
Vita di città
Palazzo Beltrani, salvo il finanziamento regionale per la sua valorizzazione
Il Tar ha bocciato il ricorso presentato dal Comune di Panni
Trani - lunedì 6 marzo 2017
Il finanziamento regionale di un milione di euro, ottenuto per il restauro di Palazzo Beltrani, è salvo. Le contestazioni mosse dal Comune di Panni sono cadute nel vuoto davanti al Tar Puglia, che ha dato ragione a Trani e alla Regione Puglia, nonchè al Comune di Santa Susanna, respingendo il ricorso di Panni.
La Regione Puglia aveva pubblicato un avviso attraverso il quale indiceva una procedura volta "al finanziamento di interventi di recupero e restauro e valorizzazione di beni culturali nella proprietà e disponibilità quindicennale di Enti pubblici locali territoriali, immobili e nobili d'interesse artistico e storico". Il Comune di Panni in data 2015 aveva presentato richiesta per un finanziamento di 409.200 euro con l'obiettivo di recuperare e valorizzare l'ex convento Madonna del Bosco, complesso monumentale adiacente all'omonimo santuario.
La Regione Puglia, dopo un primo vaglio favorevole, che aveva consentito l'ammissione dell'istanza alla successiva fase della verifica documentari, ha ritenuto la domanda inammissibile. Il Comune di Panni aveva già usufruito di un precedente finanziamento per un progetto realizzato nell'ambito di Por Puglia per bloccare il degrado del convento. Il "no" finale è avvenuto per due motivi: difetto di coerenza dell'intervento con la linea di finanziamento non essendo definita la fruizione culturale pubblica, in quanto la destinazione del bene è orientata all'accoglienza turistica-ricettiva e religiosa; interferenze con dell'intervento progettato.
Per questo il Comune di Panni, il 2 dicembre 2015, aveva presentato un ricorso contestando il difetto di coerenza tra l'intervento e la linea di finanziamento e ritiene il progetto coerente con il concetto di "valorizzazione del patrimonio culturale"; con il secondo motivo contestava di aver fornito un'interpretazione restrittiva del bando; contestata anche la motivazione dell'esclusione del progetto per via della sovrapposizione con l'altro finanziamento di cui il Comune di Panni aveva già beneficiato; il quarto motivo del ricorso è relativo alla mancata ammissione al finanziamento nonostante il bene immobile in questione fosse inserito nell'elenco delle opere incompiute stilato dalla sezione regionale dell'Osservatorio contratti pubblici; il quinto motivo è volto a censurare l'operato della Regione Puglia per presunta contraddittorietà e irragionevolezza, avendo la Regione dapprima ritenuto ammissibile al finanziamento e solo all'esito della verifica documentale ritenuto il progetto non finanziabile.
L'11 gennaio 2016 si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso sia la Regione Puglia che il Comune di Trani. Il Comune di Panni ha inoltre, nel luglio 2016, impugnato un provvedimento con cui l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha ridestinato parte dei fondi non assegnati al finanziamento di ulteriori interventi proposti da sei Comuni pugliesi per un importo complessivo di 4.285.915 euro. La Regione ha ribattuto sostenendo l'infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.
Il Comune di Trani ha replicato sostenendo il difetto di coerenza tra l'intervento proposto dal Comune di Panni e l'oggetto della misura prevista, ossia la "fruibilità culturale pubblica"; inoltre, ha confermato che il progetto prevede alcune lavorazioni già oggetto di precedente finanziamento. Ha poi depositato alcune memorie a sostegno dell'infondatezza sia del ricorso principale che i motivi aggiunti.
Il Tar ha ritenuto gran parte delle richieste inammissibili (perché incidenti sul merito tecnico-discrezionale della valutazione amministrativa) e infondate (perché validatamente resistite dalle difese o non supportate da adeguato corredo probatorio). Gli interventi previsti per il convento, a detta della Regione, non garantirebbero la fruizione del servizio pubblico di offerta del bene culturale alla conoscenza e al godimento sociale del valore storico, artistico e culturale. Il Tribunale amministrativo regionale ha, quindi, respinto il ricorso principale e quello per i motivi aggiunti, dando ragione sia alla Regione che al Comune di Trani.
La Regione Puglia aveva pubblicato un avviso attraverso il quale indiceva una procedura volta "al finanziamento di interventi di recupero e restauro e valorizzazione di beni culturali nella proprietà e disponibilità quindicennale di Enti pubblici locali territoriali, immobili e nobili d'interesse artistico e storico". Il Comune di Panni in data 2015 aveva presentato richiesta per un finanziamento di 409.200 euro con l'obiettivo di recuperare e valorizzare l'ex convento Madonna del Bosco, complesso monumentale adiacente all'omonimo santuario.
La Regione Puglia, dopo un primo vaglio favorevole, che aveva consentito l'ammissione dell'istanza alla successiva fase della verifica documentari, ha ritenuto la domanda inammissibile. Il Comune di Panni aveva già usufruito di un precedente finanziamento per un progetto realizzato nell'ambito di Por Puglia per bloccare il degrado del convento. Il "no" finale è avvenuto per due motivi: difetto di coerenza dell'intervento con la linea di finanziamento non essendo definita la fruizione culturale pubblica, in quanto la destinazione del bene è orientata all'accoglienza turistica-ricettiva e religiosa; interferenze con dell'intervento progettato.
Per questo il Comune di Panni, il 2 dicembre 2015, aveva presentato un ricorso contestando il difetto di coerenza tra l'intervento e la linea di finanziamento e ritiene il progetto coerente con il concetto di "valorizzazione del patrimonio culturale"; con il secondo motivo contestava di aver fornito un'interpretazione restrittiva del bando; contestata anche la motivazione dell'esclusione del progetto per via della sovrapposizione con l'altro finanziamento di cui il Comune di Panni aveva già beneficiato; il quarto motivo del ricorso è relativo alla mancata ammissione al finanziamento nonostante il bene immobile in questione fosse inserito nell'elenco delle opere incompiute stilato dalla sezione regionale dell'Osservatorio contratti pubblici; il quinto motivo è volto a censurare l'operato della Regione Puglia per presunta contraddittorietà e irragionevolezza, avendo la Regione dapprima ritenuto ammissibile al finanziamento e solo all'esito della verifica documentale ritenuto il progetto non finanziabile.
L'11 gennaio 2016 si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso sia la Regione Puglia che il Comune di Trani. Il Comune di Panni ha inoltre, nel luglio 2016, impugnato un provvedimento con cui l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha ridestinato parte dei fondi non assegnati al finanziamento di ulteriori interventi proposti da sei Comuni pugliesi per un importo complessivo di 4.285.915 euro. La Regione ha ribattuto sostenendo l'infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.
Il Comune di Trani ha replicato sostenendo il difetto di coerenza tra l'intervento proposto dal Comune di Panni e l'oggetto della misura prevista, ossia la "fruibilità culturale pubblica"; inoltre, ha confermato che il progetto prevede alcune lavorazioni già oggetto di precedente finanziamento. Ha poi depositato alcune memorie a sostegno dell'infondatezza sia del ricorso principale che i motivi aggiunti.
Il Tar ha ritenuto gran parte delle richieste inammissibili (perché incidenti sul merito tecnico-discrezionale della valutazione amministrativa) e infondate (perché validatamente resistite dalle difese o non supportate da adeguato corredo probatorio). Gli interventi previsti per il convento, a detta della Regione, non garantirebbero la fruizione del servizio pubblico di offerta del bene culturale alla conoscenza e al godimento sociale del valore storico, artistico e culturale. Il Tribunale amministrativo regionale ha, quindi, respinto il ricorso principale e quello per i motivi aggiunti, dando ragione sia alla Regione che al Comune di Trani.

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