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Porta a porta, il Comitato di via Andria: "I presupposti non fanno presagire nulla di buono"
Ancora tanti i dubbi e le richieste dei cittadini da sciogliere
Trani - lunedì 19 ottobre 2020
Siamo ormai in dirittura d'arrivo per l'avvio della raccolta differenziata porta a porta nonostante da più parti avevano lanciato l'idea di attuare la raccolta differenziata con altre metodologie comunque compatibili al principio della tariffazione puntuale.
Intanto in barba a quanto ventilato in periodo pre elettorale, vuoi per le restrizioni covid vuoi per altri motivi a noi sconosciuti, questa raccolta differenziata vista la corposa disinformazione conseguenza di una mancata capillare campagna di divulgazione affinchè ai cittadini fossero chiariti tutti i dubbi che ad oggi rimangono ancora senza risposta, porterà un aumento della "TARI" di almeno il quindici per cento a tutti i cittadini che risiedono in condomini con un numero di inquilini superiore a nove dovuto all'obbligatorietà implicita di dover assumere un azienda che provveda quotidianamente al posizionamento sul suolo pubblico dei bidoni carrellati affinchè non si vada contro a quanto riportato ai commi 9 lettera d e 21 dell'art 13 del regolamento relativo la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio riportato nella DELIBERA N. 55 DEL 04/08/2020.
Leggendo il comma 26 dell'art 13 del pre detto regolamento, si riporta testualmente, Il prelievo del contenitore da parte del Gestore del Servizio, dal punto di prelievo al mezzo di raccolta, dovrà avvenire senza ostacoli, cordonate, scalini o buche insorgono i seguenti punti di domanda:
- al fine di non contravvenire a questa norma per logica ed evidenza non resta che posizionare i carrellati sul fondo stradale ma visto l'ora in cui sarà possibile posizionare il carrellato (dalle 20,00) e la reale difficoltà di avere uno spazio idoneo quand'anche si paghi la tassa per il passo carrabile, come fa il condominio ad evitare la sanzione?
- Cosi come di conseguenza diventa implicito l'aumento delle richieste per i passi carrabile che i condomini dovranno provvedere ad avanzare (ancora una nuova gabella per il cittadino), tale supposizione è ulteriormente rafforzata quando si leggono i comma 1 e 3 dell'art 16; ma se al cittadino è richiesto ancora una volta un secondo sforzo economico, è lecito pensare che l'amministrazione potenzierà l'organico della polizia municipale affinchè tali divieti di sosta vengano rispettati?
- Al comma 4 dell'art 16 si legge: "I contenitori condominiali devono essere correttamente gestiti dai condomini. - L'amministratore del Condominio nelle sue funzioni, o la persona appositamente preposta, è responsabile della corretta collocazione e movimentazione dei contenitori condominiali" tale responsabilità sott'intende un obbligo di vigilanza durante le ore notturne?
- Cosa accade se durante tale arco temporale dei ragazzi ben educati per ammazzare la noia rimuovono i carrellati dalle loro corrette e previste allocazioni d'attesa? Ad analogo rischio sono sottoposti i divieti cui ai commi 3- 4- 5-6- e 7 dell'art 25. Per cui…se a generare un azione vietata nel conferimento del rifiuto non è di per se il condominio "x" individuato ma è la conseguenza di un atto vandalico o atto mirato da terzi per offendere un altro condominio o per liberarsi in modo improprio di un rifiuto come si fa a comminare al vero responsabile le sanzioni cui all'art. 48 del regolamento in discussione?
Chi vivrà vedrà dicevano gli antichi ma i presupposti non lasciano presagire nulla di buono.
- Comitato Quartiere via Andria
Intanto in barba a quanto ventilato in periodo pre elettorale, vuoi per le restrizioni covid vuoi per altri motivi a noi sconosciuti, questa raccolta differenziata vista la corposa disinformazione conseguenza di una mancata capillare campagna di divulgazione affinchè ai cittadini fossero chiariti tutti i dubbi che ad oggi rimangono ancora senza risposta, porterà un aumento della "TARI" di almeno il quindici per cento a tutti i cittadini che risiedono in condomini con un numero di inquilini superiore a nove dovuto all'obbligatorietà implicita di dover assumere un azienda che provveda quotidianamente al posizionamento sul suolo pubblico dei bidoni carrellati affinchè non si vada contro a quanto riportato ai commi 9 lettera d e 21 dell'art 13 del regolamento relativo la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio riportato nella DELIBERA N. 55 DEL 04/08/2020.
Leggendo il comma 26 dell'art 13 del pre detto regolamento, si riporta testualmente, Il prelievo del contenitore da parte del Gestore del Servizio, dal punto di prelievo al mezzo di raccolta, dovrà avvenire senza ostacoli, cordonate, scalini o buche insorgono i seguenti punti di domanda:
- al fine di non contravvenire a questa norma per logica ed evidenza non resta che posizionare i carrellati sul fondo stradale ma visto l'ora in cui sarà possibile posizionare il carrellato (dalle 20,00) e la reale difficoltà di avere uno spazio idoneo quand'anche si paghi la tassa per il passo carrabile, come fa il condominio ad evitare la sanzione?
- Cosi come di conseguenza diventa implicito l'aumento delle richieste per i passi carrabile che i condomini dovranno provvedere ad avanzare (ancora una nuova gabella per il cittadino), tale supposizione è ulteriormente rafforzata quando si leggono i comma 1 e 3 dell'art 16; ma se al cittadino è richiesto ancora una volta un secondo sforzo economico, è lecito pensare che l'amministrazione potenzierà l'organico della polizia municipale affinchè tali divieti di sosta vengano rispettati?
- Al comma 4 dell'art 16 si legge: "I contenitori condominiali devono essere correttamente gestiti dai condomini. - L'amministratore del Condominio nelle sue funzioni, o la persona appositamente preposta, è responsabile della corretta collocazione e movimentazione dei contenitori condominiali" tale responsabilità sott'intende un obbligo di vigilanza durante le ore notturne?
- Cosa accade se durante tale arco temporale dei ragazzi ben educati per ammazzare la noia rimuovono i carrellati dalle loro corrette e previste allocazioni d'attesa? Ad analogo rischio sono sottoposti i divieti cui ai commi 3- 4- 5-6- e 7 dell'art 25. Per cui…se a generare un azione vietata nel conferimento del rifiuto non è di per se il condominio "x" individuato ma è la conseguenza di un atto vandalico o atto mirato da terzi per offendere un altro condominio o per liberarsi in modo improprio di un rifiuto come si fa a comminare al vero responsabile le sanzioni cui all'art. 48 del regolamento in discussione?
Chi vivrà vedrà dicevano gli antichi ma i presupposti non lasciano presagire nulla di buono.
- Comitato Quartiere via Andria
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