
Enti locali
Strisce blu, il Ministero tranquillizza Comune e Amet
Arriva il parere: «Sono tracciate in modo corretto». Secondo alcuni avvocati i parcheggi tracciati a Trani sarebbero irregolari
Trani - sabato 30 aprile 2011
Poche ore prima della conferenza stampa di presentazione della delibera di giunta comunale con cui sono state fissate le modalità dei parcheggi a pagamento, in redazione è giunta una nota di Alessandro Cerminara, responsabile de La Fabbrica di Nichi di Trani. Il tema dell'intervento di Cerminara era incentrato sulla regolarità delle strisce blu così come sono state tracciate. «Alcune trasmissioni televisive – scrive il responsabile de La Fabbrica di Nichi - hanno di recente trattato il tema delle strisce blu nelle varie città italiane. Alcuni avvocati hanno ribadito che, in base all'articolo 7 comma 6 del codice della strada, questo tipo di parcheggio deve essere posto fuori dalla carreggiata, intendendo per carreggiata lo spazio delimitato dai marciapiedi o da altri elementi che costituiscano una discontinuità con la strada. Insomma, se questa tesi fosse giusta, i parcheggi a pagamento tracciati a Trani sarebbero irregolari».
I dubbi di Cerminara sono stati sollevati anche da molti utenti che hanno dibattuto sull'argomento sui social network e sui forum cittadini. A tranquillizzare l'amministrazione vi è però la lettera di risposta di Sergio Dondolini, componente dlla direzione generale per la sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Come si ricorderà, l'assessore alla polizia locale del Comune di Trani, Giuseppe Paolillo, aveva chiesto al Ministero un parere in merito alla corretta interpretazione della segnaletica orizzontale da utilizzare per la tracciatura degli stalli di sosta. La risposta è arrivata nei giorni scorsi e sembra tranquillizzare l'ente.
«L'articolo 3 comma 7 del codice della strada – scrive Dondolini - definisce la carreggiata come parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli. Essa è composta da una o più corsie di marcia ed in genere è pavimentata e delimitata da strisce di margine. Con le strisce longitudinali si ottiene la delimitazione della carreggiata (articolo 40 comma 3,8,9,10 lettera a) e la suddivisione in corsie. In merito alle strisce longitudinali di separazione, l'articolo 139 comma 10 del regolamento per l'esecuzione del codice della strada chiarisce che le strisce longitudinali continue, connesse a strisce trasversali, che servono a delimitare gli stalli di sosta, possono essere sorpassate per la effettuazione delle manovre connesse con la sosta, di conseguenza le strisce individuanti gli stalli di sosta assumono la funzione di margine della carreggiata perché delimitanti una parte della strada non destinata allo scorrimento dei veicoli e utilizzabile solo per l'effettuazione delle manovre connesse con la sosta».
«Peraltro – si legge ancora nel parere – l'articolo 149 prevede la possibilità di diversi colori (bianco, giallo e blu) per la delimitazione degli stalli di sosta. Secondo tale definizioni, quindi, le strisce longitudinali degli stalli delimitano la carreggiata e gli stessi stalli non sono all'interno di essa ma all'esterno, e in base all'articolo 149, non è necessario tracciare, contestualmente agli stalli di sosta, un ulteriore striscia di margine di colore bianco».
I dubbi di Cerminara sono stati sollevati anche da molti utenti che hanno dibattuto sull'argomento sui social network e sui forum cittadini. A tranquillizzare l'amministrazione vi è però la lettera di risposta di Sergio Dondolini, componente dlla direzione generale per la sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Come si ricorderà, l'assessore alla polizia locale del Comune di Trani, Giuseppe Paolillo, aveva chiesto al Ministero un parere in merito alla corretta interpretazione della segnaletica orizzontale da utilizzare per la tracciatura degli stalli di sosta. La risposta è arrivata nei giorni scorsi e sembra tranquillizzare l'ente.
«L'articolo 3 comma 7 del codice della strada – scrive Dondolini - definisce la carreggiata come parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli. Essa è composta da una o più corsie di marcia ed in genere è pavimentata e delimitata da strisce di margine. Con le strisce longitudinali si ottiene la delimitazione della carreggiata (articolo 40 comma 3,8,9,10 lettera a) e la suddivisione in corsie. In merito alle strisce longitudinali di separazione, l'articolo 139 comma 10 del regolamento per l'esecuzione del codice della strada chiarisce che le strisce longitudinali continue, connesse a strisce trasversali, che servono a delimitare gli stalli di sosta, possono essere sorpassate per la effettuazione delle manovre connesse con la sosta, di conseguenza le strisce individuanti gli stalli di sosta assumono la funzione di margine della carreggiata perché delimitanti una parte della strada non destinata allo scorrimento dei veicoli e utilizzabile solo per l'effettuazione delle manovre connesse con la sosta».
«Peraltro – si legge ancora nel parere – l'articolo 149 prevede la possibilità di diversi colori (bianco, giallo e blu) per la delimitazione degli stalli di sosta. Secondo tale definizioni, quindi, le strisce longitudinali degli stalli delimitano la carreggiata e gli stessi stalli non sono all'interno di essa ma all'esterno, e in base all'articolo 149, non è necessario tracciare, contestualmente agli stalli di sosta, un ulteriore striscia di margine di colore bianco».
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