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Domanda Reddito di inclusione respinta? Ecco come richiedere il riesame

Le nuove regole spiegate dall'Inps

Dallo scorso 1 luglio sono cambiate le regole di accesso al Rei, Reddito di inclusione, in quanto non è più necessario avere in famiglia almeno un minore, un disabile, una donna in stato di gravidanza o un disoccupato over 55, ma conterà solo il requisito economico. Per questo l'Inps ha comunicato che tutte le istanze inviate dai mesi di gennaio a maggio respinte per mancanza dei requisiti familiari, saranno sottoposte a riesame d'ufficio.

Le istruzioni sul riesame delle domande di Rei, pubblicate dall'Inps con messaggio n.2937 del 20/07/2018 risultano particolarmente importanti per capire cosa fare per richiedere il riesame delle domande di reddito inclusione respinte non solo per i requisiti familiari ma anche per altri difetti riscontrati dall'Istituto.

A seguito dell'emanazione del provvedimento sul respingimento della domanda di accesso al reddito di inclusione, il soggetto richiedente potrà presentare istanza di riesame. Per contestare la domanda di REI respinta, sarà necessario presentare domanda di riesame presso la struttura INPS che ha emanato il provvedimento entro la scadenza di 30 giorni dalla data in cui è stato ricevuto.

La richiesta di riesame per richiedere il reddito di inclusione dovrà essere presentata in una delle seguenti modalità: in forma cartacea, direttamente allo sportello; all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) reperibile sul sito INPS; per posta ordinaria.

A seguito del riesame, la Struttura territoriale procede, in sede di autotutela, alla conferma del provvedimento già emanato o, laddove ne ricorrano i presupposti, alla sua riforma; in entrambi i casi l'esito è notificato al richiedente la prestazione. La decisione sul riesame per la verifica del requisito che ha portato alla revoca del reddito di inclusione o alla sua decadenza, spetterà al Comune o all'INPS in base alle rispettive competenze.

Il Comune potrà disporre il riesame della domanda di REI per le seguenti motivazioni di revoca:
- mancanza del requisito di cittadinanza ex art.3 del decreto n.147/2017;
- mancanza del requisito di residenza ex art.3 del decreto n.147/2017;
- assenza di donna in stato di gravidanza accertata ex art.3 del decreto n.147/2017, per le domande presentate entro il 31 maggio 2018;
- mancanza del requisito della presenza del tutore nel nucleo, ex art.3 del decreto n.147/2017 per le domande presentate entro il 31 maggio 2018;
- assenza nella DSU/ISEE alla richiesta di REI, di persona disabile ed almeno un suo genitore/tutore, ex art.3 del decreto n.147/2017, per le domande presentate entro il 31 maggio 2018;
- composizione del nucleo familiare autodichiarato in DSU non veritiero (art.71 del D.P.R. 445/2000).

Per i restanti requisiti familiari, per quelli concernenti la condizione economica del nucleo familiare del richiedente e per quelli relativi all'incompatibilità, la competenza della verifica degli stessi, anche in sede di riesame, è in capo all'Inps. Il richiedente sarà in ogni caso informato sia in caso di mancato riesame e sia nei casi di variazione dell'esito a seguito della nuova verifica dei requisiti.
  • Comune di Trani
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