
Politica
Urbanistica, Laurora (Italia Viva) sollecita un approccio equo nelle varianti urbanistiche
Ed invita l'Amministrazione ad evitare soluzioni che favoriscano solo singoli interessi privati
Trani - lunedì 17 febbraio 2025
14.47
«Quale componente della Commissione Consiliare Urbanistica - dichiara Tommaso Laurora, capogruppo Italia Viva - segnalo che sono depositate richieste di varianti urbanistiche da parte di privati, tese alla modifica delle previsioni e/o delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Generale.
Tali varianti sono di tipo puntuale, quindi vengono richieste esclusivamente al fine di favorire gli interessi privati, nel mentre il compito della amministrazione comunale, e nello specifico del Consiglio Comunale, dovrebbe essere quello di contemperare l'interesse privato con quello pubblico. In linea di principio ci si dovrebbe sempre interrogare se vi siano vantaggi per la collettività approvando una variante urbanistica a favore di un privato.
In particolare, quando viene richiesta una variante urbanistica per modificare in modo puntuale una norma che si dimostra palesemente Incongrua, si dovrebbe cogliere l'occasione per modificare quella norma, ma per tutti e non solo per il privato che la propone per il suolo di proprietà. Si chiama principio di equità, finalizzato ad evitare discriminazioni e appesantimenti amministrativi, onde evitare che ogni singolo privato richieda la medesima variante.
Un esempio, dibattuto anche nella competente commissione consiliare, riguarda le lunghezza massima del fronte in zona edificabile Bs.ad per la parte non residenziale, fissata in 45,00 metri.
Si tratta di aree nelle quali è insediabile potenzialmente una media struttura di vendita, che per legge regionale non deve superare i mq. 2.500,00.
È facile verificare che conservando il limite dei metri 45,00 per lato si raggiunge una superficie massima di mq. 2.025,00, per cui si giunge al paradosso che non si può insediare una struttura dotata di superficie massima consentita dalla legge.
Un proprietario privato ha quindi legittimamente richiesto di modificare la norma, ovviamente solo per il proprio suolo. Ritengo che l'azione sinergica fra pubblico e privato possa e debba portare alla conclusione che si dovrebbe utilizzare la richiesta del privato per estendere, doverosamente e in modo collaborativo, la portata della norma a livello generale, in modo che sia valida per tutte le zone Bs.ad, e in tal senso mi sono espresso nelle sedi competenti, ma non comprendo ancora se la mia indicazione sia stata colta nella sua sostanza.
Appare evidente che più si circoscrive la norma, più l'interesse privato singolo prevale rispetto a quello pubblico, e questo non è da buona amministrazione. Il mio auspicio è che l'assessore al ramo e il dirigente competente colgano l'importanza della mia indicazione e ne traggano le dovute conclusioni».
Tali varianti sono di tipo puntuale, quindi vengono richieste esclusivamente al fine di favorire gli interessi privati, nel mentre il compito della amministrazione comunale, e nello specifico del Consiglio Comunale, dovrebbe essere quello di contemperare l'interesse privato con quello pubblico. In linea di principio ci si dovrebbe sempre interrogare se vi siano vantaggi per la collettività approvando una variante urbanistica a favore di un privato.
In particolare, quando viene richiesta una variante urbanistica per modificare in modo puntuale una norma che si dimostra palesemente Incongrua, si dovrebbe cogliere l'occasione per modificare quella norma, ma per tutti e non solo per il privato che la propone per il suolo di proprietà. Si chiama principio di equità, finalizzato ad evitare discriminazioni e appesantimenti amministrativi, onde evitare che ogni singolo privato richieda la medesima variante.
Un esempio, dibattuto anche nella competente commissione consiliare, riguarda le lunghezza massima del fronte in zona edificabile Bs.ad per la parte non residenziale, fissata in 45,00 metri.
Si tratta di aree nelle quali è insediabile potenzialmente una media struttura di vendita, che per legge regionale non deve superare i mq. 2.500,00.
È facile verificare che conservando il limite dei metri 45,00 per lato si raggiunge una superficie massima di mq. 2.025,00, per cui si giunge al paradosso che non si può insediare una struttura dotata di superficie massima consentita dalla legge.
Un proprietario privato ha quindi legittimamente richiesto di modificare la norma, ovviamente solo per il proprio suolo. Ritengo che l'azione sinergica fra pubblico e privato possa e debba portare alla conclusione che si dovrebbe utilizzare la richiesta del privato per estendere, doverosamente e in modo collaborativo, la portata della norma a livello generale, in modo che sia valida per tutte le zone Bs.ad, e in tal senso mi sono espresso nelle sedi competenti, ma non comprendo ancora se la mia indicazione sia stata colta nella sua sostanza.
Appare evidente che più si circoscrive la norma, più l'interesse privato singolo prevale rispetto a quello pubblico, e questo non è da buona amministrazione. Il mio auspicio è che l'assessore al ramo e il dirigente competente colgano l'importanza della mia indicazione e ne traggano le dovute conclusioni».