Politica

Direttore generale: Ferrante chiede l'annullamento delle delibere di giunta

«I provvedimenti sono affetti da palese difetto di motivazione»

Pubblichiamo una nota dell'avv Fabrizio Ferrante, consigliere comunale dei Socialisti Uniti, sulla delibere della Giunta Comunale di Trani n. 6 e n. 7 del 28 giugno 2007:
«In qualità di consigliere comunale ed avendo visionato le delibere di Giunta Comunale in oggetto emarginate, osservo quanto appresso: i provvedimenti all'oggetto richiamati sono affetti da palese difetto di motivazione. L'obbligo della motivazione, vale a dire dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono addotti a fondamento delle misure della P.A., vige per tutti i provvedimenti amministrativi. L'obbligo di motivazione funge da strumento di controllo dell'operato della pubblica amministrazione, permettendo ai destinatari degli atti e, più in generale, alla collettività di verificarne la congruità e l'adeguatezza ai fini pubblici perseguiti dall'amministrazione che li ha emessi. In quest'ottica, l'obbligo di motivazione è stato ritenuto vigente esclusivamente per quei provvedimenti nei quali l'amministrazione pubblica, potendo scegliere se formare o meno il provvedimento e potendo esercitare una scelta rispetto al suo contenuto, esercita una qualche discrezionalità ed, a ben vedere, le delibere richiamate sono frutto di assoluta discrezionalità. In tal senso dispone l'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha codificato una costante giurisprudenza precedente sull'obbligo della motivazione nei provvedimenti amministrativi. Manca, quindi, una puntuale "rendicontazione" dei presupposti giustificativi dell'adozione dei provvedimenti. La sottrazione degli atti dall'obbligo di motivazione si traduce in una violazione del principio di imparzialità. La motivazione dell'atto amministrativo, infatti, essendo espressione del principio di trasparenza, consente di accedere alla conoscenza dell'agire amministrativo nel suo divenire e di sanzionare, con cognizione di causa, scelte arbitrarie, illogiche od irragionevoli. Inoltre, il disposto normativo di cui all'art.97 Cost. sancisce il principio del buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione; detto principio non è stato affatto osservato in quanto si è determinata una commistione tra politica ed amministrazione violando anche la cosiddetta separazione tra politica ed amministrazione voluta dal Tuel n.267/00 e confermata dal d.lgs. n.165/01.
La nomina effettuata, di fatto, avendo investito una persona spiccatamente "legata" a ruoli politici ben definiti, di rilievo sul territorio, e che ha accompagnato nell'ultima campagna elettorale il Sindaco fianco a fianco in tutte le manifestazioni pubbliche ha leso tale principio di separazione. La legislazione sopra richiamata pone il problema del controllo del potere politico su una burocrazia che tende a rendere il proprio potere autonomo; l'intendimento principale del legislatore, con la creazione della figura del Direttore Generale, era quello di istituire un raccordo importante tra potere politico ed apparato amministrativo e non una supremazia del primo a scapito del secondo. Questa eccessiva ingerenza, mi sia consentito, crea a volte anche un'inusitata accelerazione dei procedimenti amministrativi; per esempio nella delibera di giunta comunale n.6/07 il parere di regolarità tecnica del dirigente della II ripartizione è stato espresso il 19/06/07 ovvero un solo giorno dopo la presentazione del curriculum del candidato, poi scelto, alla carica di D.G. avvenuta il 18/06/07. Esempio di straordinaria solerzia purtroppo difficilmente riscontrabile in altri procedimenti amministrativi in cui siano interessati i cittadini comuni.
Inoltre il punto n.7 della delibera di Giunta Comunale del 28/06/07 recita testualmente "……… di demandare al dirigente della 2ª Ripartizione l'adozione di ogni adempimento gestionale conseguente, ivi inclusa la nuova composizione del Nucleo di Valutazione presieduto dal Direttore Generale;". Siffatta determinazione si pone in palese contrasto con la sentenza n.453/90 della Corte Costituzionale, pietra miliare nella giurisprudenza sul pubblico impiego, che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 della legge Regione Sicilia 2 dicembre 1980, n. 125, che prevedeva la presenza di soggetti di estrazione politica e sindacale nelle commissioni esaminatrici.
In merito alla procedura di nomina, non posso fare a meno di sottolineare come, mancando il Comune di Trani di uno specifico Regolamento sulle caratteristiche del Direttore Generale, come si evince dagli artt. 45 e 46 dello Statuto Comunale, sarebbe stato opportuno fare esprimere la massima assise cittadina in merito alle caratteristiche per la nomina di cui trattasi. In tal modo si sarebbero inoltre potuti individuare gli strumenti più idonei a garantire una più ampia diffusione della volontà dell'Amministrazione di ricercare tale figura professionale nell'ambito della propria struttura organizzativa prima ancora che all'esterno della stessa.
Appare singolare come invece di procedere ad una documentata ricognizione all'interno della propria struttura organizzativa al fine di individuare soggetti in possesso dei requisiti necessari per ricoprire tale carica, si sia fatto immediatamente ricorso alla nomina di un soggetto esterno. Una più ampia diffusione della volontà di istituire la figura del Direttore Generale, avrebbe in ogni modo garantito l'affluenza di un gran numero di curricula, consentendo al Sindaco di individuare figure più conformi ai compiti assegnati allo stesso, a indiscusso vantaggio del buon andamento della Pubblica Amministrazione, così come enunciato dall'articolo 97 della Costituzione.Questa procedura, inoltre, stride in modo evidente con il "reclutamento" dei dirigenti dello stesso Comune per i quali, invece e correttamente, si è utilizzata un procedura del tutto differente ovvero ad evidenza pubblica.
I tempi e i modi, scelti da questa Amministrazione, per la nomina del Direttore Generale, inducono a ritenere che detta nomina non è stata dettata solamente da eventuali esigenze di carattere tecnico-amministrativo, ma abbia funto da ultimo tassello di un accordo di natura prettamente politica, in palese contrasto con quanto sopra evidenziato. Per i rilievi sopra indicati si chiede espressamente a tutti gli organi in epigrafe elencati, e per quanto di propria competenza, ad annullare le delibere all'oggetto emarginate.»
Fabrizio Ferrante
Consigliere comunale
  • Fabrizio Ferrante
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