20 euro dalle spese in conto capitale per funzioni nel campo della viabilità (bilancio 2000); 5.669,82 euro dalle spese in conto capitale per funzioni generali di amministrazione (bilancio 1998); 2.358,74 euro dalle spese correnti funzioni nel campo turistico (bilancio 2005). Come si può vedere c'è di tutto e di più, dall'uso di spese in conto capitale per giunta di settori che col gabinetto del sindaco non c'entrano nulla, all'uso di fondi datati, d'annata. Non posso, infine, che evidenziare una questione sostanziale: tra importo originario e generose integrazioni, la sistemazione del gabinetto del sindaco è costata alla collettività 210.000 euro! Praticamente il costo di un appartamento. Mi chiedo, in tempi di crisi, in cui i Comuni sono costretti a tagliare le proprie spese, se non era ben più opportuno effettuare interventi più sobri, destinando le altre somme a disposizione per spese più utili? Mah! Buona digestione per il gabinetto.

Acquisti misteriosi - Con determinazione dirigenziale della prima ripartizione (la numero 91 del 24 ottobre 2011), è stata impegnata la somma di 2.500 euro per «provvedere all'acquisto di beni di consumo e servizi al fine di assicurare il regolare funzionamento» degli uffici del segretario generale, del cerimoniale e gabinetto del sindaco. E' quasi pleonastico evidenziare che dagli atti pubblicati non è dato sapere quali siano nello specifico i beni di consumo e i servizi da acquistare, da chi verranno acquistati e da quale capitolo di spesa verrà prelevato l'importo in questione. Buonanotte. A costo di sembrare malpensante, non vorrei che questa misteriosa somma serva in realtà per pagare anche il famoso libro su Garibaldi da 800 euro, che nessuno dice di aver ordinato, ma che al Comune di Trani è comunque pervenuto, con tanto di fattura, da parte dell'editore. Poiché non è possibile, in base alla normativa vigente, impegnare somme pubbliche, senza che si conosca il debitore e la causale esatta della spesa, invito il dirigente che russa sui russi ad annullare questa determinazione, e se l'esborso è effettivamente necessario, a delibare un nuovo impegno di spesa completo di tutte le indicazioni previste dalla legge e dai regolamenti.

Lavori alla salita del Monastero - Prendo atto che si è provveduto ad eseguire i lavori di sistemazione della ringhiera della salita del Monastero, nonché al consolidamento del tratto di strada interessato dall'erosione marina, sebbene non mi convinca la misteriosa procedura per l'individuazione dell'impresa affidataria dei lavori. Tuttavia devo evidenziare che non è stato ripristinato il muraglione, che è rimasto privo del relativo, totale paramento in pietra. Potevano farlo fare alla solita, beneamata Comest che, non si sa come, pare abbia avuto anche l'affidamento dei lavori al campanile di San Rocco (prossimamente su questi schermi). Evidenzio inoltre che senza le opportune opere marittime per prevenire l'erosione, i lavori effettuati non possono che assumere una valenza palliativa, atteso che l'erosione, anche per effetto dei lavori eseguiti (non tutti con regolare autorizzazione) nei tratti di costa adiacenti, non potrà che continuare, danneggiando ulteriormente il muro di sostegno della strada. I SS.RR.CC. sono avvisati.

Agibilità del Monastero - Non si è ancora spenta (e ci sono i presupposti perché non si spenga tanto presto) la vicenda relativa all'agibilità del Monastero, che ha innescato un contenzioso fra Comune di Trani e società Metropolis Events srl in merito alla mostra di antiquariato. Tuttavia ritengo doveroso evidenziare un aspetto non trascurabile della vicenda: si è detto che per effetto del decreto del presidente della Repubblica 151 dell'1 agosto 2011, si è reso necessario dotare il Monastero del certificato di prevenzione incendi. In effetti l'allegato I al citato decreto, che elenca le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, al numero 72 indica gli «edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, numero 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente allegato». Tuttavia l'allegato II del decreto contiene la tabella di equiparazione con le voci di cui al precedente decreto in materia di prevenzione incendi (decreto ministeriale del 16 febbraio 1982): secondo questa tabella, l'attuale voce 72 è equiparata alla precedente voce numero 90 relativa agli «edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, numero 1664». Sembrerebbe chiaro quindi che l'obbligo di dotare il Monastero del certificato di prevenzione incendi non fosse affatto una novità dell'ultima ora, ma fosse previsto anche dalla normativa previgente. Ed è del tutto pacifico che questa certificazione dovesse essere richiesta dal Comune di Trani, proprietario del Monastero, permanentemente adibito a mostre, nonché alla celebrazione di matrimoni e non certo dalla società che ne ha richiesto l'uso per qualche giorno. Peraltro, ho potuto constatare che in questi giorni il Monastero è regolarmente aperto, con tanto di costosa guardia giurata. Ma se lo stesso è inagibile (per mancanza del certificato di prevenzione incendi), non dovrebbe restare chiuso al pubblico? Sveglia! E io pago!

Vicenda Guastamacchia - Pare che nei prossimi giorni verrà sottoposta alla giunta comunale, per l'ennesima volta, un'ipotesi di definizione transattiva. La novità sarebbe rappresentata da un parere espresso dall'avvocato Franco Gagliardi La Gala, difensore del Comune nel procedimento in corso presso la Corte di Cassazione. Non è dato di conoscere questo ulteriore parere legale, tuttavia non posso che evidenziare la singolarità di un doppio parere sulla stessa vicenda. Se il parere fosse stato richiesto prioritariamente al legale che patrocina in Cassazione il Comune di Trani, avrei potuto anche comprendere che a fronte di un parere non tranquillizzante per il Comune, oppure di fronte a possibili dubbi sull'imparzialità del difensore (come pare sia stato sostenuto da un'autorevole componente della giunta), si potesse richiedere un parere ad un legale terzo, al fine di decidere su basi giuridicamente solide. Invece si è prima richiesto un parere ad un legale esterno (che peraltro è stato stranamente definito «di fiducia del Comune» pur essendo tuttora il difensore di controparte in una vertenza contro il Comune di Trani) e solo in una fase successiva, si è chiesto il parere al difensore del Comune. Mi chiedo peraltro se a Gagliardi La Gala sia stato richiesto anche un parere sulla competenza dell'Organo chiamato a decidere su un'eventuale transazione, ed in caso affermativo gradirei, unitamente ai 23 lettori di questa rubrica, conoscere l'esito. A mio sommesso parere (derivante da una lunga esperienza amministrativa) la competenza è di Consiglio comunale, tant'è che non più tardi di pochi mesi fa la transazione per la vertenza Verdemare è stata ratificata dal Consiglio comunale. Sent Rggier, iausce nan ièj com aier!

Assalto alla dirigenza
- Scelti intuitus personae e contrattualizzati dal sindaco Tarantini, alla fine del suo mandato, due dirigenti comunali vogliono ora diventare fissi. La loro è, umanamente, una comprensibile aspettativa. Purtroppo sono sfortunati perché non solo il Russo che russa sui russi ha sollevato un inutile polverone sbagliando a nominare il noto consulente beneventano, ma, secondo me, i 2 hanno scelto un periodo sbagliato per la loro richiesta. Tempus regit actum. Infatti la Corte Costituzionale, come ben sa il sindaco-medico Tarantini e come si è letto in questi giorni sulle cronache giornalistiche locali, con sentenza del 23 febbraio 2011 (la numero 68) ha dichiarato incostituzionale la legge della Regione Puglia del 25 febbraio 2010 (la numero 4) laddove prevede l'accesso a posti di dirigente medico in assenza di concorso. Per cui, in questi giorni si è visto un gran casino alla Regione Puglia. Inoltre le sentenze numero 6884/2011 (1 agosto) e 7636/2011 (30 settembre) del Tar Lazio hanno affermato che, in assenza di un adeguato concorso, sono nulle 3/4 delle nomine dirigenziali nell'Agenzia delle entrate. Altro casino mediatico, anche perché decadono migliaia di accertamenti firmati da loro. La giurisprudenza, insomma, sistematicamente sta condannando le pubbliche amministrazioni che spesso realizzano uno spoil system mascherato, saltando a pié pari le disposizioni normative che richiedono il concorso per soli esami per accedere alla qualifica dirigenziale. Infatti dal combinato disposto dell'articolo 97 (comma 3) della Costituzione italiana e dell'articolo 28 del decreto legislativo 165/2001, deriva l'indicazione che l'unica via esistente per sistemarsi fissi come dirigenti è il concorso pubblico per soli esami. Stop.

In questi giorni, inoltre, altra pesante tegola è caduta sulla testa dei 2 pretendenti al posto fisso: la sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Toscana (3 ottobre 2011, numero 363) ha con una chiarezza disarmante spiegato le molte ragioni dell'assoluta illegittimità di incarichi dirigenziali a persone scelte per via esclusivamente fiduciaria. Specificatamente: i giudici contabili toscani, a ben leggere, con la sentenza de quo hanno svolto una pregevolissima ricognizione di tutta una serie di pronunce e norme tutte ribadenti che la fiducia nella persona da incaricare non possa e non debba essere un surrogato né del titolo di studio, né di modalità selettive serie, in quanto difforme dal chiaro dettato costituzionale di cui all'articolo 97, comma 3. Decisivo appare il passaggio nel quale la sezione Toscana rileva come «il giudice delle leggi ha osservato come la legge, nel riservare l'esercizio di determinate attività professionali e lo svolgimento di certe funzioni a dati soggetti sulla base di determinati requisiti culturali, abbia dato essa stessa una valutazione di rilevanza di carattere tecnico dell'attività da svolgere (Corte costituzionale, sentenza numero 127 del 1985) e abbia postulato che l'esercizio di detta attività venga effettivamente svolto, a garanzia della collettività e del buon andamento, da persone che, oltre a possedere i requisiti di preparazione e capacità occorrenti, abbiano dato prova di tale idoneità attraverso un accertamento – esame di Stato per le professioni private (articolo 33 della Costituzione) o concorso pubblico per i pubblici dipendenti (articolo 97 della Costituzione) – condotto con le necessarie garanzie di serietà e correttezza (Corte costituzionale, sentenza numero 77 del 1964)». Si è, insomma, troppo spesso dimenticato che la dirigenza è sì servente l'apparato politico, ma allo scopo di assicurare rigorosità tecnica e legittimità alle scelte discrezionali di carattere politico amministrativo, non per svolgere strumentalmente quelle competenze gestionali che alla politica sono precluse o, comunque, per garantire modalità amministrative di parte. Come spiegato dalla sentenza della Consulta citata dalla sezione Toscana, la dirigenza ha il compito di guidare il funzionamento delle strutture amministrative primariamente a garanzia della collettività. A questo scopo, sono indispensabili sia requisiti di professionalità attestati da percorsi di studio elevati, sia modalità selettive rigorose, tanto per l'accesso a professioni, quanto per l'ingresso nei ruoli della dirigenza.

Il ragionamento della magistratura contabile avrebbe dovuto essere completato da un'osservazione ulteriore ed assorbente la questione: l'articolo 88 del decreto legislativo 267/2000 stabilisce che «all'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, numero 29,e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico». L'immediata e diretta applicabilità, dunque, del testo unico sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni deriva direttamente da una scelta proprio del decreto legislativo 267/2000, la quale, al di là da ogni altra corretta individuazione nelle fonti di limiti all'autonomia locale, è essa stessa una chiara fonte di vincolo a detta autonomia. Il basilare decreto legislativo 267/2000, dunque, non consente di ritenere nell'ente locale possibili sistemi di individuazione e selezione della dirigenza diversi da quelli stabiliti in generale dalla Costituzione e della normativa sul pubblico impiego. Ecco, è proprio qui il problema.

La pretesa, mai sopita, degli organi politici di disporre di una dirigenza che avalli ogni loro indicazione a prescindere, sulla base del rapporto di fiducia. Forse un titolo di studio per scongiurare questa politicizzazione della dirigenza può non bastare. Ma scelte solo fiduciarie portano inevitabilmente ad una dirigenza appiattita e contigua al potere politico, in contrasto con il disegno costituzionale. Tant'è.

Dopo quanto su riportato, concludo con alcuni miei specifici busillis a cui è d'uopo dare riscontro. Perché in questi anni il sindaco Tarantini non ha bandito un regolare concorso che, nel caso, avrebbe potuto dare ai 2 benemeriti la possibilità di stabilizzarsi a Trani? Dopo il consulente amico di Benevento, chi è il docente universitario barese incaricato? Perché nominare e pagare 2 consulenti per un'unica, identica vicenda? Perché non far correttamente pronunciare sulla pretesa dei 2 un magistrato in un'aula di tribunale? Al Comune i SS.RR.CC. hanno ben compreso che quello che intendono abborracciare il 16 novembre all'ufficio provinciale del lavoro porterà Trani alla ribalta nazionale? Mala tempora currunt! Russo! Russo!

Possibile che nessuno abbia letto questa notizia (http://www.traniweb.it/trani/informa/17144.html)? Possibile che nessuno degli stipendiati comunali abbia ritenuto di approfondire, verificare, controdedurre su queste gravi accuse? Nessun organo di polizia ha visionato quella pubblica denunzia? Nessun magistrato ritiene in proposito di aprire un fascicolo? Ho capito. Nessuno legge, nessuna legge! Evviva il far west tranese!

E per questa volta è sufficiente. Hauze
Albo pretorio on line. Alla faccia della trasparenza: Delibera di giunta municipale numero 123 del 25 ottobre: mancano tutti gli allegati concernenti il richiamato peg. Delibera di giunta municipale numero 117 del 13 ottobre: manca l'allegato indicato in narrativa concernente la dotazione organica come rideterminata in applicazione della legge regionale numero del 19 dicembre 2008.

Barzelletta sui patrocini: Sesta mostra ornitologica dal 5 al 9 ottobre 2011. La richiesta di patrocinio è del 20 luglio, la delibera di concessione è la numero 116 del 13 ottobre. Arte e bilanciere dell'Automoclub per tappa di Trani dell'8 ottobre 2011. La richiesta di patrocinio è del 20 agosto, la delibera di concessione è la numero 118 del 13 ottobre.

Mistero glorioso: Determina della sesta ripartizione (la numero 251 del 18 ottobre 2011): parcheggio nel piazzale nei pressi della scuola Petronelli. Manca la scheda finanziaria di imputazione spesa. Inoltre, se esiste, l'elaborato tecnico, indicato in narrativa, non è allegato. Ma sciatavinn!
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Dr Hauze

Dr Hauze

La rubrica a firma di Roberto Visibelli

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