Michele De Marinis
Michele De Marinis
Vita di città

Regolamento tariffe Tari, il Cta invita il Comune a rivedere alcune parti «onde evitare contenziosi»

Il presidente Michele De Marinis scrive al sindaco Bottaro

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta a firma di Michele De Marinis, presidente di Cta Trani.

Pregiatissimo Sig. Sindaco,
innanzitutto esprimiamo la nostra grande soddisfazione per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle nuove tariffe TARI per l'anno 2021, su proposta della Giunta, che prevedono una riduzione per le utenze domestiche di circa il 5%, e per le utenze non domestiche di circa 14%, oltre ai fondi del Ministero dell'Interno che saranno destinati in favore delle attività che hanno subito danni economici per effetto della pandemia da COVID- 19.

Prendiamo atto, altresì, del "responsabile" voto di astensione sul provvedimento da parte dell'intera opposizione. Auspichiamo che, al più presto, si possa passare alla tariffazione puntuale, secondo il principio comunitario "chi inquina paga".

Nella stessa seduta, il Consiglio Comunale ha approvato anche le modifiche al regolamento di disciplina della TARI, a seguito del recepimento delle direttive europee sulla economia circolare. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, che ha riformato in maniera sostanziale la definizione di rifiuto urbano, con particolare riguardo ai rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche. L'approvazione del suddetto provvedimento da parte del C. Comunale è stata considerata una "semplice presa d'atto".

In realtà le modifiche approvate dal Consiglio Comunale fanno riferimento ad uno schema di regolamento, "suggerito" dall'ANCI, ovviamente con una interpretazione di parte della nuova normativa, che non tiene conto dei chiarimenti Ministeriali, e che rischia un impatto pesante in particolare sulle imprese artigiane. La normativa presenta molteplici criticità che dalla emanazione ad oggi hanno costretto tanto il Ministero della Transizione Ecologica, quanto gli operatori del settore a pronunciarsi in ordine alla corretta interpretazione della stessa, ed in particolare: sulla equiparazione delle attività artigianali alle industriali e detassazione delle aree, possibilità di conferire solo alcune frazioni al servizio di gestione integrata, vincolo quinquennale.

Nello specifico, il d.lgs 116/2020, ha modificato la previgente formulazione dell'art. 184 del Testo Unico Ambientale, secondo cui i rifiuti dovevano essere classificati in base all'origine in urbani e speciali, con la precisazione che i rifiuti speciali non pericolosi potevano essere assimilati ai rifiuti urbani, per qualità e quantità, e di conseguenza, assoggettati alla medesima disciplina di gestione, in base ai Regolamenti comunali applicabili territorialmente da emanarsi nella cornice di un Decreto Ministeriale, mai venuto alla luce.

Ebbene, il recente intervento normativo in materia, da un lato, modifica la nozione di rifiuto urbano, dall'altro, elimina il concetto di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, nonché la relativa competenza comunale e statale alla formulazione dei criteri di assimilazione, introducendo all'interno della definizione di rifiuti urbani la nozione di rifiuti simili ai domestici generati da altre fonti, peraltro senza alcun limite quantitativo.

In buona sostanza viene abrogato il potere dei comuni di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, secondo le quantità e qualità previste nei propri regolamenti di applicazione della TARI, e viene stabilito che sono rifiuti urbani, tra gli altri, " i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies."

Entriamo nel merito di alcune delle suddette criticità: Equiparazione delle attività artigianali alle attività industriali. In materia di attività artigianali e capacità delle stesse di produrre rifiuti urbani, secondo la Circolare del MITE del 12 Aprile 2021, è necessario procedere ad una gestione analoga a quella disposta per le attività industriali con capannoni di produzione, e più precisamente: anche per le attività artigianali sono da considerarsi sottratte alla applicazione della TARI le aree dove si svolge la lavorazione artigianale, compreso depositi e magazzini di materie prime e merci collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile. Restano invece assoggettate alla TARI le aree adibite a mense- uffici – spogliatoi- servizi ecc., che invece producono rifiuti urbani.

Nel regolamento approvato dal C. Comunale, art.7, viene stabilito che solo " i rifiuti delle attività industriali, generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, sono sempre speciali", e quindi non soggette alla TARI, mentre le superfici delle attività artigianali sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani.

Possibilità di conferire solo alcune frazioni al gestore pubblico. La nuova normativa consente alle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, la possibilità di decidere di servirsi per alcune frazioni del servizio pubblico e per altre ricorrere al mercato ovvero se la scelta tra la via pubblica e privata debba essere fatta in blocco.

L'art. 198 T.U.A. comma 2 bis, ha disposto che " le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero ( la circolare MITE chiarisce che deve essere riferita a qualunque processo di recupero, ricomprendendo anche il riciclo), mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi".

E ancora l'art. 238, comma 10, precisa che " le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti ( quota variabile della TARI). Rimane impregiudicato il versamento della TARI relativa alla parte fissa.

In buona sostanza non è previsto da nessuna parte l'obbligo per le utenze non domestiche di scegliere "in blocco" se affidarsi al servizio pubblico ovvero ricorrere al mercato privato. E' quindi è errata la dicitura "avviati TUTTI al recupero", riportata all'art. 7- bis del nuovo regolamento TARI.

Pertanto le utenze non domestiche che hanno già comunicato o hanno intenzione di comunicare al Comune l'intenzione di avvalersi del mercato privato solo per alcuni dei rifiuti urbani prodotti, con i relativi codici CER, hanno diritto a vedersi fornito il servizio pubblico per ciò che concerne i rifiuti urbani con i codici CER non menzionati.

Sul vincolo di 5 anni e sull'obbligo dl servizio pubblico di accogliere un'utenza non domestica. La nuova normativa, art. 230 comma 10 TUA, prescrive per le utenze non domestiche che decidono di conferire i propri rifiuti sul mercato o al gestore pubblico, che detta scelta debba essere compiuta per almeno 5 anni, salva la possibilità per il gestore pubblico di riammettere anticipatamente l'utenza.

L'art. 238 comma 10 T.U.A., è già stato oggetto di attenzione da parte della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ( AGCM), considerandolo discriminatorio per i gestori privati , e ha formulato la richiesta di modificare il suddetto articolo eliminando la durata minima quinquennale prevista per gli accordi che le utenze non domestiche devono stipulare con il gestore pubblico o con l'operatore privato per la raccolta e l'avvio al recupero dei propri rifiuti.

Da segnalare inoltre che il D.L Sostegni ha sancito che " la comunicazione di cui all'Art. 238, comma 10 TUA, al comune vada effettuata entro il 30 GIUGNO DI CIASCUN ANNO, con effetto dal 1 gennaio dell'ano successivo.

Alla luce di quanto sopra esposto, in attesa di necessari ulteriori chiarimenti ad opera del legislatore, si ritiene che le utenze non domestiche possano modificare la propria scelta circa il conferimento al servizio pubblico o al mercato privato di anno in anno in applicazione di quanto sancito dal D.L. Sostegni, con l'obbligo da parte del servizio pubblico di accogliere le richieste di adesione stante il definitivo superamento del limite quantitativo di assimilazione.

Per quanto sopra, si chiede alla Amministrazione Comunale e al Consiglio Comunale di TRANI di rivedere e correggere le parti del Regolamento TARI evidenziate, al fine di evitare eventuali contenziosi.

Disponibili a partecipare ad un incontro anche con i dirigenti e i responsabili degli uffici comunali interessati, per meglio illustrare le nostre proposte di modifica al regolamento TARI, porgiamo i nostri migliori saluti.
  • Tari
Altri contenuti a tema
Agevolazioni Tari, proroga domande al 31 marzo Agevolazioni Tari, proroga domande al 31 marzo Inizialmente il termine era fissato al 28 febbraio
Agevolazioni Tari, c'è tempo fino al 28 febbraio per presentare istanza Agevolazioni Tari, c'è tempo fino al 28 febbraio per presentare istanza Ecco chi potrà richiedere l'agevolazione dell'imposta
Aumentare la Tari? Lima: «Non scherzate, i tranesi non sono un bancomat» Aumentare la Tari? Lima: «Non scherzate, i tranesi non sono un bancomat» Il commento dell'esponente di Fratelli d'Italia alle dichiarazione di Giordano
L'amministrazione comunale proroga al 31 marzo il termine per le istanze di riduzione Tari L'amministrazione comunale proroga al 31 marzo il termine per le istanze di riduzione Tari L'istanza era stata presentata dal gruppo Puglia Popolari
Tari, Puglia Popolare chiede proroga per riduzione della tassa Tari, Puglia Popolare chiede proroga per riduzione della tassa Il gruppo consiliare chiede di fissare la scadenza al 28 febbraio
Agevolazioni ed esenzioni Tari, richieste fino al 28 febbraio Agevolazioni ed esenzioni Tari, richieste fino al 28 febbraio Riduzioni fino al 50%
"La Tari continua ad aumentare, e il servizio a peggiorare": la denuncia di Maria Grazia Cinquepalmi "La Tari continua ad aumentare, e il servizio a peggiorare": la denuncia di Maria Grazia Cinquepalmi L'ex consigliere comunale elenca quelle che considera incongruenze
Tari, il Cta Trani contro l'aumento del 7% previsto per le utenze non domestiche Tari, il Cta Trani contro l'aumento del 7% previsto per le utenze non domestiche De Marinis: «S'individuino azioni importanti per non aumentare i costi di gestione»
© 2001-2024 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.