Attualità
Nuovo impianto di trattamento del percolato a Trani, l’Associazione FareAmbiente scrive alla Regione
Necessaria variante PUG, impianti non insediabili in zona agricola. Richiesto coinvolgimento della cittadinanza
Trani - giovedì 16 dicembre 2021
8.34
In qualità di Presidente della Associazione FareAmbiente - si legge in una nota a firma di Andrea Catino - mi corre l'obbligo di comunicare a tutti coloro che sono contrari alla realizzazione di un impianto di trattamento del percolato nel nostro territorio, a servizio di mezza Puglia, nonché di un impianto di trasferenza nell'impianto dell'AMIU s.p.a., che il nostro movimento ecologista ha presentato osservazione nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale in corso presso la Regione Puglia.
A nostro parere sussiste una eccezione di carattere urbanistico.
Infatti i suoli su cui si dovrebbero insediare l'impianto di trasferenza sono ubicati in Zona Agricola E2 - ATE E, destinata per attività di trasformazione prodotti agricoli ed attività zootecniche. In tale zona, disciplinata all'art. 4.04 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Urbanistico Generale sono insediabili sia attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli (caseifici, cantine, frantoi) sia di tipo zootecnico con relativi impianti anche di macellazione, conservazione e commercializzazione. Sono insediabili anche attività connesse con quella estrattiva. Queste attività insediabili, considerate quindi compatibili con la primaria attività agricola, sono assoggettate a permesso di costruire oneroso previa approvazione del progetto in consiglio comunale, corredato da apposita relazione esplicitante la tutela degli aspetti paesaggistici ed il piano di sviluppo aziendale. Nel caso dell'impianto di trasferenza e dell'impianto di trattamento del percolato non vi è stata alcuna approvazione del Consiglio Comunale: si arriva al paradosso che per un semplice impianto privato occorrerebbe il pubblico coinvolgimento della massima assise cittadina mentre per due impianti così impattanti sul territorio comunale ed extracomunale di tale coinvolgimento non vi è alcuna traccia.
Non vi è traccia delle caratteristiche dell'impianto di trattamento del percolato, spacciato dalla amministrazione comunale come impianto a servizio della sola discarica comunale tranese, mentre è evidente a tutti che sia a servizio di un bacino più esteso. Appare fuori dubbio che l'esame in consiglio comunale del progetto avrebbe chiarito una volta per tutte a noi cittadini questo aspetto, spiegando le motivazioni politiche di tale scellerata scelta, assumendo la paternità di tale decisione, spiegando anche come sia possibile insediare un impianto di trattamento del percolato all'interno di una zona destinata ad attività agricola e zootecnica. Il procedimento appare quindi del tutto viziato, privo della necessaria e doverosa trasparenza.
Anche volendo far riferimento, per quanto attiene all'area della discarica comunale, all'art. 4.07 delle N.T.A. del PUG che disciplina le zone agricole già impegnate da attività estrattiva (AR), si ricava che in tali zone sarebbero insediabili interventi finalizzati alla prosecuzione della attività estrattiva, alla valorizzazione degli attuali assetti che salvaguardano le visioni panoramiche, alla trasformazione dell'assetto attuale, con la finalità di reinserire le aree in cicli economicamente e ambientalmente sostenibili: in base a tali principi l'articolo menzionato riporta come possibili solo le opere per il mantenimento e il miglioramento dell'assetto idro-geo-morfologico, delle peculiarità vegetazionali e faunistiche, delle eventuali presenze archeologiche e architettoniche, nonché interventi tesi al riuso di edifici esistenti, insediamento di nuova edificazione a servizio della agricoltura, della zootecnia, dell'agriturismo, del turismo, sport e spettacolo, al tempo libero e all'ambiente, produzione di energia da fonti rinnovabili.
Da quanto sopra riportato emerge in modo evidente che gli impianti proposti debbano necessariamente essere sottoposti a variante sostanziale e strutturale del PUG e procedura di VAS e VIA, all'insegna del coinvolgimento della intera cittadinanza. Oggi invece assistiamo ad una procedura fra addetti ai lavori alle spalle della ignara e confusa collettività, distratta da altre situazioni.
I principi sottesi all'art.27 bis del TUA prescrivono al proponente (anche per quanto previsto dall'art.14, comma 4, della legge 241/90) di produrre la documentazione relativa alla adozione non solo del provvedimento di VIA, bensì relativa alla adozione di tutti i titoli, comunque denominati, di natura ambientale e non ambientale, necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto.
La variante al piano urbanistico costituisce un presupposto per l'adozione del provvedimento di VIA, costituendo presupposto gerarchicamente sovraordinato. E' evidente che non si è nella fattispecie di variante semplificata di competenza del SUAP ex art.8 del D.P.R. n.160/2010.
In definitiva, oltre ad esprimere la contrarietà per la proposta di impianti, che avranno effetto dirompente sull'ambito territoriale esteso nel quale sarebbero inseriti, per la mancanza di chiarezza e trasparenza che li circonda, per la mancanza di coinvolgimento della cittadinanza e della massima assise comunale, questa associazione ha chiesto che la procedura venga indirizzata correttamente acquisendo preliminarmente la variante urbanistica.
Altra valutazione dovrebbe essere effettuata per la sussistenza di altri impianti previsti a ridosso di quelli in esame: abbiamo chiesto che venga verificata questa ipotesi e valutata con cognizione di causa.
Infine non si comprende la valenza del soggetto proponente. Da quanto è dato di conoscere l'impiantistica non è di proprietà dell'AMIU s.p.a, ma dell'AGER che non compare come proponente. Non sono noti i rapporti convenzionali tra i due soggetti (anche se in questo momento entrambi pubblici), le modalità e condizioni e soprattutto le responsabilità e rispettive garanzie economiche in caso di danni ambientali (principio "chi inquina, paga").
Abbiamo chiesto che anche questo aspetto vada doverosamente svelato, a chiarimento della intera procedura che presenta aspetti oscuri e nebulosi, almeno per il cittadino comune. Si dica e si conosca la verità.
A nostro parere sussiste una eccezione di carattere urbanistico.
Infatti i suoli su cui si dovrebbero insediare l'impianto di trasferenza sono ubicati in Zona Agricola E2 - ATE E, destinata per attività di trasformazione prodotti agricoli ed attività zootecniche. In tale zona, disciplinata all'art. 4.04 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Urbanistico Generale sono insediabili sia attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli (caseifici, cantine, frantoi) sia di tipo zootecnico con relativi impianti anche di macellazione, conservazione e commercializzazione. Sono insediabili anche attività connesse con quella estrattiva. Queste attività insediabili, considerate quindi compatibili con la primaria attività agricola, sono assoggettate a permesso di costruire oneroso previa approvazione del progetto in consiglio comunale, corredato da apposita relazione esplicitante la tutela degli aspetti paesaggistici ed il piano di sviluppo aziendale. Nel caso dell'impianto di trasferenza e dell'impianto di trattamento del percolato non vi è stata alcuna approvazione del Consiglio Comunale: si arriva al paradosso che per un semplice impianto privato occorrerebbe il pubblico coinvolgimento della massima assise cittadina mentre per due impianti così impattanti sul territorio comunale ed extracomunale di tale coinvolgimento non vi è alcuna traccia.
Non vi è traccia delle caratteristiche dell'impianto di trattamento del percolato, spacciato dalla amministrazione comunale come impianto a servizio della sola discarica comunale tranese, mentre è evidente a tutti che sia a servizio di un bacino più esteso. Appare fuori dubbio che l'esame in consiglio comunale del progetto avrebbe chiarito una volta per tutte a noi cittadini questo aspetto, spiegando le motivazioni politiche di tale scellerata scelta, assumendo la paternità di tale decisione, spiegando anche come sia possibile insediare un impianto di trattamento del percolato all'interno di una zona destinata ad attività agricola e zootecnica. Il procedimento appare quindi del tutto viziato, privo della necessaria e doverosa trasparenza.
Anche volendo far riferimento, per quanto attiene all'area della discarica comunale, all'art. 4.07 delle N.T.A. del PUG che disciplina le zone agricole già impegnate da attività estrattiva (AR), si ricava che in tali zone sarebbero insediabili interventi finalizzati alla prosecuzione della attività estrattiva, alla valorizzazione degli attuali assetti che salvaguardano le visioni panoramiche, alla trasformazione dell'assetto attuale, con la finalità di reinserire le aree in cicli economicamente e ambientalmente sostenibili: in base a tali principi l'articolo menzionato riporta come possibili solo le opere per il mantenimento e il miglioramento dell'assetto idro-geo-morfologico, delle peculiarità vegetazionali e faunistiche, delle eventuali presenze archeologiche e architettoniche, nonché interventi tesi al riuso di edifici esistenti, insediamento di nuova edificazione a servizio della agricoltura, della zootecnia, dell'agriturismo, del turismo, sport e spettacolo, al tempo libero e all'ambiente, produzione di energia da fonti rinnovabili.
Da quanto sopra riportato emerge in modo evidente che gli impianti proposti debbano necessariamente essere sottoposti a variante sostanziale e strutturale del PUG e procedura di VAS e VIA, all'insegna del coinvolgimento della intera cittadinanza. Oggi invece assistiamo ad una procedura fra addetti ai lavori alle spalle della ignara e confusa collettività, distratta da altre situazioni.
I principi sottesi all'art.27 bis del TUA prescrivono al proponente (anche per quanto previsto dall'art.14, comma 4, della legge 241/90) di produrre la documentazione relativa alla adozione non solo del provvedimento di VIA, bensì relativa alla adozione di tutti i titoli, comunque denominati, di natura ambientale e non ambientale, necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto.
La variante al piano urbanistico costituisce un presupposto per l'adozione del provvedimento di VIA, costituendo presupposto gerarchicamente sovraordinato. E' evidente che non si è nella fattispecie di variante semplificata di competenza del SUAP ex art.8 del D.P.R. n.160/2010.
In definitiva, oltre ad esprimere la contrarietà per la proposta di impianti, che avranno effetto dirompente sull'ambito territoriale esteso nel quale sarebbero inseriti, per la mancanza di chiarezza e trasparenza che li circonda, per la mancanza di coinvolgimento della cittadinanza e della massima assise comunale, questa associazione ha chiesto che la procedura venga indirizzata correttamente acquisendo preliminarmente la variante urbanistica.
Altra valutazione dovrebbe essere effettuata per la sussistenza di altri impianti previsti a ridosso di quelli in esame: abbiamo chiesto che venga verificata questa ipotesi e valutata con cognizione di causa.
Infine non si comprende la valenza del soggetto proponente. Da quanto è dato di conoscere l'impiantistica non è di proprietà dell'AMIU s.p.a, ma dell'AGER che non compare come proponente. Non sono noti i rapporti convenzionali tra i due soggetti (anche se in questo momento entrambi pubblici), le modalità e condizioni e soprattutto le responsabilità e rispettive garanzie economiche in caso di danni ambientali (principio "chi inquina, paga").
Abbiamo chiesto che anche questo aspetto vada doverosamente svelato, a chiarimento della intera procedura che presenta aspetti oscuri e nebulosi, almeno per il cittadino comune. Si dica e si conosca la verità.