Politica

BOC: Il Sen. Visibelli chiede l'annullamento della gara

Il consigliere di Forza Trani interviene sui Buoni Ordinari del Comune

Il consigliere comunale di Forza Trani, Sen. Roberto Visibelli, richiede formalmente a Sindaco e segretario generale l'annullamento della gara per l'individuazione delle banche collocatrici dei BOC comunali. Pubblichiamo integralmente la nota:

« Il Consulente Finanziario del Comune dott. FORTE Antonio, nella Sua relazione datata 14 marzo 2005, annessa al prot. comunale n° 9799 del 18 marzo 2005, suggeriva al Comune di Trani l'emissione di obbligazioni convertibili anche nella forma di "cum warrant". Occorre correttamente ricordare che le obbligazioni convertibili sono il più vecchio esempio di "prestiti" che l'emittente colloca sul mercato. Tali obbligazioni vengono anche definite "strutturate" in quanto la parte più importante dell'obbligazione dipende da una parte esterna all'obbligazione stessa: nel caso in esame si tratta di un titolo azionario che potrà essere acquistato con la consegna di un certo numero di obbligazioni. All'atto dell'emissione di tali obbligazioni infatti vengono fissati tre parametri principali:

1. il valore della cedola (non sempre presente);
2. il rapporto di concambio tra azione ed obbligazione, con l'indicazione del prezzo a cui l'azione potrà essere acquistata;
3. l'arco temporale nel corso del quale detta conversione potrà aver luogo.Risulta evidente che si tratta di strumenti finanziari ad alto rischio: infatti l'obbligazionista avrà utile o perdite a secondo delle variazioni in più o in meno delle azioni delle società ed anche il valore di scambio sul mercato delle obbligazioni subirà oscillazioni secondo le variazioni delle azioni nel corso dell'arco temporale stabilito. Un esempio, tra tanti, è il caso FIAT. Questo strumento finanziario è in genere utilizzato dalle stesse società sulle proprie azioni, per aumenti di capitali atti a sostenere il proprio sviluppo. Ma vi sono casi (pochi in verità) in cui l'obbligazione è emesso da società o ENTI su azioni da questi possedute in un'altra società: questo è il caso in esame in quanto il Comune di Trani, per proprio fabbisogno di investimenti in opere pubbliche e pagamento debiti, emette obbligazioni convertibili in azioni possedute in società civilisticamente "terze" (AMET o AMIU oppure in una fantomatica Holding comunale).

La limitata preparazione dei passati ed attuali Consulenti Comunali non tiene conto che, ad esempio, l'AMET e l'AMIU sono società trasformate ai sensi della Legge 267/2000, legge "costitutiva" e quindi prevalente (per atto costitutivo e per ordine gerarchico delle fonti) sulle norme di diritto privato e commerciale. L'art. 113, punto 5 b) del TUEL recita infatti che i servizi pubblici a rilevanza economica possono essere affidati : b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche.

Con l'emissione di BOC da parte del Comune, convertibili in azioni AMET e AMIU, si avrebbero infatti azionisti di AMET e AMIU non scelti attraverso gara pubblica e magari non in possesso degli altri requisiti previsti dal sopra riportato disposto legislativo (ad esempio la reciprocità di settore negli altri stati – vedasi caso EDF in Montedison).

Pertanto la procedura in atto per l'individuazione della banca collocatrice dei futuri BOC comunali è pertanto oggettivamente ILLEGITTIMA e causa di nullità assoluta di tutti gli eventuali atti.

Né vale, in questo caso, quanto il Responsabile della Ragioneria del Comune commentava in altro provvedimento concernente il rimodulamento dei debiti di bilancio: infatti, se la dottrina prevalente recente "…ha affermato che le persone giuridiche, tra le quali quelle di diritto pubblico, godono della stessa capacità giuridica delle persone fisiche, cioè quella che viene definita capacità generale di diritto comune……" questo criterio vale soltanto nelle aree di operatività non specificatamente disciplinate dal diritto pubblico. L'errore in cui macroscopicamente era incorso qualche passato apprendista stregone finanziario del Comune di Trani risaliva probabilmente, come dallo stesso asserito nella sua relazione, alle "indagini da lui svolte", nelle quali, forse perché residente a Milano, aveva sentito che il Comune di Milano era ricorso alla sopra riportata procedura su azioni della partecipata AEM spa.
Peccato che il Comune di Milano, prima di tali operazioni, è sceso in posizione azionaria minoritaria nell'AEM (49%) e quindi si è svincolato dalle procedure di diritto pubblico imposte dalla 267/2000.

MA TANTO NON E' POSSIBILE PER, AD ESEMPIO, L'AMET!!!

Infatti lo Statuto dell'AMET, approvato dal Consiglio Comunale in sede di "atto costitutivo" e quindi modificabile solo dallo stesso Consiglio, al Titolo II, art. 5, riporta:

- La misura complessiva del capitale sociale detenuto dal Comune di Trani non potrà mai essere inferiore al 51%.

- Una quota non superiore al 5% del capitale sociale sarà inoltre riservata ad azionariato diffuso" ed offerta ai lavoratori dipendenti ed agli utenti della società; fino al raggiungimento di tale quota del 5% sarà data priorità ai dipendenti della stessa al valore nominale senza sovrapprezzo di emissione e con il versamento dei sette decimi in modo rateale.In sintesi:
1. Il 51% delle azioni AMET è indisponibile perché deve restare in mano al Comune e quindi è inalienabile;
2. il 5% delle azioni AMET, riservate all'azionariato "diffuso" (tipologia nella quale potrebbero rientrare i boc convertibili), deve andare ai dipendenti ed agli utenti dell'AMET e per di più con precedenza di sottoscrizione da parte dei dipendenti che hanno diritto ad acquistarli a valore nominale ed a rate, e solo quello che eventualmente restasse potrebbe andare agli utenti. Il restante 44% può andare ad investitori strategici od istituzionali (a secondo che si voglia un socio industriale o un socio finanziario) ma tassativamente con gara pubblica, come prescritto dal TU 267/2000.Concludendo. Il punto palesemente illegale è la ventilata possibilità di convertire gli emettendi boc in azioni delle spa comunali: tanto sarebbe un aggiramento delle norme di cui all'art. 113 del TUEL che impone la ricerca del socio azionista privato esclusivamente per gara pubblica (come scritto di pugno dallo stesso Direttore di Ragioneria nell'opinabile parere-non parere relativo al provvedimento "ITALIA NAVIGANDO"!).

Orbene, la gara che il Comune ha varato e che sarà tenuta il prossimo 16 dicembre alle ore 9,30 presso l'ufficio appalti del Comune è quella per la individuazione di un istituto di credito collocatore dei boc e quindi non ha niente a che fare con la gara, di diverso oggetto, per la ricerca di un socio privato nelle spa comunali.

Parenteticamente evidenzio che nel Capitolato speciale allegato al bando di gara, specificatamente all'art. 16 intitolato "tipologie di emissione" (obbligazionarie), sono indicate due tipologie possibili di rimborso da parte del Comune dei titoli obbligazionari:
a. Emissioni con rimborso graduale del capitale a tasso fisso (tramite cedole, ndr)
b. Emissioni con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza. Nell'ambito della tipologia b) il Comune si riserva la possibilità di emettere o normali obbligazioni od anche: ( riporto testualmente, ndr)
- titoli obbligazionari "convertibili" (quindi automaticamente ndr) alla scadenza in azioni di una spa partecipata dall'ente locale;
- titoli obbligazionari "cum warrant" che concedono all'investitore la facoltà di acquistare azioni di una spa come sopra, attribuendo all'investitore stesso il doppio ruolo di creditore dell'ente locale ed azionista della società pubblica locale. Il Capitolato Speciale sopra richiamato nell'elencare le tipologie di emissioni obbligazionarie usa sempre il termine "potrà emettere" ( un tipo o l'altro di obbligazioni come sopra distinte), verbo futuro furbescamente utilizzato per sostenere, in caso di attacchi, che non lo farà.

Ma per me e per il Movimento Forza Trani (ferme restanti comunque le cause ostative sopra indicate) il "potrà" richiede una delibera precisa (e non possibilista o di semplice indirizzo) del Consiglio Comunale, poiché l'attivazione di questo finanziamento (in genere competenza della Giunta), sia pure con strumenti nuovi e previsti dalla legge, va ad invadere una competenza esclusiva del Consiglio comunale (le azioni delle spa sono una componente del patrimonio comunale) ex art. 42 del Tu 267/2000, e quindi la possibilità e l'ammontare preciso delle obbligazioni convertibili e cum warrant andrebbero esattamente identificate dallo stesso Consiglio comunale. Per quanto innanzi fermamente rivolgo l'invito ad annullare la gara in itinere RELATIVA, per incidens, AD UNA INIZIATIVA AMMINISTRATIVA DELLA CUI CONOSCENZA DOBBIAMO RINGRAZIARE LE NOTIZIE PUBBLICATE SUGLI ORGANI D'INFORMAZIONE: INTELLIGENTI PAUCA!!! La citazione latina non è riferibile al consulente di boc.»Dott. Roberto Visibelli
Consigliere Comunale di Forza Trani
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