
Cronaca
Presidenza del Tribunale di Trani, il Consiglio di Stato annulla la nomina: tutto torna al Csm
Con la sentenza n. 1127/2026 accolto l’appello di Saverio Umberto De Simone: rilevate carenze istruttorie e errori nel calcolo dell’anzianità
Trani - mercoledì 18 febbraio 2026
16.21
Il Consiglio di Stato annulla la nomina del presidente del Tribunale di Trani e rimette tutto al Consiglio Superiore della Magistratura. Con la sentenza n. 1127/2026, la Settima Sezione – relatore il consigliere Daniela Di Carlo, presidente Marco Lipari – ha accolto l'appello del magistrato Saverio Umberto De Simone, difeso dagli avvocati Nicola Di Modugno e Gennaro Terracciano, riformando la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che aveva invece confermato la delibera del Csm del 6 marzo 2024.
Resistevano in giudizio il Csm e il Ministero della Giustizia, rappresentati dall'Avvocatura generale dello Stato (avvocato Erica Farinelli), mentre il controinteressato Salvatore Casiello era assistito dall'avvocato Gaetano De Perna.
Al centro della controversia, la scelta del Plenum di nominare Casiello alla guida del Tribunale di Trani, preferendolo a De Simone al termine di un ballottaggio serrato (16 voti contro 15). Una decisione motivata valorizzando, in particolare, l'esperienza direttiva maturata da Casiello come presidente del Tribunale di Campobasso.
I giudici di Palazzo Spada hanno però rilevato carenze istruttorie e motivazionali nella comparazione tra i due candidati. In primo luogo, il Consiglio di Stato ha censurato l'omessa valutazione degli "indicatori generali" previsti dal Testo unico sulla dirigenza giudiziaria: incarichi accademici, attività formative e ruoli extragiudiziari svolti da De Simone – tra cui collaborazioni universitarie e incarichi istituzionali – non sarebbero stati adeguatamente considerati.
Altro punto decisivo riguarda l'anzianità di servizio. Secondo la sentenza, il Csm ha errato nel calcolare la carriera di De Simone dalla presa di possesso della prima sede, anziché dalla data del decreto di nomina in ruolo (20 novembre 1986). Un dettaglio non formale: il magistrato risulta così più anziano di oltre un anno rispetto al collega, elemento che può assumere rilievo in caso di equivalenza dei profili.
Criticata anche la valutazione degli "indicatori specifici". Sul versante delle esperienze giudiziarie (art. 17, lett. a), il Consiglio di Stato sottolinea che la durata e la varietà delle funzioni svolte – comprese quelle in Corte d'Appello – avrebbero dovuto essere considerate integralmente. Quanto all'esperienza direttiva (lett. b), i giudici escludono automatismi gerarchici: il fatto di aver guidato un tribunale non può prevalere in via automatica su un incarico semidirettivo, senza una motivazione concreta sulla complessità organizzativa degli uffici e sui risultati conseguiti.
In conclusione, la delibera è stata annullata. Il Csm dovrà riesaminare la procedura con un'istruttoria completa e una motivazione puntuale. Non è escluso che possa giungere alla stessa scelta, ma solo all'esito di una nuova e approfondita comparazione. Spese compensate.
Resistevano in giudizio il Csm e il Ministero della Giustizia, rappresentati dall'Avvocatura generale dello Stato (avvocato Erica Farinelli), mentre il controinteressato Salvatore Casiello era assistito dall'avvocato Gaetano De Perna.
Al centro della controversia, la scelta del Plenum di nominare Casiello alla guida del Tribunale di Trani, preferendolo a De Simone al termine di un ballottaggio serrato (16 voti contro 15). Una decisione motivata valorizzando, in particolare, l'esperienza direttiva maturata da Casiello come presidente del Tribunale di Campobasso.
I giudici di Palazzo Spada hanno però rilevato carenze istruttorie e motivazionali nella comparazione tra i due candidati. In primo luogo, il Consiglio di Stato ha censurato l'omessa valutazione degli "indicatori generali" previsti dal Testo unico sulla dirigenza giudiziaria: incarichi accademici, attività formative e ruoli extragiudiziari svolti da De Simone – tra cui collaborazioni universitarie e incarichi istituzionali – non sarebbero stati adeguatamente considerati.
Altro punto decisivo riguarda l'anzianità di servizio. Secondo la sentenza, il Csm ha errato nel calcolare la carriera di De Simone dalla presa di possesso della prima sede, anziché dalla data del decreto di nomina in ruolo (20 novembre 1986). Un dettaglio non formale: il magistrato risulta così più anziano di oltre un anno rispetto al collega, elemento che può assumere rilievo in caso di equivalenza dei profili.
Criticata anche la valutazione degli "indicatori specifici". Sul versante delle esperienze giudiziarie (art. 17, lett. a), il Consiglio di Stato sottolinea che la durata e la varietà delle funzioni svolte – comprese quelle in Corte d'Appello – avrebbero dovuto essere considerate integralmente. Quanto all'esperienza direttiva (lett. b), i giudici escludono automatismi gerarchici: il fatto di aver guidato un tribunale non può prevalere in via automatica su un incarico semidirettivo, senza una motivazione concreta sulla complessità organizzativa degli uffici e sui risultati conseguiti.
In conclusione, la delibera è stata annullata. Il Csm dovrà riesaminare la procedura con un'istruttoria completa e una motivazione puntuale. Non è escluso che possa giungere alla stessa scelta, ma solo all'esito di una nuova e approfondita comparazione. Spese compensate.
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Trani 







.jpg)
