Agifor - Associazione giovani avvocati
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«Giustizia, la mediazione civile è incostituzionale»

L'Agifor contesta la normativa. In redazione due componenti dell'associazione giovanile forense

Da diversi mesi sulle reti Rai imperversano spot pubblicitari che annunciano l'imminente entrata in vigore dell'istituto della media conciliazione (o mediazione civile), in materia di giustizia civile che entrerà in vigore da marzo 2011. Tuttavia, l'avvocatura e la magistratura onoraria hanno preso una forte posizione di contrasto con il detto istituto, nell'interesse del cittadino.

TraniViva ha voluto approfondire l'attualissima tematica, invitando in redazione due componenti dell'associazione giovanile forense Agifor, che nel circondario del tribunale di Trani vanta più di 200 avvocati iscritti. Attraverso il presidente (Giovanni Marchio) ed il portavoce dell'associazione (Gianluca Nenna), l'Agifor contesta la normativa. «La media conciliazione obbligatoria – spiega Giovanni Marchio - è palesemente incostituzionale e danneggia i cittadini. Il regolamento attuativo che la disciplina è, chiaramente, da abrogare. La direttiva europea che detta le linee da seguire in materia di giustizia civile, prevede espressamente la facoltatività della mediazione, così come avviene in tutti i paesi dell'Unione europea. Pertanto, il sistema, così come previsto dalla nuova normativa, è fuori dallo scenario comunitario. Incredibilmente, il Ministero della Giustizia ha invocato la legislazione argentina per motivare questa inaccettabile scelta italiana di obbligatorietà della conciliazione. Per questa ragione, l'organismo unitario dell'avvocatura, nell'interesse del cittadino, ha depositato un ricorso al Tar del Lazio e sta preparando un ulteriore ricorso alla Corte europea, azioni che si aggiungono alle migliaia di ricorsi presentati autonomamente dagli avvocati».

Nei ricorsi si contestano numerose violazioni del legislatore di norme di carattere costituzionale, come la lesione del diritto di difesa e del diritto di accesso alla tutela giurisdizionale, eccesso di delega, violazione del principio di ragionevolezza e della riserva di legge sulle prestazioni personali. «Questa normativa – commenta Gianluca Nenna - renderà i costi monetari, che dovranno sostenere i cittadini in sede conciliativa, addirittura superiori al costo di un intero processo. L'aspetto più grave, inoltre, è che la formulazione da parte del mediatore della proposta di conciliazione e la sua accettazione o meno da parte dei cittadini (peraltro privi di assistenza legale), influenzano inderogabilmente l'esito del successivo processo (soprattutto in sede di valutazione sulle spese) caratterizzandosi come veri e propri atti paragiurisdizionali, in quanto tali riservati all'autorità giudiziaria. Ad esempio, un cittadino che volesse far valere i propri diritti, sarebbe obbligato ad adire ad un conciliatore, pagando di tasca propria una salata tassa di iscrizione a ruolo (così come l'altra parte convenuta), e sarebbe praticamente obbligato ad accettare la somma proposta dal conciliatore. In altre parole, se per un incidente stradale ad un cittadino dovessero spettare 1000 euro, il mediatore costringerebbe questo ad accettarne solo 200 euro, in nome di una artificiosa conciliazione che ha come unico scopo quello di eliminare un giudizio e non quello di tutelare il diritto di difesa del cittadino, costituzionalmente garantito».

«Il sistema – prosegue Marchio - rischia di avvantaggiare i grossi enti che, per ovvie ragioni, vogliono limitare al massimo le proprie offerte, e costituirà un ulteriore strumento dilatorio per la parte inadempiente che non ha alcuna volontà di conciliare la lite, a scapito degli onesti cittadini. Inoltre, nel decreto legislativo non si prevede l'assistenza necessaria dell'avvocato e si pone il legale in una situazione di sfiducia e di sospetto; non si individua nel mediatore un soggetto dotato di preparazione giuridica; infine si affida a questa imprecisata figura professionale il potere di formulare un progetto di accordo che, se non viene accettato, può produrre effetti penalizzanti per la difesa giudiziaria del cittadino (il quale dopo aver perso minimo un anno di tempo, se non contento, dovrà adire alla giustizia ordinaria pagando nuovamente una tassa)». «Un pasticcio a scapito della giustizia e dei cittadini – conclude Nenna - altro che spot pubblicitari propagandistici. Ancora prima che entri in vigore, si è già alla deriva di un istituto che, solo se facoltativo, poteva trovare adeguato consenso nelle scelte dei cittadini».
3 fotoAgifor, In redazione due componenti dell'associazione
I giovani avvocati di Agifor ospiti di TraniVivaI giovani avvocati di Agifor ospiti di TraniVivaI giovani avvocati di Agifor ospiti di TraniViva
La mediazione civile è un istituto giuridico italiano introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili. L'istituto è finalizzato alla deflazione del sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo. Esso, infatti, rappresenta uno dei pilastri fondamentali della riforma del processo civile. La mediazione civile ha lo scopo di far addivenire le parti ad una conciliazione attraverso l'opera di un mediatore, vale a dire un soggetto professionale, qualificato e terzo che aiuti le parti in conflitto a comporre una controversia. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di una composizione non giudiziale del problema senza attribuire ragioni e torti.

Il compito principale del mediatore (organismo pubblico o privato controllato dal Ministero della Giustizia) è quello di condurre le parti all'accordo amichevole. Soltanto in caso contrario, egli può proporre alle parti una soluzione della controversia. Il decreto legislativo distingue nettamente l'istituto della mediazione civile da altre forme di conciliazione già esistenti nell'ordinamento giuridico italiano. L'atto, infatti, dispone che per mediazione civile debba intendersi l'attività finalizzata alla composizione di una controversia e che, invece, la conciliazione sia il mero risultato di tale attività. Tale distinzione è stata ben evidenziata per sottolineare il fatto che la mediazione civile, rispetto a precedenti istituti finalizzati alla composizione dei conflitti, sia uno strumento innovativo di portata generale riguardante tutte le controversie civili e commerciali. (Wikipedia)
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