
Cronaca
Contratto di Quartiere II, assolti ex dirigente del Comune e un imprenditore
Erano accusati di aver espropriato particelle private in maniera irregolare
Trani - giovedì 21 luglio 2016
0.15
Il Tribunale collegiale di Trani ha assolto l'ex dirigente dell'ufficio tecnico comunale, Giuseppe Affatato, l'imprenditore Giambattista Scaringi e la sua impresa Scaringi Costruzioni srl per la vicenda relativa all'esproprio di alcune particelle private, sui cui sono stati costruiti dei palazzi nell'ambito del contratto di quartiere II Sant'Angelo. Come si ricorderà, nell'aprile 2013, i palazzi vennero sequestrati a seguito di un'inchiesta della Procura di Trani, che ipotizzava un esproprio realizzato secondo procedure non regolari.
Ad Affatato (assistito dagli avvocati Domenico Di Terlizzi e Francesco Di Marzio) erano contestati i reati di abuso d'ufficio, falso ideologico, rifiuto di atti di ufficio, invasione di terreni e la mancata esecuzione di provvedimenti del giudice, in relazione a un'ordinanza del Tar Puglia. Il legale rappresentante della Scaringi Costruzioni srl (che con altre due società formava l'Ati diventata soggetto attuatore del contratto di quartiere), cioè Giambasttista Scaringi, era imputato in concorso con Affatato, per abbandono incontrollato di rifiuti provenienti dalle opere di bonifica di alcune particelle sulle quali poi si è costruito; mentre l'imprenditore e la società (difesi dall'avvocato Antonio Florio) rispondevano, in concorso, anche di invasione di terreni.
L'inchiesta era partita proprio dalla denuncia del proprietario delle particelle. Tra i fatti contestati dall'accusa al dirigente dell'ufficio tecnico, c'era l'aver ordinato la bonifica dei terreni da espropriare nonostante il rifiuto legittimo del proprietario ad accettare l'indennità di espropriazione calcolata dall'ufficio tecnico. Peraltro, la bonifica era stata affidata proprio alla Scaringi, azienda assegnataria dei lotti su cui edificare, e il dirigente ometteva di depositare presso la Cassa depositi e prestiti il preventivo obbligatorio di espropriazione.
L'immobile sarebbe stato, inoltre, "incongruamente e falsamente valutato" da Affatato. Così facendo l'ex dirigente avrebbe procuratore intenzionalmente all'Ati – ha sostenuto la Procura - "un ingiusto vantaggio patrimoniale di rilevante entità" e, al contrario, avrebbe procurato "un danno ingiusto pure di rilevante gravità" al proprietario delle particelle. L'azienda aggiudicataria dei suoli, infine, non avrebbe depositato le indennità di espropriazione. Gli imputati sono stati assolti per ciascun capo di imputazione, in quasi tutti i casi con la formula del "fatto non sussiste".
Ad Affatato (assistito dagli avvocati Domenico Di Terlizzi e Francesco Di Marzio) erano contestati i reati di abuso d'ufficio, falso ideologico, rifiuto di atti di ufficio, invasione di terreni e la mancata esecuzione di provvedimenti del giudice, in relazione a un'ordinanza del Tar Puglia. Il legale rappresentante della Scaringi Costruzioni srl (che con altre due società formava l'Ati diventata soggetto attuatore del contratto di quartiere), cioè Giambasttista Scaringi, era imputato in concorso con Affatato, per abbandono incontrollato di rifiuti provenienti dalle opere di bonifica di alcune particelle sulle quali poi si è costruito; mentre l'imprenditore e la società (difesi dall'avvocato Antonio Florio) rispondevano, in concorso, anche di invasione di terreni.
L'inchiesta era partita proprio dalla denuncia del proprietario delle particelle. Tra i fatti contestati dall'accusa al dirigente dell'ufficio tecnico, c'era l'aver ordinato la bonifica dei terreni da espropriare nonostante il rifiuto legittimo del proprietario ad accettare l'indennità di espropriazione calcolata dall'ufficio tecnico. Peraltro, la bonifica era stata affidata proprio alla Scaringi, azienda assegnataria dei lotti su cui edificare, e il dirigente ometteva di depositare presso la Cassa depositi e prestiti il preventivo obbligatorio di espropriazione.
L'immobile sarebbe stato, inoltre, "incongruamente e falsamente valutato" da Affatato. Così facendo l'ex dirigente avrebbe procuratore intenzionalmente all'Ati – ha sostenuto la Procura - "un ingiusto vantaggio patrimoniale di rilevante entità" e, al contrario, avrebbe procurato "un danno ingiusto pure di rilevante gravità" al proprietario delle particelle. L'azienda aggiudicataria dei suoli, infine, non avrebbe depositato le indennità di espropriazione. Gli imputati sono stati assolti per ciascun capo di imputazione, in quasi tutti i casi con la formula del "fatto non sussiste".
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Trani .jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)



.jpg)